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INIQUI INTRECCI: domande in attesa di chiarimenti (parte quarta)

Luigina OrtisItaly
Jul 8, 2019

Essendo stata condannata per la parola “COLLUSIONE” pur non avendola mai proferita, mi vedo costretta a trattare questo particolare tema seguendo una logica concreta, enunciata attraverso i seguenti punti:

Ø  l’avvocata *** ha definito il mio caso “complesso” senza però esplicitare le ragioni tecniche (causa RG 3011/06 connessa alla quantificazione dei danni che ho subito nel sinistro stradale), o di altra natura, che provassero chiaramente la complessità succitata.     
Già questo aspetto denota che il mio patrocinatore e il medico legale di sua fiducia dichiarano NON verità, scollegandosi in tal modo dal vero fattuale pluridocumentato, al mero scopo di giustificare (seppure dogmaticamente, eludendo ogni forma di specificazione reale) la negazione dell’equo indennizzo, spettantemi di diritto.           
Per quale ragione, allora, si sono caricati un caso tanto complesso che NON SAPEVANO GESTIRE?

Ø  La versione fornita dalla *** NON regge solo per l’assenza o la carenza di spiegazioni attendibili, MA si invalida da sé per un altro puntuale motivo che espongo formulando un elementare quesito:      
considerando il fatto che l’avvocata *** ha valutato il mio caso giudiziario “complesso”, PERCHÉ ha estromesso ed espulso forzosamente dalla ctu i Professori .... .... che ben conoscevano la mia situazione clinica, esistenziale e legale? Questi due professionisti avevano esaminato diligentemente e compreso il mio caso, ritenendolo SEMPLICE, motivando scrupolosamente il loro parere a livello tecnico specialistico e medico legale, facendo tesoro dell’ampia documentazione in mio possesso redatta – in senso temporale e tematico - da numerosi medici e da varie Commissioni Medico Legali del Ministero del Tesoro e dell’ASL, unitamente alla Commissione rappresentante il Ministero dei Trasporti.

Ø  Se poi, per ipotesi, l’avvocata *** fosse stata incompetente o non ben informata sull’iniqua opposizione promossa dalla Compagnia di Assicurazione e dai signori …. / …. (responsabili del risarcimento), non Vi pare che sarebbe stato – per lei – utile e agevole lasciar trattare il caso a professionisti competenti e abili a districare situazioni difficili?

PER QUALE RAGIONE, dunque, la patrocinatrice *** ha optato di attuare l’illogica scelta tecnica di espulsione dei Professori .... ...., di cui il primo già nominato medico legale di mia fiducia un anno prima? Perché non ha risposto alle loro chiamate telefoniche? Perché non li ha avvisati che lei non desiderava collaborare con loro? Perché non ha inviato due righe per iscritto quale forma di rispetto nei confronti dei citati Professori che avevano preso a cura la mia persona?

Va qui debitamente ricordato che la malagestio del medico legale dott. E.B. (nominato dalla *** a mia insaputa) è palese, è provata, è espressa nei dettagli e nella globalità riassuntiva.

Ø  Se l’avvocata *** si fosse effettivamente prodigata per il mio bene, come Ella dichiara, senza però dimostrarlo, una simile atipicità (cambio improvviso del CTP e mancata nomina dello Specialista forense) sarebbe incomprensibile. Trova invece SIGNIFICANZA nel caso in cui, per ipotesi, avesse avuto come scopo occulto quello di apportare vantaggio alle mie controparti e forse, di riflesso, pure a se stessa.

Sicuramente i Professori .... .... avrebbero preparato alla *** – su un piatto d’oro – tutto ciò che serviva per una giustizia giusta e vera e, di certo, avrebbero operato lealmente per ottenere il riconoscimento, in sede di ctu, dei miei diritti civili e morali, promuovendo il rispetto della mia dignità e della libertà personale.

Ø  Pertanto, è oltremodo necessario chiarire ogni aspetto della questione in oggetto, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ma se poi, dopo i più accurati accertamenti, non risultasse ombra di collusione, spunterebbe logicamente un’evidente INCOMPETENZA dell’avvocato nell’espletare persino una elementare e necessaria operazione di nomina del consulente tecnico più idoneo al caso specifico (Prof. ....), e nel permettere legittimamente di trattare – in sede di ctu – la mia questione medico legale al Prof. …., come – tra l’altro – la stessa *** mi aveva garantito durante il primo ed UNICO INCONTRO, occorso il 19.09.2007, presso lo studio di …..

