Richiesta revoca art7 OM112/22 che inibisce agli abilitati all'estero il diritto al lavoro


Richiesta revoca art7 OM112/22 che inibisce agli abilitati all'estero il diritto al lavoro
Il problema
Migliaia di insegnanti Italiani, a causa della mancanza di concorsi e/o di posti disponibili, sono stati costretti, per continuare il proprio percorso formativo, a conseguire l'abilitazione per l'insegnamento fuori dall'Italia in un altro paese della Comunità Europea.
Pur essendo l'Italia paese membro della comunità europea, le vie burocratiche del Ministero stentano a riconoscere questi titoli.
Chiediamo che i docenti che hanno conseguito una abilitazione all'insegnamento all'estero, vengano riconosciuti pienamente come idonei all'insegnamento in Italia.
La petizione viene lanciata dall'Osservatorio del Diritto scolastico nazionale e internazionale presieduto dall'Avv. Maurizio Danza dalla testata giornalistica Betapress che ha raccolto le richieste di centinaia di docenti che vengono ingiustamente trattati come insegnanti di serie B e visti di cattivo occhio.
Riportiamo qui il testo completo della petizione.
ALL’ON.LE MINISTRO DELL’ISTRUZIONE PROF. GIUSEPPE VALDITARA uffgabinetto@postacert.istruzione.it
OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTI URGENTI A TUTELA DEL DIRITTO ALL’INSEGNAMENTO E AL LAVORO DEGLI ABILITATI/SPECIALIZZATI ALL’ESTERO IN POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA N°36/2005, INIBITO DALL’ART.7 DELL’O.M. N°112/2022.
premesso che
allo stato attuale sono pendenti numerosissimi procedimenti giudiziari presso i tribunali amministrativi regionali e i giudici del lavoro ad oggetto l’inserimento a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze di cui alla O.M. °112 del 6 maggio 2022, richiesto dal personale docente abilitato/specializzato all’estero in possesso di titolo conseguito all’estero, ed in attesa del decreto di riconoscimento della professione docente a seguito della istanza inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.lgs.n°206/2007 in attuazione della Direttiva Europea n°36/2005;
il diritto all’inserimento a pieno titolo è negato dal Ministero Istruzione sulla base dell’art. 7 co.4 lett. e) della O.M. n°112 del 6 maggio 2022, ad oggetto il conferimento delle supplenze per il biennio 2022/2024, che colloca illegittimamente ed ingiustamente gli abilitati/ specializzati sul sostegno con riserva, e senza alcun diritto, violando la ratio dell’art. 4 co.6, 6 bis e 6 ter della L n°124/1999 istitutiva del sistema delle graduatorie provinciali;
tale situazione impedisce a migliaia di abilitati / specializzati sul sostegno all’estero il conferimento di contratti a tempo determinato, in palese violazione del diritto di insegnamento e dell’accesso parziale previsto dalla Direttiva Europea n°36/2005, che tutela anche chi è in attesa del decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero;
la magistratura con decisioni illogiche e contraddittorie, che oscillano tra pronunce per difetto di giurisdizione (peraltro eccepita proprio dal Suo Dicastero a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato ) ed inammissibilità, anziché accertare le responsabilità del Ministero dell’Istruzione per la violazione del termine del procedimento di riconoscimento dei titoli esteri previsto dall’art. 16 del D.lgs.n°206/2007, attuativo della Direttiva Europea n°36/2005, legittima in tal modo la espulsione preventiva degli aspiranti docenti dalle procedure di conferimento dei contratti a tempo determinato;
la esclusione dall’inserimento a pieno titolo dalle graduatorie provinciali ha impedito agli abilitati all’estero anche la presentazione delle domande per la scelta delle 150 scuole previste dall’art. 2 co.4 della O.M. n°112/2022 e dal D.M. n°188 del 21 luglio 2022, ad oggetto le funzioni telematiche delle procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato; impedendo altresì la partecipazione ai reclutamenti speciali, previsti dall’art.5 ter del c.d. d. l. n°228/2022, convertito nella L. n°15 del 25 febbraio 2022;
tale situazione continua a procurare un ulteriore pregiudizio alla professionalità conseguita all’estero da migliaia di abilitati/ specializzati sul sostegno, cui è inibito il diritto al lavoro e all’accesso alla professione docente per tutto il periodo 2022/2024 di validità della O.M. n°112/2022;
la illegittima disposizione della O.M. n°112/2022, impedendo la costituzione di qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato, discrimina il diritto degli abilitati all’estero, violando palesemente anche l’art. 14 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
appare indispensabile intervenire alfine di garantire il rispetto dei principi comunitari previsti dalla Direttiva Europea n°36/2005 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di diritto al lavoro e di accesso alle professioni, compromesso da una disposizione illegittima ed ingiusta che per la prima volta in Italia impedisce il diritto al conferimento anche di contratti occasionali o brevi previsti dall’art 13 della O.M. n°112/2022;
si chiede
ALL’ON.LE MINISTRO DELL’ISTRUZIONE PROF. GIUSEPPE VALDITARA di intervenire con urgenza sulla questione, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni, anche attraverso la modifica/ revoca dell’ art.7 co.4 lett e) della Ordinanza Ministeriale n°112/2022, ad oggetto il conferimento delle supplenze, nella parte in cui prevede che “l’inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto”, con conseguente riconoscimento del diritto degli abilitati/ specializzati all’estero all’inserimento a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, garantendo il diritto al lavoro ed il rispetto dei principi comunitari.
Restiamo disponibili ad un incontro con gli Uffici tecnici del Ministero, finalizzato a renderLa edotta delle soluzioni possibili teorizzate dall’Osservatorio, con riferimento alla problematica qui rappresentata.
