Soggetti alterati: sicurezza per i cittadini e cure efficaci col ricovero breve

Il problema

Le nuove sostanze stupefacenti unite a mutate condizioni sociali creano episodi sempre più frequenti e gravi in cui soggetti affetti da dipendenze maturate anche in pochissimo tempo mettono a repentaglio la pubblica incolumità. Si tratta spesso di casi impossibili da avviare a percorsi sanitari di recupero per le caratteristiche stesse delle dipendenze, di cui - senza supporto psicologico e familiare - è difficile spezzare il cerchio. La proposta è l'istituzione del Ricovero Breve Obbligatorio presso strutture sanitarie accreditate, per un massimo di 10 giorni, dove i soggetti siano avviati al recupero ed iniziati ad un piano terapeutico, prima del loro rientro nella comunità.


PROGETTO DI LEGGE 

"Misure urgenti per la tutela della pubblica incolumità e il trattamento sanitario obbligatorio breve dei soggetti pericolosi affetti da dipendenze - Ricovero Breve Obbligatorio"

 
PREAMBOLO
La crescente diffusione di sostanze psicoattive, comprese nuove droghe sintetiche, mix ad alta tossicità e sostanze psicoattive non ancora pienamente normate, insieme all’abuso di alcol e farmaci, ha determinato un aumento significativo di episodi di violenza, incidenti stradali e condotte autolesive con gravi ripercussioni sulla sicurezza urbana e sulla salute pubblica.
Queste sostanze, caratterizzate da effetti immediati e imprevedibili sul comportamento, generano stati di alterazione che espongono i soggetti a rischio di autolesionismo e rendono possibile l’aggressione verso terzi, compromettendo l’incolumità pubblica.
Considerata l’urgenza di contrastare tali fenomeni e garantire una risposta sanitaria tempestiva, la presente legge introduce disposizioni eccezionali e temporanee volte a consentire interventi obbligatori di breve durata, finalizzati alla disintossicazione immediata e all’avvio di percorsi di recupero.

 
Art. 1 – Finalità
La presente legge speciale persegue le seguenti finalità:

Tutelare la pubblica incolumità nei confronti di soggetti che, per effetto di dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti o nuove sostanze psicoattive, pongano in atto condotte pericolose.
Assicurare interventi sanitari obbligatori e immediati finalizzati alla disintossicazione d’urgenza. Favorire il reinserimento sociale attraverso percorsi terapeutici successivi.
 
Art. 2 – Ambito di applicazione
La legge si applica alle persone:

- in stato di alterazione psico-fisica dovuta a uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze psicoattive emergenti;
- che pongano in essere comportamenti concretamente pericolosi per la vita o l’incolumità propria o di terzi;
accertate da autorità di pubblica sicurezza e da personale medico del SSN.
 
Art. 3 – Definizione di nuove sostanze psicoattive
Per “nuove sostanze psicoattive” si intendono quelle sostanze, naturali o sintetiche, che agiscono sul sistema nervoso centrale e sono capaci di alterare le funzioni psichiche, il comportamento o le percezioni.
L’elenco aggiornato delle nuove sostanze psicoattive viene adottato e aggiornato con decreto del Ministero della Salute, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 4 – Misura sanitaria obbligatoria breve
Nei casi di cui all’art. 2, il Prefetto, su proposta del Questore o del Sindaco e previo parere vincolante di un medico del SSN, dispone con decreto motivato il collocamento obbligatorio in struttura sanitaria protetta per un periodo massimo di 10 giorni non prorogabili.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e deve essere comunicato entro 24 ore al Giudice Tutelare, che convalida la misura entro le successive 48 ore.
La misura ha natura eccezionale e urgente e non costituisce sanzione penale.
 
Art. 5 – Garanzie e diritti della persona
La persona destinataria del provvedimento ha diritto a:
- informazione scritta e orale sulle motivazioni e sui diritti di difesa;
assistenza legale;
- ricorso al Giudice Tutelare in ogni momento.
- Sono vietati trattamenti degradanti e lesivi della dignità umana.
 
Art. 6 – Strutture di collocamento
- Le Regioni istituiscono Unità Speciali di Disintossicazione Breve (USDB) presso presidi ospedalieri o comunità terapeutiche accreditate.
Le strutture devono garantire:
- sicurezza per il paziente e gli operatori;
- protocolli sanitari di emergenza per disintossicazione;
- avvio immediato a percorsi di cura successivi.
 
Art. 7 – Programmi obbligatori successivi
Al termine del periodo di collocamento, il Ser.D. territorialmente competente redige un piano terapeutico obbligatorio di recupero della durata minima di 6 mesi, al quale la persona è tenuta ad aderire.
Il rifiuto ingiustificato del programma comporta:
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 5.000;
- segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza
  
Art. 8 – Autorità di controllo
Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, con il supporto delle Prefetture e delle ASL, vigilano sull’attuazione della presente legge e presentano relazione annuale al Parlamento.

 
Art. 9 – Finanziamento
La legge è finanziata tramite apposito capitolo del Fondo Sanitario Nazionale, con priorità per le Regioni a più alta incidenza di episodi correlati a uso di alcol, droghe e nuove sostanze psicoattive.

 
Art. 10 – Durata e proroga della legge
La presente legge speciale ha durata quinquennale a decorrere dalla data di entrata in vigore. Entro 4 anni dall’entrata in vigore, il Parlamento valuta l’opportunità di proroga o conversione in legge ordinaria.

