INIQUI INTRECCI: «Cui prodest scelus, is fecit». (parte ottava)

In sintesi.
Dalla lettura dei precedenti aggiornamenti si evince l’intreccio dei soggetti coinvolti e gli interessi personalistici che hanno portato al sovvertimento dei dati documentali, delle mie intenzioni e parole, degli eventi realmente occorsi.
Viene facile pensare che, se l’avvocata *** NON avesse nulla da temere, non si sarebbe sempre opposta a una verace e obiettiva verifica del suo operato e delle scelte personali cha ha attuato senza il mio consenso.
Gli esperti sostengono che la «collusione» si deduce, si rivela e si spiega portando in luce e analizzando approfonditamente le varie FASI dell’INFEDELE PATROCINIO, di solito posto in essere attraverso l’applicazione di scelte anomale o irrituali, di pesanti inadempienze, di garanzie disattese.
Sulla base di questa riflessione, sgorga una irrinunciabile domanda: CUI BONO? CUI PRODEST?
Questa è la formula citata più volte dall’illustre Cicerone per sbrogliare casi penalmente rilevanti. A lui si affianca l’insigne Seneca che così si è espresso: «CUI PRODEST SCELUS, IS FECIT», confermando che colui al quale il delitto porta giovamento, quello ne è l’autore.
Ecco allora che il pensiero si aggancia alle azioni compiute dall’Assicurazione e dal suo assicurato, azioni volte ad occultare il problema delle sostanze stupefacenti e del presunto incauto affidamento del furgone che mi ha investita.
Io volevo giungere a una definizione stragiudiziale dell’indennizzo, ma i responsabili si sono pervicacemente opposti perché ben consci del potere che detengono, perché abilissimi nel girare e rigirare i fatti e la legge al fine di trarne vantaggi iniqui, perché (come è accaduto nel mio caso) certi di poter contare sull’appoggio di qualche professionista a cui potrebbero essere stati offerti scambi di favori nell’ambito di altri contenzioni.
Balzac ha scritto «La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto»; pur di annientare la verità, le mie controparti hanno colpito forte, spesso e giusto!
I dati di fatto esplicitano che la Compagnia di Assicurazione e il suo assicurato (causa RG 3011/06) NON hanno pagato il giusto risarcimento (sin. str. 04.06.2002), ovvero ciò che mi spettava di diritto, pertanto il fattore economico va trattato ed esposto nei minimi dettagli e NON solo attraverso asserzioni dogmatiche, prive di reale fondamento, come finora è riuscita ad esprimersi e a raffazzonare la mia ex patrocinatrice avvocata ***, procrastinando in tal modo la corretta valutazione del VERO a lei scomodo.
Posso affermare con certezza che la citata professionista era ben conscia del fatto che NON avevo percepito l’equo risarcimento per le lesioni subite nell’evento traumatico, tanto che mi ha scritto: “… La invito nuovamente a ricordare la GENESI DELLA VERTENZA” (cfr. missiva dd. 31.01.2008), ciò riferendosi al Ricorso Introduttivo ex art. 3 Legge 102/06 formulato e sottoscritto dall’avvocato XXX. Come ho già avuto modo di spiegare, è stato oggettivamente provato che detto Ricorso risulta essere altamente deficitario, lacunoso, errato nelle valutazioni. Quindi, dopo un’attenta lettura dei documenti si comprende che l’avvocato XXX ha dato AVVIO all’andamento pessimo della vertenza risarcitoria, mentre l’avvocata *** ha PORTATO A TERMINE ciò che era stato iniziato dal collega: entrambi i patrocinatori si sono impegnati a calpestare i miei diritti civili e morali ledendo interessi giurisprudenziali protetti e, di riflesso, favorendo a livello economico e penale la Compagnia di Assicurazione e il suo assicurato.
Durante il processo (R.G. DIB. N. 98/13) pare che l’avvocata *** abbia ricevuto un trattamento di favore a seguito della disparità di trattamento nell’applicazione della legge penale e a motivo della posizione di privilegio che potrebbe aver influito le istituzioni e gli organi giudicanti. Pertanto è necessario esplorare in profondità le testimonianze rilasciate e l’INTERO CONTESTO (rapporto di colleganza, frequentazioni, connessioni politiche, relazioni amicali e sociali) in cui si sono sviluppati il proc. civ. 166/2009 e il proc. pen. N. 322/10 e seguenti.
IL PROCESSO VA RIFATTO sia per una questione etica, sia per studiare tutti i carteggi con attenzione e ascoltare (finalmente!) anche la mia versione su quanto realmente accaduto al fine di valutare i fatti nella globalità (non solo per considerare “lo spicchio” favorevole all’avvocata *** come è successo), e quindi procedere con IMPARZIALITÀ tra le due parti in causa.
Va messo in discussione tutto.
In un processo non ci si può basare su suggestioni, ma solo su prove oggettive veritiere e su testimonianze NON CONTRADDITORIE e NON RIMPOLPATE ad arte o “RADDRIZZATE” in un secondo momento per favorire la parte più potente (avv. ***).
Il CONDIZIONAMENTO che produce il RUOLO DOMINANTE è innegabile e ha una forte RISONANZA anche in sede di giudizio: nel caso specifico ciò è deducibile dai fatti e dal contenuto degli scritti, soprattutto dal radicale INASCOLTO della mia persona, imputata e innocente.
Inoltre, si recepisce facilmente come l’INERZIA applicata nella DIFESA dai miei patrocinatori si sia ASSERVITA al rapporto di “filiale” COLLEGANZA che intercorre con gli avvocati della controparte.
Ci si trova, forse, di fronte ad una vocazione al vuoto morale ed empatico?...
Spero si possano trovare le giuste soluzioni e i più idonei rimedi. INVOCO IL DIRITTO ALLA VITA, ALLA VERITÀ, ALLA LIBERTÀ.