Uno Stato di non diritto

Questa petizione aveva 606 sostenitori

Il problema

 

Riporto in sintesi gli accadimenti della storia che mi coinvolge:

Con bando del 31 gennaio 2014, il Comune di Bernareggio ha indetto un'asta pubblica, per la vendita della farmacia comunale sita in località Villanova di Bernareggio (MB).

E’ risultata quella economicamente più vantaggiosa, l'offerta dei sigg.ri Annunziata e Biella (titolari di farmacia in Merate) sicché gli stessi offerenti sono divenuti aggiudicatari provvisori, come da verbale di gara in data 11 marzo 2014.

L'art. 9 del bando di gara, facendo applicazione dell'art. 12 L. 362/1991, ha disciplinato il diritto di prelazione, prevedendo che il trasferimento della titolarità della farmacia all'aggiudicatario provvisorio, fosse subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'Azienda Speciale Farmacie Vimercatesi e dei farmacisti a tempo indeterminato dell'Azienda stessa, in possesso dei requisiti di legge.

All'esito della procedura è prevalsa la sottoscritta dr.ssa Ferraro, dipendente dell'Azienda Speciale Vimercatese dal 2001, la quale, ha esercitato il diritto di prelazione di cui all'art. 9 del bando, così conseguendo dapprima l'aggiudicazione provvisoria della farmacia, con determinazione n. 27 del 28 marzo 2014; quindi, a seguito della verifica dei requisiti auto certificati, l'aggiudicazione definitiva, con determinazione n.31 del 12 maggio 2014.

Quest'ultima determinazione è stata impugnata innanzi al Tar Lombardia — Milano (ricorso R.G. 1873/2014) dai sigg.ri Annunziata e Biella sulla base dei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione del bando di gara e dell'art. 30 d.lgs. 163/2006.

Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.lgs. n. 163/2006

Contrasto dell'art. 12 della L. 9 novembre 1991, n. 362 con l'ordinamento comunitario.

Il Tar adito, dopo aver riscontrato la sussistenza della propria giurisdizione e la tempestività del ricorso, ha ritenuto infondate nel merito le censure dedotte, respingendole integralmente e condannando i ricorrenti alla refusione delle spese. I Sigg.ri Annunziata e Biella hanno quindi spiegato appello, sottoponendo a rilievi critici le argomentazioni addotte dal primo giudice e reiterando i motivi di doglianza già dedotti in primo grado.

Il Consiglio di Stato, con sentenza parziale n. 4053 del 3 luglio 2018, ha esaminato e respinto i primi due motivi di appello in relazione al terzo motivo, infine, la Sezione si è interrogata sul profilo di compatibilità del diritto nazionale, e in particolare dell'art. 12 della legge 362/1991, con i principi del diritto dell'Unione e, per l'effetto, ha contestualmente disposto che, con separata ordinanza (la presente), sarebbe stata rinviata la questione di interpretazione alla CGUE.

La questione pregiudiziale è decisiva ai fini della risoluzione della controversia. Ed infatti, ove la previsione nazionale che riconosce al dipendente della farmacia il diritto di prelazione legale dovesse essere ritenuta non conforme al diritto dell'Unione, questo Consiglio dovrebbe accogliere il terzo motivo di appello, annullare il bando di gara e la determina di aggiudicazione, riconoscendo il diritto degli appellanti a vedersi aggiudicata la farmacia.

Un diverso esito della questione pregiudiziale provocherebbe, al contrario, la conferma degli atti di gara e dell'attribuzione della farmacia alla dr. Ferraro, titolare del diritto di prelazione.

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

“L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che concede un diritto di prelazione incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di quest'ultima mediante gara.”

Ora mi chiedo come sia possibile che in uno Stato di diritto alla sottoscritta, avendo agito nel rispetto della normativa, a distanza di sei lunghi anni lo Stato italiano possa sottrarre la farmacia acquistata con notevoli sacrifici e investimenti economici, e annullare un bando fatto nel 2014 per una legge che l’Italia decide di recepire nel 2019.

Non contesto il recepimento della legge, ma le modalità che mi vogliono ingiustamente vedere coinvolta. Mi chiedo se il Giudice della Corte di cassazione, anche solo per un attimo, si sia fermato a riflettere sulle conseguenze che potrebbe portare la sua decisione, una farmacia gestita per sei anni, investimenti economici di non poco rilievo, investimenti di risorse e tempo che ho tolto a me e negato alla mia famiglia, in particolare ai miei due figli che ora hanno rispettivamente 12 e 14 anni; e ritrovarsi senza questa farmacia, con i debiti per l’investimento fatto, costretta a lavorare anche per affrontare le spese per questo –ingiusto- processo che va avanti da sei lunghi anni e il rischio di ritrovarsi senza più nulla, senza un lavoro e per di più con spese legali di non poco rilievo da sostenere, mutui e relativi interessi da pagare.

Con la presente ho cercato di riassumere i fatti e di chiarire il mio punto di vista che, ritengo, non sia stato valutato in tutti i suoi articolati aspetti, a cominciare da quelli sociali, visto l’evolversi degli eventi. Confido in un sostanziale intervento e un interessamento alla vicenda finora esposta.

avatar of the starter
Barbara FerraroPromotore della petizione

Aggiornamenti sulla petizione

Condividi questa petizione

Petizione creata in data 30 novembre 2020