Petition updateRiscatto dei periodi di formazione professionale al fine pensionistico.Lettera ai Presidenti e Membri di Commissione Lavoro di Camera e Senato
Andrea MauroLignano Sabbiadoro, Italy
May 25, 2020

Cari amici buogiorno,  

vi informo che oggi 25 maggio 2020 alle ore 00:27 ho inviato una e-mail indirizzata ai componenti delle Commissioni permanenti del Lavoro pubblico e privato, della Camera dei Deputati e del Senato rispetivamente al Presidente Andrea Giaccone,Vicepresidenti Renata Polverini e DavideTripiedi ai Segretari Carla Cantone e Tiziana Ciprini; Senato -Presidente Susy Matrisciano, Vicepresidenti William De Vecchis e Annamaria Parente, Segretari Nadia Pizzol e Roberta Toffanin.

Desidero pubblicare l’intera missiva per le caratteristiche contenute, che sono un atto di fermezza, di improrogabilità, di esortazione verso coloro che sono gli organi propulsori ad avviare le interlocuzioni tra Ministero del Lavoro e INPS al fine di definirne i contenuti del decreto volto a risolvere l’alienante questione. Inoltre si rendono noti i chiarimenti del Ministero del Lavoro che confermano se non di più l’incompresa attesa che intercorre fra l’applicazione di una norma e la manifestazione della corrispondente reazione.

Affino un ringraziamento particolare a tutti coloro che si spendono oltremodo ad iniziative personali, suggerimenti o attenzionare l’interesse ogni qual volta se ne parli. Buona lettura.             

Un caloroso abbraccio       Andrea Mauro

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Ai Presidenti della 11 a  Commissione permanente Lavoro Pubblico Privato Previdenza sociale di Camera e Senato

Ai Membri della 11a   Commissione permanente Lavoro

Pubblico, Privato, Previdenza sociale di Camera e Senato

Oggetto: Sbloccare il riscatto dei contributi figurativi di chi ha svolto percorsi di formazione professionale.

Buongiorno.

Quale promotore della petizione intitolata “Riscatto dei periodi di formazione professionale a fini pensionistico”, reperibile sulla piattaforma Change.org al link: http://chng.it/kthK4Fwk desidero sottoporre alla Vostra cortese attenzione un residuato legislativo lasciato latente  “pending” da decenni anteponendo una accurata sintesi.

C’è un consistente numero di persone che attende il riconoscimento ai fini pensionistici degli anni di formazione professionale e dei periodi di studio effettuati per l’ingresso nel mercato del lavoro non coperti da contribuzione.

Perlopiù sono corsi di istituzione regionale, che i richiedenti annoverano, oltre agli attestati che certificano la positiva conclusione dei corsi, il possesso del libretto di lavoro sul quale sono registrati i periodi di formazione professionale come previsto dalla legge, procedura che ricalca la legittimità della richiesta volta alla ricongiunzione dei contributi figurativi utili per la maturazione del periodo pensionistico.

Premesso che all'art. 13, della Legge 12 agosto 1962, n. 1338 sono indicate le modalità mediante le quali sono previsti i versamenti della riserva matematica anche inerenti ai corsi di formazione professionale.

Visto che l'art. 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 ha delegato il Governo ad emanare norme in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo secondo le modalità della succitata legge.

Visto che la questione è stata affrontata nel nostro ordinamento a partire dal primo gennaio 1996.

Esaminata la suddetta legge in tema di contribuzione figurativa non coperta da contribuzione, che così recita:

                                                Art 6

 Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso nel mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.

Si informa che nel corso degli ultimi due Governi è stato assodato, verificato e riconosciuto dai tecnici del già “Governo Gentiloni” e del primo “Governo Conte” che, a causa di un tardivo intervento legislativo, coloro che hanno partecipato a corsi professionali antecedenti al 1° gennaio 1997 sono rimasti esclusi, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, contravvenendo così alla disposizione di cui all'art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Il tema è stato già oggetto di interrogazione parlamentare, il cui iter è ancora in corso. (seduta di annuncio n. 746 del 22-02-2017 http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/10656&ramo=CAMERA&leg=17

Altresì, si porta a conoscenza dell’indagine predisposta sulla tematica in questione, da parte dei tecnici del Ministero competente, i quali, in ragion del loro ruolo, in base all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo del 16 settembre 1996 n. 564, gli scriventi riportano la ragion veduta, che così chiariscono:  “…nondimeno, il successivo comma 3 prevede che  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1”.

