Abrogazione dell'art. 18 del Regolamento Comunale su Servizio Idrico Integrato


Abrogazione dell'art. 18 del Regolamento Comunale su Servizio Idrico Integrato
Il problema
PRMESSO Che la Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR ha stabilito che l'ente gestore del sistema idrico integrato debba provvedere alla sostituzione e manutenzione del contatore idrico, specificando che, in caso di guasto o malfunzionamento del contatore, il gestore deve sostituirlo a titolo gratuito e comunicare all'utente la data esatta della sostituzione.
CONSIDERATO Che in difformità da tale deliberazione dell’ARERA, il Consiglio Comunale, all’unanimità, nella seduta del 16/12/2022, con la Deliberazione n. 37 ha provveduto a modificare la preesistente previsione, stabilendo all’art. 18 - Contatore - che il misuratore debba essere installato dal Comune a spese e cura dell’utente,
PROPONE LA SEGUENTE PETIZIONE
FINALIZZATA ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
L’art. 18 del Regolamento Comunale sul Servizio Idrico Integrato, di cui alla Delibera n.37 del 16/12/2022 è abrogato, e sostituito dal seguente:
Nuovo art. 18 – Misuratore
1 . “Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti e sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore che ne rimane proprietario. Contestualmente ed Immediatamente dopo il misuratore, deve essere installata, a cura del Gestore, una valvola unidirezionale di arresto ed alla quale si innesta l’impianto interno.
2 . Tutti i misuratori devono essere provvisti di sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
3 . Gli apparecchi di misurazione devono essere allocati in appositi alloggiamenti nella posizione più idonea, stabilita dal gestore che dovrà fornire le specifiche sin dalla fase progettuale dell’immobile. In caso di immobile preesistente, il misuratore dovrà essere collocato in una situazione agevole per il Gestore e tutte le opere murarie e/o necessarie sono a carico dell’utente che dovrà sempre assicurare l’acceso al misuratore di consumo del Gestore e del personale dipendente e/o formalmente delegato, al fine di consentire le letture ed effettuare le operazioni di manutenzione. Nel caso in cui il vano misuratore sia chiuso, con qualsiasi mezzo, il Gestore ed il proprio personale dipendente e/o formalmente delegato, è autorizzato a rimuovere ogni eventuale impedimento ed a sostituirlo con uno strumento proprio e fornendo una chiave all’utente.
4 . Nel caso di utenze raggruppate/condominiali, il contratto di fornitura deve essere richiesto dall’Amministratore del Condominio e può avere un solo punto di consegna.”
48
Il problema
PRMESSO Che la Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR ha stabilito che l'ente gestore del sistema idrico integrato debba provvedere alla sostituzione e manutenzione del contatore idrico, specificando che, in caso di guasto o malfunzionamento del contatore, il gestore deve sostituirlo a titolo gratuito e comunicare all'utente la data esatta della sostituzione.
CONSIDERATO Che in difformità da tale deliberazione dell’ARERA, il Consiglio Comunale, all’unanimità, nella seduta del 16/12/2022, con la Deliberazione n. 37 ha provveduto a modificare la preesistente previsione, stabilendo all’art. 18 - Contatore - che il misuratore debba essere installato dal Comune a spese e cura dell’utente,
PROPONE LA SEGUENTE PETIZIONE
FINALIZZATA ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
L’art. 18 del Regolamento Comunale sul Servizio Idrico Integrato, di cui alla Delibera n.37 del 16/12/2022 è abrogato, e sostituito dal seguente:
Nuovo art. 18 – Misuratore
1 . “Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti e sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore che ne rimane proprietario. Contestualmente ed Immediatamente dopo il misuratore, deve essere installata, a cura del Gestore, una valvola unidirezionale di arresto ed alla quale si innesta l’impianto interno.
2 . Tutti i misuratori devono essere provvisti di sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
3 . Gli apparecchi di misurazione devono essere allocati in appositi alloggiamenti nella posizione più idonea, stabilita dal gestore che dovrà fornire le specifiche sin dalla fase progettuale dell’immobile. In caso di immobile preesistente, il misuratore dovrà essere collocato in una situazione agevole per il Gestore e tutte le opere murarie e/o necessarie sono a carico dell’utente che dovrà sempre assicurare l’acceso al misuratore di consumo del Gestore e del personale dipendente e/o formalmente delegato, al fine di consentire le letture ed effettuare le operazioni di manutenzione. Nel caso in cui il vano misuratore sia chiuso, con qualsiasi mezzo, il Gestore ed il proprio personale dipendente e/o formalmente delegato, è autorizzato a rimuovere ogni eventuale impedimento ed a sostituirlo con uno strumento proprio e fornendo una chiave all’utente.
4 . Nel caso di utenze raggruppate/condominiali, il contratto di fornitura deve essere richiesto dall’Amministratore del Condominio e può avere un solo punto di consegna.”
48
Aggiornamenti sulla petizione
Condividi questa petizione
Petizione creata in data 5 dicembre 2024