

Licenziamento per Gaetano Foco, per comportamento extralavorativo penalmente rilevante


Licenziamento per Gaetano Foco, per comportamento extralavorativo penalmente rilevante
Il problema
- Gaetano Foco, di Pescia, si è reso protagonista della tortura e della uccisione di una cagnolina con metodi brutali. In base all'art. 2015 del Codice Civile si chiede il licenziamento di Gaetano Foco
Affinché le situazioni extralavorative, attinenti la persona del dipendente possano giustificare il recesso datoriale, è necessaria:
la sussistenza di un nesso eziologico tra i comportamenti sconvenienti e/o illeciti anche se non integrano alcun inadempimento degli obblighi contrattuali;
la loro effettiva incidenza sul “regolare funzionamento” dell’organizzazione, ovvero sulla “attività produttiva”;
una condotta di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, magari perché va ad incidere negativamente sull’immagine del datore di lavoro, in particolar modo se le caratteristiche o, le peculiarità della prestazione richiedano un ampio margine di fiducia.
Il licenziamento per giusta causa presuppone la lesione del vincolo fiduciario, pertanto l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha ritenuto che svariati possono essere gli elementi in grado di ledere tale vincolo e – previa valutazione da farsi caso per caso - possono assurgere rilevanza anche condotte extra-lavorative.
Nella specie, possono assumere rilevanza quali condotte extralavorative, reati commessi dal prestatore di lavoro ma non nell’esercizio delle proprie mansioni.
Anche un utilizzo improprio dei social e delle nuove tecnologie può essere rilevante in termini di responsabilità disciplinare del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza tutte queste condotte possono legittimare la risoluzione del rapporto per giusta causa.

Il problema
- Gaetano Foco, di Pescia, si è reso protagonista della tortura e della uccisione di una cagnolina con metodi brutali. In base all'art. 2015 del Codice Civile si chiede il licenziamento di Gaetano Foco
Affinché le situazioni extralavorative, attinenti la persona del dipendente possano giustificare il recesso datoriale, è necessaria:
la sussistenza di un nesso eziologico tra i comportamenti sconvenienti e/o illeciti anche se non integrano alcun inadempimento degli obblighi contrattuali;
la loro effettiva incidenza sul “regolare funzionamento” dell’organizzazione, ovvero sulla “attività produttiva”;
una condotta di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, magari perché va ad incidere negativamente sull’immagine del datore di lavoro, in particolar modo se le caratteristiche o, le peculiarità della prestazione richiedano un ampio margine di fiducia.
Il licenziamento per giusta causa presuppone la lesione del vincolo fiduciario, pertanto l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha ritenuto che svariati possono essere gli elementi in grado di ledere tale vincolo e – previa valutazione da farsi caso per caso - possono assurgere rilevanza anche condotte extra-lavorative.
Nella specie, possono assumere rilevanza quali condotte extralavorative, reati commessi dal prestatore di lavoro ma non nell’esercizio delle proprie mansioni.
Anche un utilizzo improprio dei social e delle nuove tecnologie può essere rilevante in termini di responsabilità disciplinare del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza tutte queste condotte possono legittimare la risoluzione del rapporto per giusta causa.

PETIZIONE CHIUSA
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Petizione creata in data 26 ottobre 2016