Soggetti alterati: sicurezza per i cittadini e cure efficaci col ricovero breve


Soggetti alterati: sicurezza per i cittadini e cure efficaci col ricovero breve
Il problema
Le nuove sostanze stupefacenti unite a mutate condizioni sociali creano episodi sempre più frequenti e gravi in cui soggetti affetti da dipendenze maturate anche in pochissimo tempo mettono a repentaglio la pubblica incolumità. Si tratta spesso di casi impossibili da avviare a percorsi sanitari di recupero per le caratteristiche stesse delle dipendenze, di cui - senza supporto psicologico e familiare - è difficile spezzare il cerchio. La proposta è l'istituzione del Ricovero Breve Obbligatorio presso strutture sanitarie accreditate, per un massimo di 10 giorni, dove i soggetti siano avviati al recupero ed iniziati ad un piano terapeutico, prima del loro rientro nella comunità.
PROGETTO DI LEGGE
"Misure urgenti per la tutela della pubblica incolumità e il trattamento sanitario obbligatorio breve dei soggetti pericolosi affetti da dipendenze - Ricovero Breve Obbligatorio"
PREAMBOLO
La crescente diffusione di sostanze psicoattive, comprese nuove droghe sintetiche, mix ad alta tossicità e sostanze psicoattive non ancora pienamente normate, insieme all’abuso di alcol e farmaci, ha determinato un aumento significativo di episodi di violenza, incidenti stradali e condotte autolesive con gravi ripercussioni sulla sicurezza urbana e sulla salute pubblica.
Queste sostanze, caratterizzate da effetti immediati e imprevedibili sul comportamento, generano stati di alterazione che espongono i soggetti a rischio di autolesionismo e rendono possibile l’aggressione verso terzi, compromettendo l’incolumità pubblica.
Considerata l’urgenza di contrastare tali fenomeni e garantire una risposta sanitaria tempestiva, la presente legge introduce disposizioni eccezionali e temporanee volte a consentire interventi obbligatori di breve durata, finalizzati alla disintossicazione immediata e all’avvio di percorsi di recupero.
Art. 1 – Finalità
La presente legge speciale persegue le seguenti finalità:
Tutelare la pubblica incolumità nei confronti di soggetti che, per effetto di dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti o nuove sostanze psicoattive, pongano in atto condotte pericolose.
Assicurare interventi sanitari obbligatori e immediati finalizzati alla disintossicazione d’urgenza. Favorire il reinserimento sociale attraverso percorsi terapeutici successivi.
Art. 2 – Ambito di applicazione
La legge si applica alle persone:
- in stato di alterazione psico-fisica dovuta a uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze psicoattive emergenti;
- che pongano in essere comportamenti concretamente pericolosi per la vita o l’incolumità propria o di terzi;
accertate da autorità di pubblica sicurezza e da personale medico del SSN.
Art. 3 – Definizione di nuove sostanze psicoattive
Per “nuove sostanze psicoattive” si intendono quelle sostanze, naturali o sintetiche, che agiscono sul sistema nervoso centrale e sono capaci di alterare le funzioni psichiche, il comportamento o le percezioni.
L’elenco aggiornato delle nuove sostanze psicoattive viene adottato e aggiornato con decreto del Ministero della Salute, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Art. 4 – Misura sanitaria obbligatoria breve
Nei casi di cui all’art. 2, il Prefetto, su proposta del Questore o del Sindaco e previo parere vincolante di un medico del SSN, dispone con decreto motivato il collocamento obbligatorio in struttura sanitaria protetta per un periodo massimo di 10 giorni non prorogabili.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e deve essere comunicato entro 24 ore al Giudice Tutelare, che convalida la misura entro le successive 48 ore.
La misura ha natura eccezionale e urgente e non costituisce sanzione penale.
Art. 5 – Garanzie e diritti della persona
La persona destinataria del provvedimento ha diritto a:
- informazione scritta e orale sulle motivazioni e sui diritti di difesa;
assistenza legale;
- ricorso al Giudice Tutelare in ogni momento.
- Sono vietati trattamenti degradanti e lesivi della dignità umana.
Art. 6 – Strutture di collocamento
- Le Regioni istituiscono Unità Speciali di Disintossicazione Breve (USDB) presso presidi ospedalieri o comunità terapeutiche accreditate.
Le strutture devono garantire:
- sicurezza per il paziente e gli operatori;
- protocolli sanitari di emergenza per disintossicazione;
- avvio immediato a percorsi di cura successivi.
Art. 7 – Programmi obbligatori successivi
Al termine del periodo di collocamento, il Ser.D. territorialmente competente redige un piano terapeutico obbligatorio di recupero della durata minima di 6 mesi, al quale la persona è tenuta ad aderire.
Il rifiuto ingiustificato del programma comporta:
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 5.000;
- segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza
Art. 8 – Autorità di controllo
Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, con il supporto delle Prefetture e delle ASL, vigilano sull’attuazione della presente legge e presentano relazione annuale al Parlamento.
Art. 9 – Finanziamento
La legge è finanziata tramite apposito capitolo del Fondo Sanitario Nazionale, con priorità per le Regioni a più alta incidenza di episodi correlati a uso di alcol, droghe e nuove sostanze psicoattive.
Art. 10 – Durata e proroga della legge
La presente legge speciale ha durata quinquennale a decorrere dalla data di entrata in vigore. Entro 4 anni dall’entrata in vigore, il Parlamento valuta l’opportunità di proroga o conversione in legge ordinaria.