 
Art. 11 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

avatar of the starter
Emanuele CavallaroPromotore della petizione

2025

Il problema

Le nuove sostanze stupefacenti unite a mutate condizioni sociali creano episodi sempre più frequenti e gravi in cui soggetti affetti da dipendenze maturate anche in pochissimo tempo mettono a repentaglio la pubblica incolumità. Si tratta spesso di casi impossibili da avviare a percorsi sanitari di recupero per le caratteristiche stesse delle dipendenze, di cui - senza supporto psicologico e familiare - è difficile spezzare il cerchio. La proposta è l'istituzione del Ricovero Breve Obbligatorio presso strutture sanitarie accreditate, per un massimo di 10 giorni, dove i soggetti siano avviati al recupero ed iniziati ad un piano terapeutico, prima del loro rientro nella comunità.


PROGETTO DI LEGGE 

"Misure urgenti per la tutela della pubblica incolumità e il trattamento sanitario obbligatorio breve dei soggetti pericolosi affetti da dipendenze - Ricovero Breve Obbligatorio"

 
PREAMBOLO
La crescente diffusione di sostanze psicoattive, comprese nuove droghe sintetiche, mix ad alta tossicità e sostanze psicoattive non ancora pienamente normate, insieme all’abuso di alcol e farmaci, ha determinato un aumento significativo di episodi di violenza, incidenti stradali e condotte autolesive con gravi ripercussioni sulla sicurezza urbana e sulla salute pubblica.
Queste sostanze, caratterizzate da effetti immediati e imprevedibili sul comportamento, generano stati di alterazione che espongono i soggetti a rischio di autolesionismo e rendono possibile l’aggressione verso terzi, compromettendo l’incolumità pubblica.
Considerata l’urgenza di contrastare tali fenomeni e garantire una risposta sanitaria tempestiva, la presente legge introduce disposizioni eccezionali e temporanee volte a consentire interventi obbligatori di breve durata, finalizzati alla disintossicazione immediata e all’avvio di percorsi di recupero.

 
Art. 1 – Finalità
La presente legge speciale persegue le seguenti finalità:

Tutelare la pubblica incolumità nei confronti di soggetti che, per effetto di dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti o nuove sostanze psicoattive, pongano in atto condotte pericolose.
Assicurare interventi sanitari obbligatori e immediati finalizzati alla disintossicazione d’urgenza. Favorire il reinserimento sociale attraverso percorsi terapeutici successivi.
 
Art. 2 – Ambito di applicazione
La legge si applica alle persone:

- in stato di alterazione psico-fisica dovuta a uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze psicoattive emergenti;
- che pongano in essere comportamenti concretamente pericolosi per la vita o l’incolumità propria o di terzi;
accertate da autorità di pubblica sicurezza e da personale medico del SSN.
 
Art. 3 – Definizione di nuove sostanze psicoattive
Per “nuove sostanze psicoattive” si intendono quelle sostanze, naturali o sintetiche, che agiscono sul sistema nervoso centrale e sono capaci di alterare le funzioni psichiche, il comportamento o le percezioni.
L’elenco aggiornato delle nuove sostanze psicoattive viene adottato e aggiornato con decreto del Ministero della Salute, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 4 – Misura sanitaria obbligatoria breve
Nei casi di cui all’art. 2, il Prefetto, su proposta del Questore o del Sindaco e previo parere vincolante di un medico del SSN, dispone con decreto motivato il collocamento obbligatorio in struttura sanitaria protetta per un periodo massimo di 10 giorni non prorogabili.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e deve essere comunicato entro 24 ore al Giudice Tutelare, che convalida la misura entro le successive 48 ore.
La misura ha natura eccezionale e urgente e non costituisce sanzione penale.
 
Art. 5 – Garanzie e diritti della persona
La persona destinataria del provvedimento ha diritto a:
- informazione scritta e orale sulle motivazioni e sui diritti di difesa;
assistenza legale;
- ricorso al Giudice Tutelare in ogni momento.
- Sono vietati trattamenti degradanti e lesivi della dignità umana.
 
Art. 6 – Strutture di collocamento
- Le Regioni istituiscono Unità Speciali di Disintossicazione Breve (USDB) presso presidi ospedalieri o comunità terapeutiche accreditate.
Le strutture devono garantire:
- sicurezza per il paziente e gli operatori;
- protocolli sanitari di emergenza per disintossicazione;
- avvio immediato a percorsi di cura successivi.
 
Art. 7 – Programmi obbligatori successivi
Al termine del periodo di collocamento, il Ser.D. territorialmente competente redige un piano terapeutico obbligatorio di recupero della durata minima di 6 mesi, al quale la persona è tenuta ad aderire.
Il rifiuto ingiustificato del programma comporta:
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 5.000;
- segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza
  
Art. 8 – Autorità di controllo
Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, con il supporto delle Prefetture e delle ASL, vigilano sull’attuazione della presente legge e presentano relazione annuale al Parlamento.

 
Art. 9 – Finanziamento
La legge è finanziata tramite apposito capitolo del Fondo Sanitario Nazionale, con priorità per le Regioni a più alta incidenza di episodi correlati a uso di alcol, droghe e nuove sostanze psicoattive.

 
Art. 10 – Durata e proroga della legge
La presente legge speciale ha durata quinquennale a decorrere dalla data di entrata in vigore. Entro 4 anni dall’entrata in vigore, il Parlamento valuta l’opportunità di proroga o conversione in legge ordinaria.

 
Art. 11 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

avatar of the starter
Emanuele CavallaroPromotore della petizione

I decisori

Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano
Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano

Voci dei sostenitori

Aggiornamenti sulla petizione