Stabilizzazione di contratti a termine nella P.A.: non configurare come nuove assunzioni

Il problema

La problematica su cui si richiama l'attenzione interessa tutto il territorio nazionale e riguarda prioritariamente soggetti che dopo lunghi anni di servizio prestato con rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della P.A. rischiano di essere estromessi definitivamente dal mondo del lavoro con l'amara conseguenza di rimanere ai margini della società, in quanto avanti nell'età per essere destinatari di incentivi per nuove forme di assunzioni indietro negli anni per poter rivendicare il diritto alla pensione.

Il diritto adottato dall’Unione Europea sulla base dei trattati, in materia di contratti a tempo determinato, prevale sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La direttiva 1999/70/CE dà attuazione ed allega in modo integrale l’accordo quadro europeo sui contratti a tempo determinato vincolando gli stati membri all’osservanza delle clausole in essa contenute non soltanto nella legge di recepimento e successivi decreti attuativi come il D.lgs n. 368/2001 ma anche nelle leggi che dovessero essere successivamente emanate in materia.

La Corte di Giustizia Europea, pur affermando che l’art 36 del d.lgs. n.165/2001 “Testo Unico del Pubblico Impiego”, il quale al comma 5 esclude per i dipendenti pubblici la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, non contrasta con la direttiva comunitaria 1999/70, chiarisce tuttavia che la diversa tutela apprestata al dipendente pubblico precario rispetto al lavoro privato, settore in cui è invece consentita la conversione a tempo indeterminato, deve essere colmata con misure adeguate e garanzie equivalenti.

In particolare, il danno risarcito al lavoratore pubblico deve avere un’efficacia dissuasiva, non produrre conseguenze di minor favore di quelle previste per i privati e non rendere troppo difficile la tutela contro il ricorso eccessivo ai rinnovi.

Pertanto, in virtù della sentenza della Cassazione - Sezione Unite n. 4914 del 14 marzo 2016 , risolti i dubbi interpretativi in materia , nelle ipotesi di abuso di contratti a termine da parte della P.A. il lavoratore avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificare nella misura e nei limiti di cui all’art 32 comma 5 legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art 8 legge 15 luglio 1966 n. 604 , senza dover fornire alcuna prova in merito al danno subito.

Ciò premesso, riteniamo incomprensibile e assai discriminante sintetizzare il tutto a semplici operazioni di matematica, negando senza battere ciglia un futuro dignitoso e meritevole di una prospettiva a migliaia di lavoratori, calpestando volutamente la loro dignità di essere umano mettendo a serio rischio la tenuta sociale del nucleo primordiale della famiglia.

Pur non volendo generalizzare sulla natura del rapporto di lavoro a termine e i limitati effetti che questo è chiamato a sortire nel tempo, non posso condividere l’operato di chi, attraverso questo strumento ha umiliato e assoggetto al proprio volere il bisogno di gente che lavora e produce con competenza e professionalità da oltre 15 anni a servizio delle proprie comunità. 

A tal proposito,  vorrei richiamare l’attenzione sulle tante contraddizioni che hanno caratterizzato l’operato stesso del legislatore nazionale, chiamato in diverse occasioni ad intervenire sul piano normativo (non ultime vedi legge finanziaria  n.296/2006 e n.244/2007) per porre rimedio e sanare posizioni lavorative che riscontravano determinati requisiti e presupposti , come :
a)- anzianità di servizio prestato non inferiore a 36 mesi ,
b)- disponibilità di posti in dotazione organica dell’ente presso cui prestava servizio,
c)- avere stipulato il contratto a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge .

condizioni che per un brutto scherzo del destino sono ampiamente più favorevoli per chi oggi vive lo stesso dramma sociale, ma per scelte di una politica distante e distinta rimane lontana dalla realtà, appellandosi a  concetti come la trasparenza, il contenimento della spesa,  la morale etc. intende fare cassa a discapito delle fasce deboli.

Oggi sempre più, un consistente numero di lavoratori a tempo determinato, in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni sul territorio nazionale e in modo predominante in ambito Regione Siciliana rischia a far data dal 1 gennaio 2017, di essere estromesso definitivamente dal mondo del lavoro per le disposizioni normative vigenti in materia di stabilizzazione ( decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013) dai contenuti fortemente restrittivi e limitativi che vanificano sul nascere la volontà delle amministrazioni a procedere per contrapposizione ad altre normative che regolamentano la vita amministrativa dei comuni .