A tal proposito si può consultare la testimonianza rilasciata dalla dott.ssa …. il 16.12.2010 (proc. civ. n. 166/09c – Tribunale di San Daniele) e tutte le mie missive indirizzate alla patrocinatrice avvocata ***.

Domando: si può lasciare esercitare un avvocato che non è stato in grado di scegliere neppure i più idonei professionisti nell’ambito di una causa semplice? Tutti gli avvocati sanno che

«… Lo scopo della consulenza tecnica deve essere quello di aiutare ad avere un quadro il più possibile completo delle alterazioni delle qualità di vita del danneggiato.

L’ESPERTO da individuare non è quello dell’esistenza ma quello delle specifiche attività che compongono l’essere della persona e che contribuiscono alla sua realizzazione.

A dover essere valutata è l’incidenza della lesione su di un determinato aspetto della sfera esistenziale del soggetto leso.

Si tratta pertanto di individuare prima tale aspetto e, successivamente, chiedersi QUALE potrebbe essere l’esperto in grado di fornire un contributo tecnico per l’accertamento e la qualificazione  delle modificazioni peggiorative prodotte.

Il discorso verte essenzialmente sui nodi della consulenza tecnica: QUALI SIANO LE FIGURE PROFESSIONALI CAPACI DI ASSOLVERE CON SUCCESSO, in merito al danno alla persona, mansioni del genere».

(tratto da “Giurisprudenza critica”

MAURO SELLA – UTET)

Dai fatti si evince che le presunte incompetenze e/o la presunta connivenza sono state ignorate – con volontarietà – proprio per NON lasciare spazio alla verifica della RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. (cfr. assenza di appropriati accertamenti).

Disorientare e confondere, alterare e ingarbugliare, sono le operazioni d’attacco attraverso cui è stata costruita la gabbia della mia condanna, benché innocente. L’accusatrice si è premurata di elaborare nei minimi dettagli come incastrarmi e come far intendere, agli occhi esterni, di essere vittima di diffamazione. Ecco allora che si spiega l’accentuato autolodarsi dell’avvocata *** per l’ottimo – a suo dire – esito risarcitorio.

Ecco che si chiarisce il ridondante ripetersi di alterazioni del vero fattuale da parte dell’avvocata *** (denuncia querela, 2010) e del suo patrocinatore di fiducia, collega di studio avvocata …. (Atto di costituzione di parte civile, 2013).

Ecco come viene facilmente inclusa la spietata accusa (cfr. precedenti aggiornamenti), inventata dalla ◆◆◆ per colpirmi crudelmente e salvare in corner, dalle palesi responsabilità professionali, la sua collega di studio ***.

Ecco che si rischiara anche il motivo o la ragione della radicale assenza di verifiche (Procura di …. – Giudice di I e II grado) e della totale NON CONSIDERAZIONE degli elementi probatori, prodotti in giudizio a mia difesa (esprimenti la realtà oggettiva!).

Ho dimostrato il NON percepimento dell’equo indennizzo, conseguente alle scelte atipiche – anomale – incomprensibili attuate dall’avvocata *** contro il mio oculato volere, MA durante il processo il Giudice ha optato di non porvi la benché minima attenzione, né osservazione, né riflessione, passaggi utili per formulare un confronto con i DATI di realtà al fine di formulare un giudizio aderente all’oggettività obiettiva e, in particolare, per far emergere e definire il MOVENTE dell’accanimento “giudiziario” promosso dalla signora ***.

È del tutto evidente che, nel caso in cui il Giudice avesse rilevato “… l’esiguità della somma liquidata…” (come scrivono e attestano gli avvocati …. e ….), sarebbe nato il sospetto di una effettiva possibilità di connivenza o di incompetenza.

L’INTERPRETAZIONE fornita dal Giudice, in sentenza, sovverte sia la logica insita nei fatti oggettivamente occorsi, sia lo snocciolarsi dell’evento inventato per il quale sono stata condannata.

Dico «basta!» alle velature inique, alle scappatoie furbesche, al capovolgimento della realtà documentata, azioni vantaggiose soltanto per coloro i quali mi hanno danneggiata sapendo di danneggiarmi e di favorire la Compagnia di assicurazione ed il suo assicurato.

La lettura imparziale dei dati di fatto suggerisce quanto ho enunciato.

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