Giustizia rapida contro gli abusi dei dirigenti scolastici

Giustizia rapida contro gli abusi dei dirigenti scolastici

Lanciata
5 marzo 2019
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Perché questa petizione è importante

Lanciata da salvo amato

Sosteniamo la proposta di legge della Senatrice Bianca Laura Granato, volta a garantire una soluzione rapida, e a costo zero, alle controversie scolastiche. Il suo progetto di legge prevede una modifica importante alle norme in vigore in materia di ricorsi avverso i provvedimenti iniqui dei dirigenti scolastici relativi a formazione delle classi, assegnazione delle cattedre ai docenti e formulazione dell’orario. Attualmente contro questi provvedimenti del dirigente scolastico è consentito solamente il ricorso al Giudice del lavoro, mentre la proposta Granato prevede la possibilità di esperire la strada del ricorso amministrativo. In altre parole i docenti potrebbero ricorrere entro cinque giorni al direttore dell’USR che avrebbe il compito di decidere entro i successivi 15 giorni, affidandone l’esame a una commissione formata da tre dirigenti del servizio ispettivo. Tale scelta non preclude il ricorso dinanzi al giudice del lavoro, limitato da costi e da tempi non prevedibili (ricordiamo che una giustizia lenta e differita equivale, molto spesso, a denegata giustizia) ma costituirebbe una valida alternativa, entro l’inizio dell’attività didattica, e a titolo gratuito.

ECCO LA PROPOSTA:

La presente proposta di legge intende modificare l'articolo 396 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il testo unico sulla scuola, con l'obiettivo di prevedere l'istituzione di un ricorso gerarchico improprio al direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale avverso alcuni provvedimenti dei dirigenti scolastici.

Nello specifico, si tratta degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, ovvero quelli concernenti: la formazione delle classi, l'assegnazione delle cattedre ai docenti e la formulazione dell’orario. Lo scopo della presente proposta di legge è quello di offrire, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, una tutela amministrativa che si delinei quale rimedio alternativo al ricorso agli organi giudiziari (in particolar modo, almeno per i provvedimenti di assegnazione delle cattedre ai docenti, al giudice del lavoro).

In questo modo, difatti, verrebbe data la possibilità alla medesima amministrazione scolastica - complessivamente intesa - di valutare, entro un termine breve, la ratio delle scelte effettuate dai dirigenti scolastici.

L'istituzione di un ricorso gerarchico improprio si giustifica alla luce dell'attuale configurazione giuridica dell'ordinamento scolastico, non sussistendo un rapporto di gerarchia tra dirigenti scolastici e dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Difatti, a seguito del riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia didattica, amministrativa e di ricerca, nonché della personalità giuridica, ai sensi regolamento di autonomia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - attuativo dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. Bassanini semel) - le scuole si qualificano quali autonomi soggetti giuridici.

Per tale ragione, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - il testo unico del pubblico impiego - i dirigenti scolastici, posti al vertice di ogni scuola, sono identificati quali legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche nei rapporti con i terzi. Ad essi, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, è attribuita la qualifica dirigenziale.

La presente proposta di legge si fonda sulla concezione che essendo la figura del dirigente scolastico inquadrata proprio nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica non possa considerarsi lesivo delle sue attribuzioni la previsione di un ricorso amministrativo improprio al direttore generale dell'USR. Il conferimento di tale potere, difatti, può ricondursi al generico potere di vigilanza sul rispetto delle norme generali in materia di istruzione che l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, attribuisce all'amministrazione periferica articolata sul livello regionale.

Nel merito delle modalità di decisione del ricorso, si stabilisce la conformità al parere di una commissione composta da tre dirigenti ministeriali della funzione tecnico-ispettiva. La commissione è istituita presso ogni Ufficio Scolastico Regionale. Il tempo complessivo di durata della procedura amministrativa di secondo grado è di venti giorni: l'interessato può presentare ricorso al direttore generale dell'USR entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nell'albo della scuola o sul sito dell'istituzione scolastica di riferimento. La decisione viene presa entro il termine dei successivi quindici giorni, su parere conforme dell'organo all'uopo costituito.


DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1
(Ricorso amministrativo al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale)

1. All'articolo 396 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avverso gli atti e i provvedimenti emanati a seguito dell'esercizio attività di cui al comma 2), lettera d), entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o sul sito dell'istituzione scolastica di riferimento, è ammesso ricorso al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, che si pronuncia entro il termine di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i ricorsi di cui al comma 5- bis, composta da tre dirigenti del servizio tecnico-ispettivo.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

5-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Questa petizione è sostenuta da:
Professione Insegnante,
Partigiani della Scuola Pubblica

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