Sospensione momentanea o rimodulazione sorveglianza sanitaria ai tempi del COVID19
Sospensione momentanea o rimodulazione sorveglianza sanitaria ai tempi del COVID19
Il problema
Gli organi di stampa hanno dato notizia, in data odierna, della sottoscrizione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Giova in premessa sottolineare che il predetto Protocollo, pur intercettando ab intra ruolo e funzioni dei Medici competenti, non sia stato elaborato, né discusso con il contributo delle Società rappresentative dei professionisti della sorveglianza sanitaria.
Basti pensare all’inciso, inserito nell’epigrafe del Protocollo, ove si raccomanda di favorire «il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinchè ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali». Nessun cenno, come può evincersi, alla necessaria sinergia con il Medico competente!
Da qui, il difetto più evidente del predetto accordo: l’essere stato redatto sulla base di considerazioni dei compiti del Medico competente in vitro e non già, come sarebbe stato auspicabile, in vivo. In altri e più precisi termini, si tratta di un provvedimento che, paradossalmente, finisce per tradire la sua stessa ratio, oltre che le finalità degli atti di emergenza adottati dal Governo negli ultimi giorni.
Invero, con una disposizione assai affrettata (punto 12), si stabilisce che la sorveglianza sanitaria periodica non vada interrotta e si raccomanda, al contempo, di privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
I redattori del Protocollo dimostrano, sotto questo profilo, di ignorare le concrete modalità di svolgimento delle visite di sorveglianza sanitaria, finendo per dettare una disciplina del tutto distonica rispetto al quadro normativo oggi vigente.
In primo luogo, si trascura di considerare che le predette visite sono organizzate sulla base di calendari giornalieri, volti alla convocazione di un ragionevole numero di lavoratori in spazi ambulatoriali che, soprattutto con riguardo ad aziende di medio/grandi dimensioni, potrebbero non essere idonei a garantire la distanza di contenimento stabilita dalle vigenti leggi. Sotto questo aspetto, pertanto, si rischia di violare il chiaro precetto normativo, che vieta ogni forma di assembramento (art. 1 D.P.C.M. dell’8 e 9 marzo 2020).
In secondo luogo, lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria determina lo spostamento di numerosi lavoratori, secondo i turni stabiliti, con chiara lesione del principio di precauzione. Quest’ultimo, nella normativa nazionale d’emergenza, si traduce nell’adozione – quale forma ordinaria di organizzazione lavorativa - di forme di smart work o “a distanza”, con il chiaro intento di evitare la compresenza delle risorse umane suoi luoghi di lavoro. Sarebbe del tutto paradossale, quindi, invitare il lavoratore a procedure lavorative “smart” e, al contempo, obbligarlo a sottoporsi a visita medica presso i locali ambulatoriali all’uopo predisposti.
Ed ancora. Che dire della miope (e stilisticamente discutibile) statuizione dell’ultimo comma del precitato punto 12, a tenore del quale «il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle AutoritàSanitarie»? Si tratta di una gravissima lesione dei principi a presidio della riservatezza sulle condizioni di salute del lavoratore, positivizzati dallo Statuto dei lavoratori e, in modo ancor più chiaro, dal d.lgs. 81/08, che, da un lato, legittima il Medico competente alla sola trasmissione al Datore di lavoro del giudizio di idoneità o meno del lavoratore; dall’altro, impone al medesimo professionista la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, per definizione, “sensibili” (vd., da ultimo, GDPR – Reg. UE 2016/679).
Ne consegue che, sotto questo profilo, il Protocollo è da intendersi tamquam non esset, non potendo affatto derogare a norme di carattere primario, peraltro poste sotto l’egida di garanzie costituzionali.
A parte i rilievi di legittimità sul precetto in esame, si segnala la scarsa consapevolezza della reale funzione del Medico competente, che spesso è un professionista esterno all’organizzazione e non, come dal testo sembra trasparire, un “Medico aziendale”, costantemente presente all’interno dell’impresa.
