Aiutatemi a far chiudere questa pagina facebook. Firmate, firmate, firmate.

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Il problema

Per favore, chiedo aiuto a tutti gli animalisti, aiutatemi a far chiudere questa pagina 

https://www.facebook.com/pages/Il-loppide-%C3%A8-una-bestia-immonda/1575808152669699?__mref=message_bubble

Non possiamo sopportare una disinformazione come questa.

La legge in merito parla chiaro:

ARTICOLO 1
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un
animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte
dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente
scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi
forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica
anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al
primo comma, se consenzienti.

La seguente pagina https://www.facebook.com/pages/Il-loppide-%C3%A8-una-bestia-immonda/1575808152669699?__mref=message_bubble

promuove, incita ed invita "https://www.facebook.com/1575808152669699/photos/a.1576030742647440.1073741828.1575808152669699/1578258599091321/?type=1&theater"

l'uccisione dei loppidi (canis lupus familiaris ).

per tanto chiediamo la chiusura della suddetta pagina e la cancellazione di tutti gli account ad essa collegati

avatar of the starter
Michele Francesco GrassoPromotore della petizione
Questa petizione aveva 1426 sostenitori

Il problema

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(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un
animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte
dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente
scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi
forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica
anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al
primo comma, se consenzienti.

La seguente pagina https://www.facebook.com/pages/Il-loppide-%C3%A8-una-bestia-immonda/1575808152669699?__mref=message_bubble

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l'uccisione dei loppidi (canis lupus familiaris ).

per tanto chiediamo la chiusura della suddetta pagina e la cancellazione di tutti gli account ad essa collegati

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Michele Francesco GrassoPromotore della petizione

I decisori

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