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Il problema
Migliaia di insegnanti Italiani, a causa della mancanza di concorsi e/o di posti disponibili, sono stati costretti, per continuare il proprio percorso formativo, a conseguire l'abilitazione per l'insegnamento fuori dall'Italia in un altro paese della Comunità Europea.
Pur essendo l'Italia paese membro della comunità europea, le vie burocratiche del Ministero stentano a riconoscere questi titoli.
Chiediamo che i docenti che hanno conseguito una abilitazione all'insegnamento all'estero, vengano riconosciuti pienamente come idonei all'insegnamento in Italia.
La petizione viene lanciata dall'Osservatorio del Diritto scolastico nazionale e internazionale presieduto dall'Avv. Maurizio Danza dalla testata giornalistica Betapress che ha raccolto le richieste di centinaia di docenti che vengono ingiustamente trattati come insegnanti di serie B e visti di cattivo occhio.
Riportiamo qui il testo completo della petizione.
ALL’ON.LE MINISTRO DELL’ISTRUZIONE PROF. GIUSEPPE VALDITARA uffgabinetto@postacert.istruzione.it
OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTI URGENTI A TUTELA DEL DIRITTO ALL’INSEGNAMENTO E AL LAVORO DEGLI ABILITATI/SPECIALIZZATI ALL’ESTERO IN POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA N°36/2005, INIBITO DALL’ART.7 DELL’O.M. N°112/2022.
premesso che
allo stato attuale sono pendenti numerosissimi procedimenti giudiziari presso i tribunali amministrativi regionali e i giudici del lavoro ad oggetto l’inserimento a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze di cui alla O.M. °112 del 6 maggio 2022, richiesto dal personale docente abilitato/specializzato all’estero in possesso di titolo conseguito all’estero, ed in attesa del decreto di riconoscimento della professione docente a seguito della istanza inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.lgs.n°206/2007 in attuazione della Direttiva Europea n°36/2005;
il diritto all’inserimento a pieno titolo è negato dal Ministero Istruzione sulla base dell’art. 7 co.4 lett. e) della O.M. n°112 del 6 maggio 2022, ad oggetto il conferimento delle supplenze per il biennio 2022/2024, che colloca illegittimamente ed ingiustamente gli abilitati/ specializzati sul sostegno con riserva, e senza alcun diritto, violando la ratio dell’art. 4 co.6, 6 bis e 6 ter della L n°124/1999 istitutiva del sistema delle graduatorie provinciali;
tale situazione impedisce a migliaia di abilitati / specializzati sul sostegno all’estero il conferimento di contratti a tempo determinato, in palese violazione del diritto di insegnamento e dell’accesso parziale previsto dalla Direttiva Europea n°36/2005, che tutela anche chi è in attesa del decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero;
la magistratura con decisioni illogiche e contraddittorie, che oscillano tra pronunce per difetto di giurisdizione (peraltro eccepita proprio dal Suo Dicastero a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato ) ed inammissibilità, anziché accertare le responsabilità del Ministero dell’Istruzione per la violazione del termine del procedimento di riconoscimento dei titoli esteri previsto dall’art. 16 del D.lgs.n°206/2007, attuativo della Direttiva Europea n°36/2005, legittima in tal modo la espulsione preventiva degli aspiranti docenti dalle procedure di conferimento dei contratti a tempo determinato;
la esclusione dall’inserimento a pieno titolo dalle graduatorie provinciali ha impedito agli abilitati all’estero anche la presentazione delle domande per la scelta delle 150 scuole previste dall’art. 2 co.4 della O.M. n°112/2022 e dal D.M. n°188 del 21 luglio 2022, ad oggetto le funzioni telematiche delle procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato; impedendo altresì la partecipazione ai reclutamenti speciali, previsti dall’art.5 ter del c.d. d. l. n°228/2022, convertito nella L. n°15 del 25 febbraio 2022;
tale situazione continua a procurare un ulteriore pregiudizio alla professionalità conseguita all’estero da migliaia di abilitati/ specializzati sul sostegno, cui è inibito il diritto al lavoro e all’accesso alla professione docente per tutto il periodo 2022/2024 di validità della O.M. n°112/2022;
la illegittima disposizione della O.M. n°112/2022, impedendo la costituzione di qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato, discrimina il diritto degli abilitati all’estero, violando palesemente anche l’art. 14 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
appare indispensabile intervenire alfine di garantire il rispetto dei principi comunitari previsti dalla Direttiva Europea n°36/2005 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di diritto al lavoro e di accesso alle professioni, compromesso da una disposizione illegittima ed ingiusta che per la prima volta in Italia impedisce il diritto al conferimento anche di contratti occasionali o brevi previsti dall’art 13 della O.M. n°112/2022;
si chiede
ALL’ON.LE MINISTRO DELL’ISTRUZIONE PROF. GIUSEPPE VALDITARA di intervenire con urgenza sulla questione, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni, anche attraverso la modifica/ revoca dell’ art.7 co.4 lett e) della Ordinanza Ministeriale n°112/2022, ad oggetto il conferimento delle supplenze, nella parte in cui prevede che “l’inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto”, con conseguente riconoscimento del diritto degli abilitati/ specializzati all’estero all’inserimento a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, garantendo il diritto al lavoro ed il rispetto dei principi comunitari.
Restiamo disponibili ad un incontro con gli Uffici tecnici del Ministero, finalizzato a renderLa edotta delle soluzioni possibili teorizzate dall’Osservatorio, con riferimento alla problematica qui rappresentata.
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Petizione creata in data 7 novembre 2022