

#sosvoucher: per un buon uso e contro l'abuso dei buoni lavoro
Il problema
Introdotti nel 2008 per regolarizzare il lavoro accessorio di studenti e pensionati nelle imprese agricole durante il periodo della raccolta dell'uva, i voucher (o buoni lavoro) hanno subito nel corso degli anni profonde modifiche normative e di utilizzo che na hanno causato l’espansione incontrollata nei più svariati settori e mansioni, generando gravi preoccupazioni sui diffusi rischi di abuso che ne possono derivare.
Cosa sono:
sono buoni lavoro del valore nominale di 10 euro corrispondenti al compenso minimo di un’ora di attività di lavoro accessorio, che integrano una minima copertura assicurativa e previdenziale riconoscendo al lavoratore un compenso netto di 7,50 euro. Non danno diritto a prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.) e non richiedono l'applicazione delle normative contrattuali di settore.
L’utilizzo è attualmente consentito entro determinate soglie di compenso annuo: 2.000 euro per ciascun committente (3.000 per disoccupati e cassaintegrati) e 7.000 complessivi per ciascun lavoratore.
il problema:
Nel 2015 la stragrande maggioranza dei lavoratori pagati a voucher non sono studenti (14%) né pensionati (8%), ma disoccupati o già occupati in altri lavori, in cerca quindi di una fonte di reddito integrativa, del resto molto misera (l’importo medio annuo percepito da ciascun voucherista è inferiore ai 500 euro netti) e spesso soggetti a vere e proprie forme di lavoro irregolare legalizzato.
Se a questo aggiungiamo la loro crescita esponenziale (115 milioni venduti nel 2015, +483% dal 2012), dei lavoratori coinvolti (1,38 milioni nel 2015, +386% dal 2012) e dei committenti che vi fanno ricorso (473.000 nel 2015, +870% dal 2012), dobbiamo chiederci se i voucher siano rimasti davvero quello strumento di regolarizzazione di “lavoretti occasionali” ed emersione del lavoro nero voluto dalla Legge Biagi (art. 70-74 D.Lgs 276/2003) o se siano piuttosto diventati “la nuova frontiera del precariato” (dich. T. Boeri Presidente INPS, maggio 2016).
Come si è arrivati a questo?
Semplice: con precisi interventi di liberalizzazione dei voucher ed è così che i buoni lavoro, introdotti nel 2003 nella Legge Biagi per soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, per compensare regolarmente solo “attività lavorative di tipo accessorio di natura meramente occasionale” e per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, sono stati progressivamente estesi a praticamente qualunque ambito, soggetto e tipologia di lavoro.
Dal 2009 al 2012
la liberalizzazione riguarda nello specifico: l’ampliamento delle categorie di lavoratori (part-time, disoccupati, cassaintegrati e casalinghe), delle attività che possono essere pagate con voucher (lavoro domestico, manifestazioni sportive e culturali, commercio, turismo, servizi e agricoltura), fino alla definitiva abrogazione di tutte le categorie oggettive e soggettive, avvenuta con la Legge 92/2012 (cd. Riforma del lavoro Fornero).
Con il decreto legge 76/2013
vengono infine eliminate le parole “di natura meramente occasionale” riconducendo quindi le prestazioni di tipo accessorio al solo rispetto delle soglie di compenso economico e completando quindi quel percorso di deregulation che ha permesso ai voucher di invadere praticamente ogni tipo di settore economico, pubblico o privato, imprenditoriale o domestico: non solo lavoretti di giardinaggio o lezioni private di studenti ma potenziale sostituto e concorrente sleale di altre tipologie contrattuali dall’agricoltura all’industria, dal turismo al commercio passando per l’edilizia, i trasporti, alberghi e ristoranti, servizi alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale e ogni altro tipo di settore economico che hanno mobilitato, nel solo 2015, oltre 1 miliardo 150 milioni di euro di buoni venduti.