Prendere atto che, nell’ambito della Regione Siciliana gli ultimi dati del MEF rilevano una disponibilità di posti nelle dotazioni organiche degli enti locali superiore a 17.000 unità e le procedure di stabilizzazioni vigenti consentono solo, di riscontrare l’assunzione di poco più di 1.500 unità pari al 10% di quanti oggi di fatto si trovano alle loro dipendenze con rapporto di lavoro a tempo determinato e con un’anzianità di servizio senza soluzioni di continuità che và oltre i dieci anni, è inaccettabile.

Per queste ragioni le disposizioni vigenti in materia di stabilizzazione (decreto lgs. 101/2013 convertito in legge 125/2013 e, s.m. e i.) vanno rivisitate con priorità e urgenza con l’approvazione di una norma che tenga conto delle specificità territoriali e delle condizioni favorevoli per l’assunzione a tempo indeterminato, ovvero affermando che :

“la procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato nella P.A. non si configura come nuova assunzione, purché il rapporto di lavoro a tempo determinato comprensivo di rinnovi senza soluzione di continuità ecceda i trentasei mesi, lo stesso sia stato stipulato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge e/o comporta una riduzione di spesa rispetto a quella sostenuta l’anno precedente .

Si chiede pertanto

- al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi , che vengano inserite nella imminente legge di stabilità le modifiche e integrazioni al decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013 e s. m. e i., considerando queste urgenti e necessarie a salvaguardia e tutela di migliaia di posti di lavoro sul territorio nazionale .

- alla Presidente della Camera dei Deputati , On. Laura Boldrini e al Presidente del Senato Sen. Pietro Grasso , di porre questa petizione all’attenzione del Parlamento italiano ed impegnarsi affinchè tutti i membri di entrambe le camere la accolgano favorevolmente.

                                                        MGL  Regione e Autonomie Locali

                                                                      Giuseppe Cardenia

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giuseppe cardeniaPromotore della petizione
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Il problema

La problematica su cui si richiama l'attenzione interessa tutto il territorio nazionale e riguarda prioritariamente soggetti che dopo lunghi anni di servizio prestato con rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della P.A. rischiano di essere estromessi definitivamente dal mondo del lavoro con l'amara conseguenza di rimanere ai margini della società, in quanto avanti nell'età per essere destinatari di incentivi per nuove forme di assunzioni indietro negli anni per poter rivendicare il diritto alla pensione.

Il diritto adottato dall’Unione Europea sulla base dei trattati, in materia di contratti a tempo determinato, prevale sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La direttiva 1999/70/CE dà attuazione ed allega in modo integrale l’accordo quadro europeo sui contratti a tempo determinato vincolando gli stati membri all’osservanza delle clausole in essa contenute non soltanto nella legge di recepimento e successivi decreti attuativi come il D.lgs n. 368/2001 ma anche nelle leggi che dovessero essere successivamente emanate in materia.

La Corte di Giustizia Europea, pur affermando che l’art 36 del d.lgs. n.165/2001 “Testo Unico del Pubblico Impiego”, il quale al comma 5 esclude per i dipendenti pubblici la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, non contrasta con la direttiva comunitaria 1999/70, chiarisce tuttavia che la diversa tutela apprestata al dipendente pubblico precario rispetto al lavoro privato, settore in cui è invece consentita la conversione a tempo indeterminato, deve essere colmata con misure adeguate e garanzie equivalenti.

In particolare, il danno risarcito al lavoratore pubblico deve avere un’efficacia dissuasiva, non produrre conseguenze di minor favore di quelle previste per i privati e non rendere troppo difficile la tutela contro il ricorso eccessivo ai rinnovi.

Pertanto, in virtù della sentenza della Cassazione - Sezione Unite n. 4914 del 14 marzo 2016 , risolti i dubbi interpretativi in materia , nelle ipotesi di abuso di contratti a termine da parte della P.A. il lavoratore avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificare nella misura e nei limiti di cui all’art 32 comma 5 legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art 8 legge 15 luglio 1966 n. 604 , senza dover fornire alcuna prova in merito al danno subito.