 

“Il richiamato decreto non è stato ancora emanato e pertanto la disposizione è rimasta, anche per i periodi successivi al 31/12/1996, inattuata”.

Per cui si evince che neppure i periodi successivi al 31/12/1996 possono essere riscattati.

La missiva del Ministero del Lavoro, Previdenza sociale prosegue specificando che: “il decreto ministeriale in questione - che avrebbe dovuto individuare le specifiche caratteristiche dei corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi al riscatto - costituisce la fonte normativa deputata ad integrare una disposizione che autonomamente non è idonea a fissare un diritto concreto ed attuale”.

Quindi, in assenza del decreto attuativo, le domande di riscatto dei corsi professionali presentate ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. n.564/1996 in quanto l’azione decretante con la quale specificare le figure ammesse al riscatto, non è mai stata espletata. Praticamente non sono mai state avviate le interlocuzioni tra Ministero del Lavoro e INPS per definirne i contenuti del suddetto decreto.

Siamo di fronte ad una Legge che da 58 anni è in attesa dei decreti attuativi. Un record senza precedenti. È intollerabile che si approvi una legge e poi non si emanino i decreti attuativi lasciando per decenni cadere tutto nel nulla e allontana i giovani a intraprendere percorsi professionalizzanti per imparare un mestiere.

Ciò ha procurato i seguenti danni sociali e morali:

L’illusione di ottenere il riscatto solamente dei periodi successivi al 31/12/1996. Infatti tutto è rimasto congelato perché il relativo decreto non è stato varato.
È stato posto un limite temporale all’inosservanza dell'art. 13 della, Legge 12 agosto 1962, n. 1338 tra i corsi che ricadono prima e dopo il 31/12/1996, questa condizione dovrebbe essere sottoposta a perizia costituzionale.
L’assenza dei decreti ha negato le opportunità che sono state concesse al riscatto dei corsi di laurea e degli anni di conservatorio palesando una discriminazione previdenziale.


 Sono consapevole che il momento per affrontare questa materia ricade all’interno di una crisi che non trova precedenti nella storia moderna ma non può non essere considerata una emergenza perché lo diverrà se alcuni lavoratori non proprio giovanissimi e quindi suscettibili all’attuale rischio sanitario sono ancora in età lavorativa. La permanenza al lavoro di personale che rientra nella fascia di età più a rischio epidemiologico è un potenziale danno per la salute pubblica che tra l’altro preoccupa anche i titolari d’impresa. Non voglio credere che sia preclusa ogni valutazione di principio coerente volta a favorire l’uscita anticipata dal lavoro. Per quanto possano aumentare le aspettative di vita questa si accompagna a condizioni di salute sempre più precarie.

Intervenire, quindi, con acume nel merito esposto è una necessità impellente che non può essere posticipata, è un tassello di equità mancante nella giurisdizione della previdenza sociale, non si può continuamente vivere di aspettative, si ha la necessità di veder realizzare i fatti.

Francamente vorrei affermare che la priorità è data dalla volontà non dalle continue circostanze che ininterrottamente ci travolgono. C’è un paese che parla di problemi e una politica che parla di altro, ma non si può realizzare una politica lontana dalla morale, staccata dalla giustizia, lontana dalla equità, non si può realizzare una politica che non incarni una nuova condizione umana.

La politica deve essere la risposta alla cultura del tempo è questo è il tempo di ricostruire le certezze. Rivedere queste norme significa farle rientrare nel buon senso comune.

                           Per  quanto sopra esposto

                                       Chiediamo:

di assumere iniziative volte a modificare la normativa vigente contenuta nell’art. 6 del D.L. n. 564 del 1996, al fine di riconoscere la possibilità di riscatto dei succitati cicli professionali e in ogni caso, conforme a quanto notificato sul libretto di lavoro. Nella fattispecie: formazione biennale 18 mesi – formazione triennale 24 mesi e secondo le modalità dell'art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso degli stessi ai fini previdenziali, in quanto a tutt’oggi nonostante tutti i distillati normativi fin qui formulati non trova alcuna applicazione per sanare la richiesta in oggetto.

Confidando nell’accoglimento dell’istanza, vogliate gradire i miei più cordiali saluti.                 

         Udine, 25 maggio 2020                                                                                                                Andrea Mauro

Allegati

-lettera alla Ministra Nunzia Catalfo (pdf)

-e-mail in oggetto (pdf)

-copia libretto di lavoro (pdf)

 

Contatti

andrea­­_mauro@libero.it­­­­­

andrea.mauro@uniud.it

cell 335-8200786

 

 

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