Tracciabilità
il recente decreto correttivo sul Jobs Act (D.Lgs n.185 del 24 settembre 2016), introduce a partire dall’8 ottobre 2016 per tutti i committenti imprenditori non agricoli e professionisti l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro, obbligando il datore di lavoro a dichiarare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione luogo, orario di inizio e fine lavoro.
Questa novità, certamente importante (prima la comunicazione poteva essere fatta entro i 7 giorni successivi), dovrebbe scoraggiare la diffusa pratica con cui il datore di lavoro consegna il voucher solo in caso di controllo ispettivo o infortunio, spesso pagando meno buoni rispetto alle ore di lavoro effettivamente svolte. Da tale obbligo saranno però esclusi gli imprenditori agricoli, che potranno ritardare la comunicazione fino a 3 giorni dopo la prestazione di lavoro.
Non sarà però sufficiente a risolvere il problema di fondo degli attuali voucher, ovvero la possibilità di utilizzo per qualunque soggetto in qualunque settore, mansione, arco temporale, generando rischi di elusione di norme e tutele previste dalle altre forme di lavoro e possibilità di concorrenza sleale verso altri imprenditori che fanno ricorso alle ordinarie tipologie contrattuali (più onerose per il committente ma più tutelanti per il lavoratore).
Come uscirne?
CHIEDIAMO di intervenire in modo strutturale sulla disciplina del lavoro accessorio:
- restringendo per via legislativa l’ambito di utilizzo dei voucher;
- riportando il lavoro accessorio alla sua originale natura di prestazione meramente occasionale;
- delegando a stakeholder e parti sociali la regolamentazione di dettaglio degli ambiti soggettivi e oggettivi di utilizzo attraverso la contrattazione collettiva di settore;
inoltre, riteniamo necessario e urgente:
- considerare con particolare attenzione la specifica condizione del lavoro giovanile, già esposto a dinamiche di precariato cronico e particolarmente esposto al fenomeno dei buoni lavoro (l’età media dei percettori è passata da 59,8 a 35,9 anni dal 2008 al 2015);
- impegnare tutti i soggetti coinvolti (sindacati, associazioni imprenditoriali, istituzioni, associazionismo, scuole…) ad una azione di contrasto e sensibilizzazione rispetto al problema dell’abuso dei voucher;
- favorire l’emersione e la denuncia dei casi di utilizzo illecito dello strumento;
Obiettivi già dichiarati dalla FIM-CISL del Trentino nel Documento finale del convegno “Voucher: strumento di emersione del lavoro nero o nuova frontiera del precariato?”, organizzato a Trento il 13 maggio 2016 alla presenza delle sedi regionali e provinciali INPS del Trentino Alto Adige, e coerenti con i contenuti della Memoria depositata dalla CISL in occasione dell’audizione del 5 maggio 2016 presso la XI Commissione parlamentare (Lavoro pubblico e privato), nell’ambito dell’esame in sede referente delle proposte di legge C. 3601 Damiano, C. 584 Palmizio e C. 1681 Vitelli, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
Lo stesso Parlamento, con atto n.311 del 22/07/2016 della XI Commissione lavoro pubblico e privato, ha espresso parere favorevole alla necessità di garantire l'effettiva occasionalità delle prestazioni di lavoro accessorio, anche limitandone gli ambiti di utilizzo ed escludendone l'applicabilità a specifiche mansioni e settori.
Per saperne di più:
INPS Veneto Lavoro - Dossier statistico 16 maggio 2016;
INPS - WorkINPS Papers Il lavoro accessorio dal 2008 al 2015, profili dei lavoratori e dei committenti;
Rassegna stampa FIM-CISL Trentino;
Guarda il video della campagna StopVoucher della CISL del Veneto
FIRMA LA PETIZIONE!
