

Riformare e aggiornare la Legge 2003, n. 140 sul privilegio parlamentare
Il problema
PETIZIONE AL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA
(ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione)
OGGETTO
Richiesta di revisione ed integrazione della Legge 20 giugno 2003, n. 140, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione all'utilizzazione della corrispondenza e delle comunicazioni dei membri del Parlamento.
PREMESSA
Le prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione costituiscono una garanzia posta a tutela dell'autonomia costituzionale delle Camere e del libero esercizio della funzione parlamentare, e non rappresentano un privilegio personale del singolo parlamentare.
Tale disciplina deve tuttavia operare nel rispetto degli altri principi costituzionali, tra cui l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il buon andamento e l'imparzialità delle istituzioni (art. 97 Cost.), assicurando un corretto bilanciamento tra le diverse esigenze costituzionalmente rilevanti.
L'applicazione della Legge n. 140 del 2003 ha evidenziato, in alcune vicende, l'opportunità di definire criteri procedurali maggiormente oggettivi, trasparenti e verificabili nell'esame delle richieste provenienti dall'Autorità giudiziaria.
Per tali ragioni,
I SOTTOSCRITTI CITTADINI
chiedono al Parlamento della Repubblica di valutare l'adozione delle opportune iniziative legislative volte ad integrare la Legge n. 140/2003 secondo i seguenti principi.
1. Obbligo di esame diretto degli atti
Prevedere che i componenti della Giunta competente e dell'Assemblea chiamati a deliberare sulla richiesta di autorizzazione abbiano la possibilità di prendere diretta ed integrale visione della documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria, secondo rigorose modalità di riservatezza e senza possibilità di estrazione di copia.
La procedura dovrebbe prevedere la tracciabilità dell'avvenuta consultazione degli atti, quale elemento di garanzia della completezza dell'istruttoria parlamentare.
2. Motivazione rafforzata del diniego
Prevedere che l'eventuale diniego dell'autorizzazione sia accompagnato da una motivazione specifica, puntuale e verificabile, fondata esclusivamente sulla tutela delle prerogative costituzionali previste dall'articolo 68 della Costituzione.
In particolare, quando venga richiamato il fumus persecutionis, la deliberazione dovrebbe indicare in modo concreto e circostanziato gli elementi oggettivi dai quali si desume l'esistenza di un intento persecutorio o di una effettiva compromissione della funzione parlamentare, evitando motivazioni meramente generiche o valutazioni sul merito dell'azione penale.
3. Particolare trasparenza nei procedimenti di maggiore rilevanza pubblica
Prevedere che, nei procedimenti concernenti reati contro la Pubblica Amministrazione, criminalità organizzata, terrorismo o altri fatti di particolare rilievo istituzionale, la deliberazione di diniego sia assistita da una motivazione particolarmente approfondita, in ragione dell'elevato interesse pubblico sotteso al corretto bilanciamento tra le prerogative parlamentari e l'esercizio della giurisdizione.
CONCLUSIONI
La presente petizione non mira in alcun modo a limitare le prerogative costituzionali del Parlamento né ad incidere sull'autonomia delle Camere.
Essa intende esclusivamente promuovere una disciplina procedurale più trasparente, oggettiva e verificabile, capace di rafforzare contemporaneamente la tutela della funzione parlamentare, il principio di legalità, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

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Il problema
PETIZIONE AL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA
(ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione)
OGGETTO
Richiesta di revisione ed integrazione della Legge 20 giugno 2003, n. 140, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione all'utilizzazione della corrispondenza e delle comunicazioni dei membri del Parlamento.
PREMESSA
Le prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione costituiscono una garanzia posta a tutela dell'autonomia costituzionale delle Camere e del libero esercizio della funzione parlamentare, e non rappresentano un privilegio personale del singolo parlamentare.
Tale disciplina deve tuttavia operare nel rispetto degli altri principi costituzionali, tra cui l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il buon andamento e l'imparzialità delle istituzioni (art. 97 Cost.), assicurando un corretto bilanciamento tra le diverse esigenze costituzionalmente rilevanti.
L'applicazione della Legge n. 140 del 2003 ha evidenziato, in alcune vicende, l'opportunità di definire criteri procedurali maggiormente oggettivi, trasparenti e verificabili nell'esame delle richieste provenienti dall'Autorità giudiziaria.
Per tali ragioni,
I SOTTOSCRITTI CITTADINI
chiedono al Parlamento della Repubblica di valutare l'adozione delle opportune iniziative legislative volte ad integrare la Legge n. 140/2003 secondo i seguenti principi.
1. Obbligo di esame diretto degli atti
Prevedere che i componenti della Giunta competente e dell'Assemblea chiamati a deliberare sulla richiesta di autorizzazione abbiano la possibilità di prendere diretta ed integrale visione della documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria, secondo rigorose modalità di riservatezza e senza possibilità di estrazione di copia.
La procedura dovrebbe prevedere la tracciabilità dell'avvenuta consultazione degli atti, quale elemento di garanzia della completezza dell'istruttoria parlamentare.
2. Motivazione rafforzata del diniego
Prevedere che l'eventuale diniego dell'autorizzazione sia accompagnato da una motivazione specifica, puntuale e verificabile, fondata esclusivamente sulla tutela delle prerogative costituzionali previste dall'articolo 68 della Costituzione.
In particolare, quando venga richiamato il fumus persecutionis, la deliberazione dovrebbe indicare in modo concreto e circostanziato gli elementi oggettivi dai quali si desume l'esistenza di un intento persecutorio o di una effettiva compromissione della funzione parlamentare, evitando motivazioni meramente generiche o valutazioni sul merito dell'azione penale.
3. Particolare trasparenza nei procedimenti di maggiore rilevanza pubblica
Prevedere che, nei procedimenti concernenti reati contro la Pubblica Amministrazione, criminalità organizzata, terrorismo o altri fatti di particolare rilievo istituzionale, la deliberazione di diniego sia assistita da una motivazione particolarmente approfondita, in ragione dell'elevato interesse pubblico sotteso al corretto bilanciamento tra le prerogative parlamentari e l'esercizio della giurisdizione.
CONCLUSIONI
La presente petizione non mira in alcun modo a limitare le prerogative costituzionali del Parlamento né ad incidere sull'autonomia delle Camere.
Essa intende esclusivamente promuovere una disciplina procedurale più trasparente, oggettiva e verificabile, capace di rafforzare contemporaneamente la tutela della funzione parlamentare, il principio di legalità, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

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Petizione creata in data 2 agosto 2026