Ciò premesso, riteniamo incomprensibile e assai discriminante sintetizzare il tutto a semplici operazioni di matematica, negando senza battere ciglia un futuro dignitoso e meritevole di una prospettiva a migliaia di lavoratori, calpestando volutamente la loro dignità di essere umano mettendo a serio rischio la tenuta sociale del nucleo primordiale della famiglia.

Pur non volendo generalizzare sulla natura del rapporto di lavoro a termine e i limitati effetti che questo è chiamato a sortire nel tempo, non posso condividere l’operato di chi, attraverso questo strumento ha umiliato e assoggetto al proprio volere il bisogno di gente che lavora e produce con competenza e professionalità da oltre 15 anni a servizio delle proprie comunità. 

A tal proposito,  vorrei richiamare l’attenzione sulle tante contraddizioni che hanno caratterizzato l’operato stesso del legislatore nazionale, chiamato in diverse occasioni ad intervenire sul piano normativo (non ultime vedi legge finanziaria  n.296/2006 e n.244/2007) per porre rimedio e sanare posizioni lavorative che riscontravano determinati requisiti e presupposti , come :
a)- anzianità di servizio prestato non inferiore a 36 mesi ,
b)- disponibilità di posti in dotazione organica dell’ente presso cui prestava servizio,
c)- avere stipulato il contratto a tempo determinato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge .

condizioni che per un brutto scherzo del destino sono ampiamente più favorevoli per chi oggi vive lo stesso dramma sociale, ma per scelte di una politica distante e distinta rimane lontana dalla realtà, appellandosi a  concetti come la trasparenza, il contenimento della spesa,  la morale etc. intende fare cassa a discapito delle fasce deboli.

Oggi sempre più, un consistente numero di lavoratori a tempo determinato, in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni sul territorio nazionale e in modo predominante in ambito Regione Siciliana rischia a far data dal 1 gennaio 2017, di essere estromesso definitivamente dal mondo del lavoro per le disposizioni normative vigenti in materia di stabilizzazione ( decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013) dai contenuti fortemente restrittivi e limitativi che vanificano sul nascere la volontà delle amministrazioni a procedere per contrapposizione ad altre normative che regolamentano la vita amministrativa dei comuni .

Prendere atto che, nell’ambito della Regione Siciliana gli ultimi dati del MEF rilevano una disponibilità di posti nelle dotazioni organiche degli enti locali superiore a 17.000 unità e le procedure di stabilizzazioni vigenti consentono solo, di riscontrare l’assunzione di poco più di 1.500 unità pari al 10% di quanti oggi di fatto si trovano alle loro dipendenze con rapporto di lavoro a tempo determinato e con un’anzianità di servizio senza soluzioni di continuità che và oltre i dieci anni, è inaccettabile.

Per queste ragioni le disposizioni vigenti in materia di stabilizzazione (decreto lgs. 101/2013 convertito in legge 125/2013 e, s.m. e i.) vanno rivisitate con priorità e urgenza con l’approvazione di una norma che tenga conto delle specificità territoriali e delle condizioni favorevoli per l’assunzione a tempo indeterminato, ovvero affermando che :

“la procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato nella P.A. non si configura come nuova assunzione, purché il rapporto di lavoro a tempo determinato comprensivo di rinnovi senza soluzione di continuità ecceda i trentasei mesi, lo stesso sia stato stipulato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge e/o comporta una riduzione di spesa rispetto a quella sostenuta l’anno precedente .

Si chiede pertanto

- al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi , che vengano inserite nella imminente legge di stabilità le modifiche e integrazioni al decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013 e s. m. e i., considerando queste urgenti e necessarie a salvaguardia e tutela di migliaia di posti di lavoro sul territorio nazionale .

- alla Presidente della Camera dei Deputati , On. Laura Boldrini e al Presidente del Senato Sen. Pietro Grasso , di porre questa petizione all’attenzione del Parlamento italiano ed impegnarsi affinchè tutti i membri di entrambe le camere la accolgano favorevolmente.

                                                        MGL  Regione e Autonomie Locali

                                                                      Giuseppe Cardenia

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I decisori

Presidente del Consiglio Presidenti di Camera e Senato
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