INIQUI INTRECCI: “accuse furbescamente elaborate”? (parte seconda)

Benché, nel 2008 e 2009, mi sia limitata a elencare solo dati oggettivi che acclaravano le scelte anomale e le gravi inefficienze poste in essere dalla mia ex patrocinatrice avvocata ***, dopo l’imputazione per il reato di diffamazione sono stata costretta a considerare la parola «collusione» e a sviluppare il tema argomentandolo nel merito con una rigorosa logica deduttiva e con idonee comparazioni documentali.
Non essendo soddisfatta dei trattamenti umilianti e degradanti che mi aveva riservato, inviperita dal fatto che ero pienamente consapevole dell’approvazione da lei concessa alle risultanze erronee e diffamatorie formulate dal Collegio peritale (causa R.G. 3011/2006), considerata la mia condizione esistenziale drammatica, l’avvocata *** ha pensato di risolvere il suo personale disagio aggredendomi con una denuncia querela che ha tutto il sapore della vendetta.
Anziché ammettere la propria responsabilità professionale riconoscendo, onestamente, che la negazione dell’equo indennizzo alla danneggiata Luigina Ortis era la diretta conseguenza della mancata opposizione alle considerazioni conclusive NON VERITIERE stilate dal CTU, l’avvocata *** sposta l’attenzione dal suo inidoneo operato puntando il faro sulla mia persona, ovvero su colei che aveva già colpito duramente.
Questo è ciò che dichiara l’avvocata ***, supportata dalla testimonianza della collega di studio ◆◆◆:
“La Signora Ortis, durante l’udienza che si è tenuta davanti al Giudice di Pace di … in data 07.01.2010 nella vertenza di recupero credito tra il dott. B. e la stessa, ha ripetutamente dichiarato a voce alta davanti al Giudice che l’avvocata *** ha fatto un accordo con l’assicurazione in frode alla legge e contraria ai suoi interessi” (cfr. Atto di costituzione di parte civile, dd. 27.02.2013).
Mi preme sottolineare che l’avvocata *** NON era presente nell’aula dove sarebbe occorso quanto dalla stessa dichiarato, e che la Giudice di Pace NON ha sentito uscire dalla mia bocca parole offensive testimoniando avanti ai Carabinieri:
“Nella udienza del 23.03.2010, la Ortis ripeteva a grandi linee quello che vi è in atti, ovvero nella comparsa di costituzione e risposta, nella memoria autorizzata” e “Dai verbali di causa risulta che all’udienza del 12.11.2009 era presente la Ortis Luigina, così pure in data 23.03.2010, mentre a quella del 07.01.2010 NON risulta presente” (verbale di data 7.04.2010).
Voglio essere schietta e incisiva, pertanto le mie prossime osservazioni non faranno sconti a nessuno.
Tenuta in debita considerazione la minaccia proferita dall’avvocato *** il 19.11.2008 (giorno in cui è stata data la lettura della sentenza connessa alla definizione di risarcimento danni da sinistro stradale) e a me indirizzata con le parole:
“Vedrà quello che le succede, lei è già morta”,
viene facile ipotizzare che Ella abbia studiato, creato e posto in atto un’ACCUSA formulata in modo tale che successivamente sarebbe stato per me impossibile scardinare; la signora *** poteva infatti contare su una prevista e determinante contingenza legata alla certezza che nessun avvocato (come poi si è verificato durante il processo!) avrebbe fatto emergere, in sede dibattimentale, dati e comparazioni documentali particolarmente seccanti nel caso in cui si fosse proceduto con la valutazione della qualità dell’operato (INEFFICIENZA VOLONTARIA!) svolto effettivamente dalla collega ***, operato che ha portato concreti vantaggi e indubitabili benefici alla Compagnia assicuratrice, mia controparte.
Va inoltre sottolineato che, al fine di corroborare, la soprammenzionata accusa, la *** ha ricamato, con i fili delle testimonianze di comodo, circostanze a me assai nocumentose e NON aderenti al vero.
Le dichiarazioni testimoniali, infatti, si sono estese nel tempo, rimpolpandosi di acredine e gonfiandosi di invenzioni spietate proprio per spingere a farmi condannare, seppur innocente!
Anche una mente poco logica comprende che io NON avrei MAI potuto conoscere, tantomeno provare, il momento preciso o l’occasione effettiva in cui l’avvocata *** avrebbe concordato la CONNIVENZA.
Un atto simile sarebbe stato compiuto in ASSOLUTA SEGRETEZZA, non certo in mia presenza. Ecco perché la signora *** INVENTA ad arte e mi addossa quella particolare accusa: era ben conscia di inchiodarmi alla croce del biasimo e di non lasciarmi vie d’uscita al di là della CONDANNA in quanto, ripeto, forte della fiducia in carenti verifiche e sicura di non incontrare ostacoli durante il processo per il ben noto «rapporto di colleganza». L’impotenza nel difendermi è stata oggettiva!
A motivo di quanto esposto, penso che anche Voi, acuti lettori, concordiate con me sul fatto che risulta importantissimo svelare la RAGIONE dell’anomalo e inerte patrocinio posto in essere dall’avvocata *** nel procedimento civile per risarcimento danni da sinistro stradale (R.G. 3011/2006), e A CHI detto agire ha portato VANTAGGIO economico, sociale, all’immagine. Trattasi di INCOMPETENZA o di CONNIVENZA?
Ancoriamoci ai dati oggettivi e agli eventi reali verificabili…
«Gran parte della collusione nasce dall’inefficienza», così ha dichiarato un Ministro della Repubblica Italiana.