Last but not least, non si tiene conto della forte esposizione a contagio di Medici competenti ed infermieri preposti al servizio di sorveglianza sanitaria, soprattutto in ragione della grave carenza di DPI (mascherine, tute sterili, occhiali di protezione) necessari per lo svolgimento delle visite. Sarebbe oltremodo irragionevole – e financo, per certi aspetti, non etico – immettere in un momento assai drammatico per la sanità italiana “nuove leve” nel sistema sanitario e, al contempo, porne a rischio altre, chiamate a svolgere attività non assistite, in questo momento, dal crisma dell’essenzialità.
Quanto sin qui brevemente osservato deve fungere da abbrivio per discipline di tenore affatto diverse, rispetto a quelle dettate dal Protocollo del 14 marzo 2020.
Con spirito di leale collaborazione e responsabilità, ci permettiamo di avanzare alcune semplici proposte volte a disciplinare la materia nell’attuale momento di emergenza sanitaria.
Occorre, innanzitutto, stabilire in via ordinaria l’immediata sospensione della sorveglianza sanitaria, sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
In via subordinata, al fine di limitare al massimo lo spostamento tanto dei lavoratori quanto del medico competente, in occasione delle visite di sorveglianza sanitaria, sarebbe opportuno incentivare Datori di Lavoro, Rappresentanze sindacali e Medici Competenti ad adottare protocolli ad hoc per lo svolgimento del servizio, attraverso il ricorso a strumenti telematici.
In particolare, applicando modalità di lavoro agile anche alla nostra professione, che possano garantire al contempo assistenza alle aziende e corretta sorveglianza sanitaria dei lavoratori, potrebbe essere utile attuare protocolli in piena sinergia con i medici curanti.
Segnatamente, potrebbe prevedersi, in questa fase emergenzialeche sconsiglia il ricorso ad esami strumentali (primo tra tutti, la spirometria), la formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione“allo stato degli atti”, vale a dire sulla base di schede anamnestiche relative al lavoratore, predisposte dal MMG, oltre che di eventuale ulteriore documentazione medica trasmessa dal lavoratore al Medico competente.
Confidando nell’attenzione delle SS.LL. e, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
Il problema
Gli organi di stampa hanno dato notizia, in data odierna, della sottoscrizione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Giova in premessa sottolineare che il predetto Protocollo, pur intercettando ab intra ruolo e funzioni dei Medici competenti, non sia stato elaborato, né discusso con il contributo delle Società rappresentative dei professionisti della sorveglianza sanitaria.
Basti pensare all’inciso, inserito nell’epigrafe del Protocollo, ove si raccomanda di favorire «il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinchè ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali». Nessun cenno, come può evincersi, alla necessaria sinergia con il Medico competente!
Da qui, il difetto più evidente del predetto accordo: l’essere stato redatto sulla base di considerazioni dei compiti del Medico competente in vitro e non già, come sarebbe stato auspicabile, in vivo. In altri e più precisi termini, si tratta di un provvedimento che, paradossalmente, finisce per tradire la sua stessa ratio, oltre che le finalità degli atti di emergenza adottati dal Governo negli ultimi giorni.
Invero, con una disposizione assai affrettata (punto 12), si stabilisce che la sorveglianza sanitaria periodica non vada interrotta e si raccomanda, al contempo, di privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
I redattori del Protocollo dimostrano, sotto questo profilo, di ignorare le concrete modalità di svolgimento delle visite di sorveglianza sanitaria, finendo per dettare una disciplina del tutto distonica rispetto al quadro normativo oggi vigente.
In primo luogo, si trascura di considerare che le predette visite sono organizzate sulla base di calendari giornalieri, volti alla convocazione di un ragionevole numero di lavoratori in spazi ambulatoriali che, soprattutto con riguardo ad aziende di medio/grandi dimensioni, potrebbero non essere idonei a garantire la distanza di contenimento stabilita dalle vigenti leggi. Sotto questo aspetto, pertanto, si rischia di violare il chiaro precetto normativo, che vieta ogni forma di assembramento (art. 1 D.P.C.M. dell’8 e 9 marzo 2020).
