Stop alle perreras in Spagna!

Il problema

In Spagna gli animali randagi - cani e gatti - vengono ancora accalappiati e rinchiusi nei canili, le perrera, luoghi orribili dove il caldo, la sete, la fame, le violenze cui sono soggetti gli animali sono indescrivibili. Hanno poco spazio e molti animali presentano gravi segni di sofferenza; questi posti dovrebbero essere come i nostri canili invece sono luoghi nascosti, difficili da trovare, dove si può entrare solo grazie a strette conoscenze. Si tratta di veri e propri lager sovraffollati e sudici, in cui gli animali vengono stipati in attesa della morte. Per la legge spagnola gli animali appena accalappiati hanno il destino segnato e dopo 10 giorni vengono barbaramente uccisi con una iniezione direttamente dentro al cuore, la camera a gas, o con altri metodi molto più crudeli. La maggior parte di loro non arriva neanche al giorno della soppressione, muore prima di malattie, mancanza d'igiene, fame, sete, perché in quei giorni a loro non manca solo la libertà, viene negato tutto! Tutto questo in Spagna è LEGALE! Le perreras infatti ottengono sovvenzioni per ogni cane o gatto soppresso, quindi i cani vengono uccisi costantemente per fare spazio ai nuovi cani e quindi ad altro denaro. Vi chiediamo di unirvi a noi nel fermare queste ingiustizie! Facciamo chiudere queste prigioni!

Cito gli articoli della Convenzione per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo (1987) che dettano a riguardo la normativa europea, a nostro avviso, completamente violata. 

CAPITOLO II - PRINCIPI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Art. 4 - Mantenimento
1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettatodi occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvederealla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoibisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non puòadattarsi alla cattività.

Art. 8 - Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali
1. Qualsiasi persona la quale, all'atto dell'entrata in vigore dellaConvenzione, pratichi il commercio o l'allevamento o la custodia di animalida compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararloall'Autorità competente entro un termine adeguato che saràstabilito da ciascuna Parte.
Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attivitàdeve farne dichiarazione all'Autorità competente.
2. Questa dichiarazione deve indicare:
a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati
3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacitànecessarie all'esercizio di tale attività, avendo sia una formazioneprofessionale, sia un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animalida compagnia;
b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfanoai requisiti di cui all'articolo 4.
4. L'Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazioneeffettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizionidi cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientementesoddisfatte, l'Autorità competente raccomanda provvedimenti e vietal'inizio o il proseguimento dell'attività se ciò ènecessario ai fini della protezione degli animali.
5. L'Autorità competente deve, conformemente con la legislazionenazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.

CAPITOLO III - MISURE COMPLEMENTARI PER GLI ANIMALI RANDAGI

Art. 12 - Riduzione del numero di animali randagi
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrativenecessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
a) Tali misure debbono comportare che:
I) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimodi sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale;
II) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
I) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati checausino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come iltatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzidei proprietari;
II) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuoverela loro sterilizzazione.
III) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio,a segnalarlo all'Autorità competente.

Art. 13 - Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione
Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative allacattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi sarannoaccolte solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi governatividi controllo delle malattie.

 

Chiediamo dunque che vengano rispettati i diritti sopracitati anche nelle perreras spagnole. Che vengano create strutture adeguate agli standard dei diritti degli animali, il cui benessere quali «esseri senzienti» è sancito da uno degli atti costitutivi dell’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Grazie.

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Martina RaimoPromotore della petizione
Questa petizione aveva 2328 sostenitori

Il problema

In Spagna gli animali randagi - cani e gatti - vengono ancora accalappiati e rinchiusi nei canili, le perrera, luoghi orribili dove il caldo, la sete, la fame, le violenze cui sono soggetti gli animali sono indescrivibili. Hanno poco spazio e molti animali presentano gravi segni di sofferenza; questi posti dovrebbero essere come i nostri canili invece sono luoghi nascosti, difficili da trovare, dove si può entrare solo grazie a strette conoscenze. Si tratta di veri e propri lager sovraffollati e sudici, in cui gli animali vengono stipati in attesa della morte. Per la legge spagnola gli animali appena accalappiati hanno il destino segnato e dopo 10 giorni vengono barbaramente uccisi con una iniezione direttamente dentro al cuore, la camera a gas, o con altri metodi molto più crudeli. La maggior parte di loro non arriva neanche al giorno della soppressione, muore prima di malattie, mancanza d'igiene, fame, sete, perché in quei giorni a loro non manca solo la libertà, viene negato tutto! Tutto questo in Spagna è LEGALE! Le perreras infatti ottengono sovvenzioni per ogni cane o gatto soppresso, quindi i cani vengono uccisi costantemente per fare spazio ai nuovi cani e quindi ad altro denaro. Vi chiediamo di unirvi a noi nel fermare queste ingiustizie! Facciamo chiudere queste prigioni!

Cito gli articoli della Convenzione per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo (1987) che dettano a riguardo la normativa europea, a nostro avviso, completamente violata. 

CAPITOLO II - PRINCIPI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Art. 4 - Mantenimento
1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettatodi occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvederealla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoibisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non puòadattarsi alla cattività.

Art. 8 - Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali
1. Qualsiasi persona la quale, all'atto dell'entrata in vigore dellaConvenzione, pratichi il commercio o l'allevamento o la custodia di animalida compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararloall'Autorità competente entro un termine adeguato che saràstabilito da ciascuna Parte.
Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attivitàdeve farne dichiarazione all'Autorità competente.
2. Questa dichiarazione deve indicare:
a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati
3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacitànecessarie all'esercizio di tale attività, avendo sia una formazioneprofessionale, sia un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animalida compagnia;
b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfanoai requisiti di cui all'articolo 4.
4. L'Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazioneeffettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizionidi cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientementesoddisfatte, l'Autorità competente raccomanda provvedimenti e vietal'inizio o il proseguimento dell'attività se ciò ènecessario ai fini della protezione degli animali.
5. L'Autorità competente deve, conformemente con la legislazionenazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.

CAPITOLO III - MISURE COMPLEMENTARI PER GLI ANIMALI RANDAGI

Art. 12 - Riduzione del numero di animali randagi
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrativenecessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
a) Tali misure debbono comportare che:
I) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimodi sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale;
II) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
I) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati checausino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come iltatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzidei proprietari;
II) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuoverela loro sterilizzazione.
III) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio,a segnalarlo all'Autorità competente.

Art. 13 - Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione
Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative allacattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi sarannoaccolte solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi governatividi controllo delle malattie.

 

Chiediamo dunque che vengano rispettati i diritti sopracitati anche nelle perreras spagnole. Che vengano create strutture adeguate agli standard dei diritti degli animali, il cui benessere quali «esseri senzienti» è sancito da uno degli atti costitutivi dell’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Grazie.

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Martina RaimoPromotore della petizione

PETIZIONE CHIUSA

Questa petizione aveva 2328 sostenitori

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I decisori

Paolo Gentiloni
Paolo Gentiloni
Deputato della Camera
Stefano Sannino
Stefano Sannino
Rappresentante Permanente all'UE
Diana Agosti
Diana Agosti
Capo Dipartimento Politiche Europee
Lav - Lega Anti Vivisezione
Lav - Lega Anti Vivisezione
Organizzazione
Aggiornamenti sulla petizione
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Petizione creata in data 14 ottobre 2015