Art. 11 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2025
Il problema
Le nuove sostanze stupefacenti unite a mutate condizioni sociali creano episodi sempre più frequenti e gravi in cui soggetti affetti da dipendenze maturate anche in pochissimo tempo mettono a repentaglio la pubblica incolumità. Si tratta spesso di casi impossibili da avviare a percorsi sanitari di recupero per le caratteristiche stesse delle dipendenze, di cui - senza supporto psicologico e familiare - è difficile spezzare il cerchio. La proposta è l'istituzione del Ricovero Breve Obbligatorio presso strutture sanitarie accreditate, per un massimo di 10 giorni, dove i soggetti siano avviati al recupero ed iniziati ad un piano terapeutico, prima del loro rientro nella comunità.
PROGETTO DI LEGGE
"Misure urgenti per la tutela della pubblica incolumità e il trattamento sanitario obbligatorio breve dei soggetti pericolosi affetti da dipendenze - Ricovero Breve Obbligatorio"
PREAMBOLO
La crescente diffusione di sostanze psicoattive, comprese nuove droghe sintetiche, mix ad alta tossicità e sostanze psicoattive non ancora pienamente normate, insieme all’abuso di alcol e farmaci, ha determinato un aumento significativo di episodi di violenza, incidenti stradali e condotte autolesive con gravi ripercussioni sulla sicurezza urbana e sulla salute pubblica.
Queste sostanze, caratterizzate da effetti immediati e imprevedibili sul comportamento, generano stati di alterazione che espongono i soggetti a rischio di autolesionismo e rendono possibile l’aggressione verso terzi, compromettendo l’incolumità pubblica.
Considerata l’urgenza di contrastare tali fenomeni e garantire una risposta sanitaria tempestiva, la presente legge introduce disposizioni eccezionali e temporanee volte a consentire interventi obbligatori di breve durata, finalizzati alla disintossicazione immediata e all’avvio di percorsi di recupero.
Art. 1 – Finalità
La presente legge speciale persegue le seguenti finalità:
Tutelare la pubblica incolumità nei confronti di soggetti che, per effetto di dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti o nuove sostanze psicoattive, pongano in atto condotte pericolose.
Assicurare interventi sanitari obbligatori e immediati finalizzati alla disintossicazione d’urgenza. Favorire il reinserimento sociale attraverso percorsi terapeutici successivi.
Art. 2 – Ambito di applicazione
La legge si applica alle persone:
- in stato di alterazione psico-fisica dovuta a uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze psicoattive emergenti;
- che pongano in essere comportamenti concretamente pericolosi per la vita o l’incolumità propria o di terzi;
accertate da autorità di pubblica sicurezza e da personale medico del SSN.
Art. 3 – Definizione di nuove sostanze psicoattive
Per “nuove sostanze psicoattive” si intendono quelle sostanze, naturali o sintetiche, che agiscono sul sistema nervoso centrale e sono capaci di alterare le funzioni psichiche, il comportamento o le percezioni.
L’elenco aggiornato delle nuove sostanze psicoattive viene adottato e aggiornato con decreto del Ministero della Salute, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Art. 4 – Misura sanitaria obbligatoria breve
Nei casi di cui all’art. 2, il Prefetto, su proposta del Questore o del Sindaco e previo parere vincolante di un medico del SSN, dispone con decreto motivato il collocamento obbligatorio in struttura sanitaria protetta per un periodo massimo di 10 giorni non prorogabili.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e deve essere comunicato entro 24 ore al Giudice Tutelare, che convalida la misura entro le successive 48 ore.
La misura ha natura eccezionale e urgente e non costituisce sanzione penale.
Art. 5 – Garanzie e diritti della persona
La persona destinataria del provvedimento ha diritto a:
- informazione scritta e orale sulle motivazioni e sui diritti di difesa;
assistenza legale;
- ricorso al Giudice Tutelare in ogni momento.
- Sono vietati trattamenti degradanti e lesivi della dignità umana.
Art. 6 – Strutture di collocamento
- Le Regioni istituiscono Unità Speciali di Disintossicazione Breve (USDB) presso presidi ospedalieri o comunità terapeutiche accreditate.
Le strutture devono garantire:
- sicurezza per il paziente e gli operatori;
- protocolli sanitari di emergenza per disintossicazione;
- avvio immediato a percorsi di cura successivi.
Art. 7 – Programmi obbligatori successivi
Al termine del periodo di collocamento, il Ser.D. territorialmente competente redige un piano terapeutico obbligatorio di recupero della durata minima di 6 mesi, al quale la persona è tenuta ad aderire.
Il rifiuto ingiustificato del programma comporta:
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 5.000;
- segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza
Art. 8 – Autorità di controllo
Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, con il supporto delle Prefetture e delle ASL, vigilano sull’attuazione della presente legge e presentano relazione annuale al Parlamento.
Art. 9 – Finanziamento
La legge è finanziata tramite apposito capitolo del Fondo Sanitario Nazionale, con priorità per le Regioni a più alta incidenza di episodi correlati a uso di alcol, droghe e nuove sostanze psicoattive.
Art. 10 – Durata e proroga della legge
La presente legge speciale ha durata quinquennale a decorrere dalla data di entrata in vigore. Entro 4 anni dall’entrata in vigore, il Parlamento valuta l’opportunità di proroga o conversione in legge ordinaria.
Art. 11 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2025
I decisori

Voci dei sostenitori
Aggiornamenti sulla petizione
Condividi questa petizione
Petizione creata in data 21 luglio 2025