In secondo luogo, lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria determina lo spostamento di numerosi lavoratori, secondo i turni stabiliti, con chiara lesione del principio di precauzione. Quest’ultimo, nella normativa nazionale d’emergenza, si traduce nell’adozione – quale forma ordinaria di organizzazione lavorativa - di forme di smart work o “a distanza”, con il chiaro intento di evitare la compresenza delle risorse umane suoi luoghi di lavoro. Sarebbe del tutto paradossale, quindi, invitare il lavoratore a procedure lavorative “smart” e, al contempo, obbligarlo a sottoporsi a visita medica presso i locali ambulatoriali all’uopo predisposti.
Ed ancora. Che dire della miope (e stilisticamente discutibile) statuizione dell’ultimo comma del precitato punto 12, a tenore del quale «il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle AutoritàSanitarie»? Si tratta di una gravissima lesione dei principi a presidio della riservatezza sulle condizioni di salute del lavoratore, positivizzati dallo Statuto dei lavoratori e, in modo ancor più chiaro, dal d.lgs. 81/08, che, da un lato, legittima il Medico competente alla sola trasmissione al Datore di lavoro del giudizio di idoneità o meno del lavoratore; dall’altro, impone al medesimo professionista la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, per definizione, “sensibili” (vd., da ultimo, GDPR – Reg. UE 2016/679).
Ne consegue che, sotto questo profilo, il Protocollo è da intendersi tamquam non esset, non potendo affatto derogare a norme di carattere primario, peraltro poste sotto l’egida di garanzie costituzionali.
A parte i rilievi di legittimità sul precetto in esame, si segnala la scarsa consapevolezza della reale funzione del Medico competente, che spesso è un professionista esterno all’organizzazione e non, come dal testo sembra trasparire, un “Medico aziendale”, costantemente presente all’interno dell’impresa.
Last but not least, non si tiene conto della forte esposizione a contagio di Medici competenti ed infermieri preposti al servizio di sorveglianza sanitaria, soprattutto in ragione della grave carenza di DPI (mascherine, tute sterili, occhiali di protezione) necessari per lo svolgimento delle visite. Sarebbe oltremodo irragionevole – e financo, per certi aspetti, non etico – immettere in un momento assai drammatico per la sanità italiana “nuove leve” nel sistema sanitario e, al contempo, porne a rischio altre, chiamate a svolgere attività non assistite, in questo momento, dal crisma dell’essenzialità.
Quanto sin qui brevemente osservato deve fungere da abbrivio per discipline di tenore affatto diverse, rispetto a quelle dettate dal Protocollo del 14 marzo 2020.
Con spirito di leale collaborazione e responsabilità, ci permettiamo di avanzare alcune semplici proposte volte a disciplinare la materia nell’attuale momento di emergenza sanitaria.
Occorre, innanzitutto, stabilire in via ordinaria l’immediata sospensione della sorveglianza sanitaria, sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
In via subordinata, al fine di limitare al massimo lo spostamento tanto dei lavoratori quanto del medico competente, in occasione delle visite di sorveglianza sanitaria, sarebbe opportuno incentivare Datori di Lavoro, Rappresentanze sindacali e Medici Competenti ad adottare protocolli ad hoc per lo svolgimento del servizio, attraverso il ricorso a strumenti telematici.
In particolare, applicando modalità di lavoro agile anche alla nostra professione, che possano garantire al contempo assistenza alle aziende e corretta sorveglianza sanitaria dei lavoratori, potrebbe essere utile attuare protocolli in piena sinergia con i medici curanti.
Segnatamente, potrebbe prevedersi, in questa fase emergenzialeche sconsiglia il ricorso ad esami strumentali (primo tra tutti, la spirometria), la formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione“allo stato degli atti”, vale a dire sulla base di schede anamnestiche relative al lavoratore, predisposte dal MMG, oltre che di eventuale ulteriore documentazione medica trasmessa dal lavoratore al Medico competente.
Confidando nell’attenzione delle SS.LL. e, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
PETIZIONE CHIUSA
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Petizione creata in data 15 marzo 2020