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INIQUI INTRECCI: “… a occhio e croce” (parte terza)

Luigina OrtisItalia
3 jul 2019

Dicotomia testimoniale: presunto reato di falsa testimonianza?
Il 7 aprile 2010 la Giudice di Pace (G.d.P. che ha presieduto la causa r.g.n. 166/2009c) dott.ssa …. rilascia la seguente testimonianza:
“Dai verbali di causa risulta che l’udienza del 12.11.2009 era presente la Ortis Luigina, così pure in data 23.03.2010, mentre a quella del 07.01.2010 NON risulta presente” (cfr. verbale Stazione Carabinieri di …).
L’avvocata ***, colei che mi ha denunciata per diffamazione, sostiene:
“… la Signora Ortis, durante l’udienza che si è tenuta davanti al Giudice di Pace di …. in data 07.01.2010 nella vertenza di recupero credito tra il dott. B. e la stessa, ha ripetutamente dichiarato a voce alta davanti al Giudice che l’avvocata *** ha fatto un accordo con l’assicurazione in frode alla legge e contraria ai sui interessi” (cfr. Atto di costituzione di parte civile, dd. 27.02.2013).
Poiché sono stata condannata da innocente, reputo di essenziale importanza esporre la seguente consequenzialità logica:

- nell’ambito del processo penale, il Giudice intervenuto in primo grado e il Giudice che ha presieduto l’appello, accettando incondizionatamente la versione fornita dall’avvocata ◆◆◆ secondo cui in data 07.01.2010 “ha sentito” uscire dalla mia bocca parole offensive rivolte alla collega *** (“… la Ortis ha ripetutamente dichiarato a voce alta davanti al Giudice che l’avvocata *** ha fatto un accordo con l’assicurazione in frode alla legge e contraria ai suoi interessi”),

- riconoscono, seppur indirettamente, che la dichiarazione testimoniale rilasciata dalla Giudice di Pace risulta essere non rispondente al vero.
Da questa realtà documentale non si può sfuggire, pertanto

- o è artefatta la versione espressa dalla ◆◆◆,
- o è artefatta la versione espressa dalla G.d.P…...

Le due versioni NON possono coesistere nello stesso contesto, semplicemente perché una inficia l’altra!!... la prima è opposta e contraria alla seconda.
Benché la mia parola in ambito giudiziario sia stata privata ed espropriata del più elementare rispetto, dell’ascolto trasparente e di una corretta interpretazione, affermo che la G.d.P. dott.ssa …. ha esposto la realtà concreta attraverso la seguente testimonianza:

“Nella udienza del 23.03.2010, la Ortis ripeteva a grandi linee quello che vi è in atti, ovvero nella comparsa di costituzione e risposta, nella memoria autorizzata”
(cfr. verbale di data
7 aprile 2010).

Dato che il mio difensore non apriva bocca, nella citata udienza, in modo pacato, ho tentato di dire alla G.d.P. che, avendo Ella a disposizione la sentenza n. 1580/08 (causa RG 3011/06) in quanto prodotta con l’Atto di citazione dal B. stesso (colui che aveva promosso la causa r.g.n. 166/2009 contro la mia persona), poteva facilmente risalire ad un rilevante dato a motivo del quale il CTP dott. B. nulla doveva pretendere da me. La sentenza n. 1580/08, infatti, ha stabilito che le spese legali, tra cui rientrano INEVITABILMENTE quelle del CTP, fossero rifuse all’avvocata *** (come da lei formalmente richiesto!) la quale aveva il dovere di provvedere al ristoro delle competenze del B. estrapolando la cifra dai 24.420,95 Euro assegnatimi dal Giudice dott. …. per le spese complessive. Ho anche evidenziato che non esiste alcuna prova concreta che avvalori la tesi formulata dalla controparte secondo cui io avrei dato il consenso alla nomina di consulente tecnico al dott. B..
Durante lo svolgimento di altre due udienze – pur chiedendo cortesemente il permesso di parlare – sono stata immediatamente e aspramente zittita, mentre il legale che sostituiva l’avv. ƱƱƱ (mio patrocinatore) manteneva un costante silenzio, persino di fronte alle più gravi dichiarazioni NON aderenti alla realtà oggettiva, espresse dall’avv. ◆◆◆ contro la mia persona.
A tale proposito potrei esporre una lunga catena di esempi; per non dilungarmi ne espongo uno con allo scopo di dimostrare la bravura della ◆◆◆ nel cambiare le carte in tavola con un semplice “GIOCO” di date.
Il 24 gennaio 2012, durante lo svolgimento dell’udienza, l’avvocata ◆◆◆ ha asserito che NON era a conoscenza del fatto che fossi stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e la G.d.P. ha rafforzato tale provocatoria invenzione dicendo che la scrivente (Luigina Ortis) avrebbe omesso di comunicare al Giudice di godere del gratuito patrocinio. Rendo noto che sulla “Comparsa di costituzione e risposta”, datata 23 ottobre 2009 e presente agli atti, il mio difensore avvocato ƱƱƱ ha registrato in modo chiaro ed inequivocabile la concessione del medesimo status, sopraccitato, erogato il 2 ottobre 2009 dall’Ufficio di competenza.
Sull’Istanza di revoca della Consulenza Tecnica d’Ufficio, datata 1 marzo 2012, la ◆◆◆ scrive:

