Actualización de la peticiónL'Italia dia il giusto riconoscimento a traduttori ed interpreti qualificatiArriva la risposta del Ministero degli Esteri, noi non ci fermiamo

Andrea DFrancia

8 abr 2016
Quando la petizione ha raggiunto circa 3.000 firme arriva una risposta dal Ministero degli Esteri (in fondo a questo aggiornamento).
Il Ministero difende il requisito dei due anni di residenza (al momento della pubblicazione del bando) con la necessità di assumere conoscitori "degli usi e dei costumi locali, dei luoghi, delle leggi locali [...] ben radicati nel territorio e quindi in grado di svolgere questa attività, di mediazione culturale, linguistica e di assistenza."
Requisiti contenuti in una legge del 1967 (sic!) (art. 155 del DPR 18/1967) quando al Quirinale c'era Saragat e divorziare era ancora illegale.
Da allora quella legge è stata modificata e aggiornata in diverse parti ma nessuno ha mai toccato il requisito dei due anni. Un requisito che è rivolto a tutti, indipendentemente dal tipo di mansione (autista, commesso, collaboratore contabile o appunto interprete/traduttore).
Per questo, convinto della fondatezza degli argomenti sollevati da questa petizione, vista la forte adesione che questa ha riscosso, chiederemo al Parlamento e al Governo la modifica dell'Art. 155 del DPR 18/1967 affinché per il ruolo di interprete/traduttore a contare siano, come avviene per altre Ambasciate straniere nel mondo (si veda il recente bando dell'Ambasciata USA a Parigi) i titoli, la capacità di interpretare/tradurre unita la conoscenza della lingua e all'esperienza lavorativa, con un punto in più per la conoscenza della cultura e degli usi del paese.
Non si capisce perché un interprete professionista e competente possa essere escluso da un bando non vivendo più in un paese dove ha magari vissuto in passato o di cui conosce perfettamente la lingua mentre tale conoscenza viene data per scontata (non è previsto alcun test di questo tipo ad esempio nel bando dell'Ambasciata di Londra) dal momento che una persona vive da almeno due anni nel paese al momento della pubblicazione del bando.
Sulla questione del requisito da noi richiesto di una Laurea (almeno Triennale in Traduzione o Magistrale in Interpretazione) il Ministero precisa che il possesso di un "diploma superiore" viene riconosciuto nel punteggio. Peccato che non sia un requisito sine qua non, che i punti in questione siano solo due su 100, indipendentemente se si tratti di una Laurea in Chimica, Psicologia, Ingegneria, Medicina o Interpretazione e Traduzione.
A questo punto chiederemo che anche tale requisito venga messo nero su bianco modificando il DPR di cui sopra e vedremo se e quali partiti/movimenti politici si mostreranno sensibili a premiare il merito e quali no.
La risposta del Ministero:
"Buongiorno sig. D’Ambra,
sono Roberto Mengoni, capo dell’ufficio VII della Direzione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli esteri.
Il mio ufficio si occupa del personale a contratto in servizio nelle sedi italiane all’estero ed è, quindi, il custode del decreto ministeriale 655/2001.
Vorrei spiegarle brevemente la logica che sottende le assunzioni del personale a contratto, cercando di non essere troppo burocratico.
Partiamo dalle necessità delle nostre sedi. Abbiamo personale proveniente dall’Italia che deve operare in un paese straniero.
A parte i paesi anglofoni e francofoni, c’è una forte necessità di interpreti e traduttori in lingue a volte poco conosciute in Italia, dall’arabo allo swahili, dal cinese al croato. Ma non si tratta solo di conoscenze linguistiche, bensì anche di comprensione degli usi e dei costumi locali, dei luoghi, delle leggi locali. Per questo le sedi cercano personale locale oppure italiano che sia ben radicato nel territorio e quindi in grado di svolgere questa attività, se vogliamo, di mediazione culturale, linguistica e di assistenza. Il contributo di questo personale locale è tanto più importante quanto più ci si allontana dai paesi dell’Europa occidentale.
Per questo la legge (art. 155 del DPR 18/1967 sull’ordinamento del Ministero degli esteri) prevede un requisito di una residenza biennale almeno nel paese di servizio come requisito essenziale per la partecipazione alle prove selettive che si svolgono all’estero. Tenga conto poi che non si tratta di un concorso pubblico ma di selezioni regolate da una normativa ad hoc, appunto l’art. 155 del DPR 18/1967 e il decreto ministeriale 655/2001.
Ad ogni modo, le esigenze da lei rappresentate vengono prese in considerazione dalla normativa, proprio perché vi è l’esigenza di avere a disposizione personale qualificato.
Il possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto e di esperienza professionale dà infatti la possibilità di punteggi aggiuntivi al punteggio ottenuto nelle prove scritte ed orali (su questo può vedere l’art. 7 del DM 655/2001).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro ma se ne ha bisogno, posso darle ulteriori precisazioni.
Cordiali saluti
Roberto Mengoni"
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