Per dire NO! all’abuso dei voucher, per dare visibilità e voce al diritto di tutela e di dignità ai lavoratori “vittime” di questa forma di abuso, per ottenere una giusta riforma riforma del lavoro accessorio.

Il problema
Introdotti nel 2008 per regolarizzare il lavoro accessorio di studenti e pensionati nelle imprese agricole durante il periodo della raccolta dell'uva, i voucher (o buoni lavoro) hanno subito nel corso degli anni profonde modifiche normative e di utilizzo che na hanno causato l’espansione incontrollata nei più svariati settori e mansioni, generando gravi preoccupazioni sui diffusi rischi di abuso che ne possono derivare.
Cosa sono:
sono buoni lavoro del valore nominale di 10 euro corrispondenti al compenso minimo di un’ora di attività di lavoro accessorio, che integrano una minima copertura assicurativa e previdenziale riconoscendo al lavoratore un compenso netto di 7,50 euro. Non danno diritto a prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.) e non richiedono l'applicazione delle normative contrattuali di settore.
L’utilizzo è attualmente consentito entro determinate soglie di compenso annuo: 2.000 euro per ciascun committente (3.000 per disoccupati e cassaintegrati) e 7.000 complessivi per ciascun lavoratore.
il problema:
Nel 2015 la stragrande maggioranza dei lavoratori pagati a voucher non sono studenti (14%) né pensionati (8%), ma disoccupati o già occupati in altri lavori, in cerca quindi di una fonte di reddito integrativa, del resto molto misera (l’importo medio annuo percepito da ciascun voucherista è inferiore ai 500 euro netti) e spesso soggetti a vere e proprie forme di lavoro irregolare legalizzato.
Se a questo aggiungiamo la loro crescita esponenziale (115 milioni venduti nel 2015, +483% dal 2012), dei lavoratori coinvolti (1,38 milioni nel 2015, +386% dal 2012) e dei committenti che vi fanno ricorso (473.000 nel 2015, +870% dal 2012), dobbiamo chiederci se i voucher siano rimasti davvero quello strumento di regolarizzazione di “lavoretti occasionali” ed emersione del lavoro nero voluto dalla Legge Biagi (art. 70-74 D.Lgs 276/2003) o se siano piuttosto diventati “la nuova frontiera del precariato” (dich. T. Boeri Presidente INPS, maggio 2016).
Come si è arrivati a questo?
Semplice: con precisi interventi di liberalizzazione dei voucher ed è così che i buoni lavoro, introdotti nel 2003 nella Legge Biagi per soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, per compensare regolarmente solo “attività lavorative di tipo accessorio di natura meramente occasionale” e per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, sono stati progressivamente estesi a praticamente qualunque ambito, soggetto e tipologia di lavoro.
Dal 2009 al 2012
la liberalizzazione riguarda nello specifico: l’ampliamento delle categorie di lavoratori (part-time, disoccupati, cassaintegrati e casalinghe), delle attività che possono essere pagate con voucher (lavoro domestico, manifestazioni sportive e culturali, commercio, turismo, servizi e agricoltura), fino alla definitiva abrogazione di tutte le categorie oggettive e soggettive, avvenuta con la Legge 92/2012 (cd. Riforma del lavoro Fornero).
Con il decreto legge 76/2013
vengono infine eliminate le parole “di natura meramente occasionale” riconducendo quindi le prestazioni di tipo accessorio al solo rispetto delle soglie di compenso economico e completando quindi quel percorso di deregulation che ha permesso ai voucher di invadere praticamente ogni tipo di settore economico, pubblico o privato, imprenditoriale o domestico: non solo lavoretti di giardinaggio o lezioni private di studenti ma potenziale sostituto e concorrente sleale di altre tipologie contrattuali dall’agricoltura all’industria, dal turismo al commercio passando per l’edilizia, i trasporti, alberghi e ristoranti, servizi alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale e ogni altro tipo di settore economico che hanno mobilitato, nel solo 2015, oltre 1 miliardo 150 milioni di euro di buoni venduti.
