

Pubblichiamo, di seguito, l'intervento dell'Avvocata Carla Serra al dibattimento del 28/09/2018:
Avv. Carla Serra
Questo processo trae la sua origine da una battitura di protesta, effettuata con una bottiglietta di plastica, da parte della Lioce, in quanto le erano stati sottratti degli atti processuali. Pertanto è terminata esattamente nel momento in cui questi atti le sono stati restituiti.
Occorre avere presente che tutti gli episodi di battitura hanno originato delle altrettante sanzioni disciplinari, che lei giudice ha in atti perché, appunto, hanno formato oggetto di produzione documentale. Ma non invece tutti gli episodi di protesta sono poi arrivati a processo, solo sei tra questi episodi hanno appunto generato questo processo.
Ma questa bottiglietta di plastica ha fatto così tanto rumore, ha avuto così tanta forza, da aver scoperchiato il vaso di Pandora, da cui sono fuoriusciti prepotentemente tutti i mali del regime speciale, che oggi è il vero imputato in questo processo, non la Lioce, ma il regime speciale!
Perché un regime, che vieta l'uso della parola, così come ha poc'anzi affermato la Lioce, tanto che il reato che oggi le viene contestato diventa un reato impossibile, proprio perché le detenute non avevano la possibilità di comunicare direttamente con la Lioce, né la Lioce poteva avere consapevolezza e conoscere la percezione di disturbo che stava arrecando alle altre detenute, alle compagne, pertanto questo regime compie un avvitamento su sé stesso, tale da implodere in tutti i suoi aspetti parossistici.
E quindi oggi giudice, lei è chiamato a sindacare, io ritengo a giudicare, non solo, anzi, aggiungerei non tanto la condotta di disturbo, ma le storture, le esasperazioni di un regime detentivo che negli anni e nel silenzio pressoché assoluto di tutto il mondo giuridico, ha violato sistematicamente i diritti umani, quelli dal cui rispetto dipende non soltanto la vita delle singole persone, ma la vita di una società civile! Perché quando si ledono i diritti fondamentali, le prerogative della persona così pervasivamente, prima o poi si è chiamati a renderne conto, perché prima o poi questa limitazione, questa vessazione produce degli effetti dirompenti.
E’ per questo che questo processo, nato da un reato, uso questo termine, ma non per sminuire il suo ruolo, “bagatellare”, è diventato portatore di questioni capaci di travolgere la tenuta di una civiltà giuridica e democratica primo ancora. Un regime che non ha progressione direi quasi crescente, di vessazioni e di soprusi, è giunto al parossismo di vietare ad un essere umano l’uso della parola, che è una prerogativa coessenziale della natura umana, e quindi si riverbera in questo processo nella misura in cui Lei, signor giudice, dovrà ritenere e sostenere nella sua motivazione, che il reato contestato alla Lioce è escluso in limine, proprio nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, dall'esistenza nel nostro ordinamento di una regola di tortura.
Perché come altro può essere definita una disposizione che vieta a delle persone in isolamento costante e continuo da anni - per quanto riguarda la Lioce da 15 anni - di comunicare tra loro, anche solo per scambiarsi un saluto, anche solo per dirsi “smettila di sbattere perché mi stai disturbando!”, che impedisce un'azione, appunto, ripeto, che per natura umana è un'azione incoercibile, è la parola, è coessenziale ad un essere umano, ci distingue dagli animali la parola!
E se è vero, come è vero, che questo è un reato impossibile o, scelga lei, che il fatto non costituisce un reato - perché il fatto c'è, è quello della battitura - perché appunto la Lioce non poteva avere alcuna consapevolezza della percezione di stare arrecando disturbo alle compagne, perché appunto, in ossequio a quel divieto non comunicano mai per timore ovviamente che ci sia una sanzione disciplinare nei loro confronti, e è del pari vero quindi, che nel nostro ordinamento si è fatta spazio una norma, un regime disumano, una tortura, che ha portato con sé quindi degli effetti così tanto, come dire, devastanti, che oggi sono usciti dalla cella e sono arrivati in questo processo.
E’ per questo che Lei, essendo comunque un processo da cui è emersa la vera natura vessatoria, la vera natura di tortura di questo regime, Lei dovrà, nella sua motivazione, quando ovviamente darà atto del fatto che il reato è un reato impossibile, spiegare anche le ragioni per le quali questo reato non può esistere e così concludo, grazie.