“Un tanto nonostante la disponibilità più volte dimostrata di voler chiudere in via transattiva l’annosa vertenza…”

e poi:

“All’udienza dd. 12 aprile 2011… Successivamente… la signora Ortis, per mezzo dell’allora difensore, avv. ƱƱƱ, avanzava una proposta transattiva a cui il B. si mostrava disponibile; dopo l’accettazione da parte del dottor B. dell’offerta formulata dalla convenuta, la trattativa si interrompeva a causa dell’ammissione della convenuta al gratuito patrocinio e al conseguente rischio di rivalsa dello Stato nei confronti del dott. B.”.

Dichiaro che il dott. B. MAI ha accettato le mie numerose offerte di pagamento, infatti non esiste documentazione che manifesti detta disponibilità. Io posso dimostrare, tramite lettere e fax, le suppliche rivolte al B. e alla ◆◆◆ affinché venisse chiusa la vertenza con il versamento di quanto richiesto; la ◆◆◆ e il B., invece, non sono in grado di fornire prove concrete tali da avallare quanto da loro asserito.
Facendo attenzione alla data riportata dall’avvocata ◆◆◆, udienza 12 aprile 2011, e alla successiva sua esposizione, sembra che io sia stata ammessa al gratuito patrocinio dopo il 12 aprile 2011, quando invece GIÀ il 23 ottobre 2009 era stata indicata per iscritto, dall’avv. ƱƱƱ, l’ammissione a tale opportunità di cui la G.d.P. …. era stata correttamente informata.
Infine, segnalo con forza il fatto che è stata proprio l’avvocata *** a garantirmi, attraverso la raccomandata del 12 febbraio 2008, che il compenso del CTP dott. B. sarebbe stato estinto dalla controparte, ossia dalla Compagnia assicuratrice e dal suo assicurato (causa RG 3011/06).
Sottolineo che, nel novembre 2007, la *** – pienamente consapevole delle proprie scelte – ha prima estromesso il Prof. …. (già nominato CTP nel dicembre 2006 da un precedente legale) che non ha mai preteso anticipazioni di denaro a motivo della mia gravissima indigenza, e poi ha nominato – a mia insaputa – il dott. B. che ha preteso, invece, una consistente somma di denaro appena svoltasi la prima riunione collegiale (ctu 26.11.2007) pur non avendo neppure in mano la mia documentazione medica e, pertanto, NON avendo studiato il mio caso!!!
Ritengo utile precisare che il dott. B. ha scelto di non chiudere la causa (prima di giungere alla sentenza), accettando da me il pagamento della cifra da lui stesso fissata, perché solo attraverso la condanna della Giudice di Pace sarei stata obbligata anche al “pagamento delle spese ed onorari di causa”, ovvero al pagamento delle competenze dell’avvocata ◆◆◆ (patrocinatrice del dott. B. e collega di studio della signora ***), così come poi è accaduto. Essendo la cifra complessiva aumentata di alcune migliaia di Euro, per me non è stato possibile pagarla.
I signori sopra menzionati erano consci degli effetti che le loro scelte avrebbero prodotto sulla mia persona, sulla mia vita e sulla mia casa, però non li hanno tenuti in considerazione.
Ciò che ho esposto è vero e verificabile: per me è una crudele realtà!!

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