Tracciabilità
il recente decreto correttivo sul Jobs Act (D.Lgs n.185 del 24 settembre 2016), introduce a partire dall’8 ottobre 2016 per tutti i committenti imprenditori non agricoli e professionisti l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro, obbligando il datore di lavoro a dichiarare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione luogo, orario di inizio e fine lavoro.
Questa novità, certamente importante (prima la comunicazione poteva essere fatta entro i 7 giorni successivi), dovrebbe scoraggiare la diffusa pratica con cui il datore di lavoro consegna il voucher solo in caso di controllo ispettivo o infortunio, spesso pagando meno buoni rispetto alle ore di lavoro effettivamente svolte. Da tale obbligo saranno però esclusi gli imprenditori agricoli, che potranno ritardare la comunicazione fino a 3 giorni dopo la prestazione di lavoro.
Non sarà però sufficiente a risolvere il problema di fondo degli attuali voucher, ovvero la possibilità di utilizzo per qualunque soggetto in qualunque settore, mansione, arco temporale, generando rischi di elusione di norme e tutele previste dalle altre forme di lavoro e possibilità di concorrenza sleale verso altri imprenditori che fanno ricorso alle ordinarie tipologie contrattuali (più onerose per il committente ma più tutelanti per il lavoratore).
Come uscirne?
CHIEDIAMO di intervenire in modo strutturale sulla disciplina del lavoro accessorio:
- restringendo per via legislativa l’ambito di utilizzo dei voucher;
- riportando il lavoro accessorio alla sua originale natura di prestazione meramente occasionale;
- delegando a stakeholder e parti sociali la regolamentazione di dettaglio degli ambiti soggettivi e oggettivi di utilizzo attraverso la contrattazione collettiva di settore;
inoltre, riteniamo necessario e urgente:
- considerare con particolare attenzione la specifica condizione del lavoro giovanile, già esposto a dinamiche di precariato cronico e particolarmente esposto al fenomeno dei buoni lavoro (l’età media dei percettori è passata da 59,8 a 35,9 anni dal 2008 al 2015);
- impegnare tutti i soggetti coinvolti (sindacati, associazioni imprenditoriali, istituzioni, associazionismo, scuole…) ad una azione di contrasto e sensibilizzazione rispetto al problema dell’abuso dei voucher;
- favorire l’emersione e la denuncia dei casi di utilizzo illecito dello strumento;
Obiettivi già dichiarati dalla FIM-CISL del Trentino nel Documento finale del convegno “Voucher: strumento di emersione del lavoro nero o nuova frontiera del precariato?”, organizzato a Trento il 13 maggio 2016 alla presenza delle sedi regionali e provinciali INPS del Trentino Alto Adige, e coerenti con i contenuti della Memoria depositata dalla CISL in occasione dell’audizione del 5 maggio 2016 presso la XI Commissione parlamentare (Lavoro pubblico e privato), nell’ambito dell’esame in sede referente delle proposte di legge C. 3601 Damiano, C. 584 Palmizio e C. 1681 Vitelli, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
Lo stesso Parlamento, con atto n.311 del 22/07/2016 della XI Commissione lavoro pubblico e privato, ha espresso parere favorevole alla necessità di garantire l'effettiva occasionalità delle prestazioni di lavoro accessorio, anche limitandone gli ambiti di utilizzo ed escludendone l'applicabilità a specifiche mansioni e settori.
Per saperne di più:
INPS Veneto Lavoro - Dossier statistico 16 maggio 2016;
INPS - WorkINPS Papers Il lavoro accessorio dal 2008 al 2015, profili dei lavoratori e dei committenti;
Rassegna stampa FIM-CISL Trentino;
Guarda il video della campagna StopVoucher della CISL del Veneto
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Petizione creata in data 8 ottobre 2016