Petition updateInvoco il Diritto alla Vita !

SENTENZA su cui poggia l’esecuzione immobiliare

Luigina OrtisItaly
Jun 24, 2019

Tempo fa (in data 17.09.2013) il Ministro Angelino Alfano ha dichiarato:
“… senza infrangere l’ordinamento,
si possono commentare le sentenze…”
E, poiché gli italiani sono chiamati “in causa” indirettamente (senza alcuna conoscenza dei fatti reali nella loro globalità) attraverso la specifica dicitura con cui viene stilata e letta ogni sentenza:
“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di … nella persona del Giudice …
ha pronunciato la seguente SENTENZA…”.

desidero far conoscere agli italiani onesti e ragionevoli quali sono i punti fondanti della sentenza di primo grado attraverso cui il dott. E.B. (CTP, medico legale più volte menzionato in aggiornamenti precedenti) ha dato avvio all’esecuzione immobiliare della casa di mia proprietà.
La ragguardevole memoria, prodotta all’attenzione del Giudice dell’esecuzione (19.11.2013), è stata da me depositata come “… testamento civile, morale, spirituale di un’innocente, flagellata solo perché tenace e coraggiosa nel difendere i propri diritti costituzionalmente sanciti che cozzavano, e cozzano, con gli interessi personalistici di poteri influenti”.

Rendo pubbliche le prime quattro pagine della memoria che così inizia:
«Presento all’Illustrissimo Giudice dott. …. questa memoria al fine di rendere noto su quali BASI poggia il pignoramento immobiliare (e, quindi, la vendita all’asta della mia abitazione) promosso dal Dott. E.B. e dall’avvocata ◆◆◆ (suo difensore).
La SENTENZA n. 45/12 di data 22.05.2012, redatta dal G.d.P. Dott.ssa …., secondo l’opinione di alcuni legali e medici legali a cui mi sono rivolta per un parere tecnico, presenta alcune ANOMALIE e peculiarità non trascurabili.
Con umiltà e rigore logico mi permetto di enunciare quanto mi è stato esplicitato dai succitati professionisti i quali hanno studiato a fondo l’intera mia vicenda giudiziaria ed esistenziale. La questione intercorsa con il Dott. B., seppur di INGENTE GRAVEZZA, è solo l’ultimo tassello che va a comporre un puzzle ben più ampio e complesso, iniziato il 4.06.2002 con il sinistro stradale in cui sono rimasta coinvolta senza colpa alcuna.
I FATTI che espongo NON sono polemica, bensì rappresentano una base oggettiva su cui fondare una giustizia equilibrata e leale: i FATTI aprono la mente ad una RIFLESSIONE SERENA.
Dopo una attenta e scrupolosa lettura dei dati probatori connessi alla causa rgn 166/09c che ha dato AVVIO al pignoramento immobiliare, i legali e i medici legali da me consultati hanno riscontrato e dedotto

- che il PUNTO FONDAMENTALE su cui poggia la sentenza n. 45/12 è la testimonianza rilasciata dal Dott. ###, chiamato a deporre dal collega E.B. e ricoprente la carica di CTU nella causa civile RG 3011/06 (richiesta risarcimento DANNI patiti nel sinistro stradale) in cui il dott. B. faceva la funzione di CTP;

- che le TRE risposte testimoniali fornite dal Dott. ### il 16.12.2010, avanti al G.d.P., NON sono aderenti alla verità fattuale riscontrabile tangibilmente all’interno dei DATI e dei DOCUMENTI probatori (perizia CTU dd. 21.05.2008, sentenza n. 1580/08, missiva dd. 27.11.07, ecc….) presentati dal B. stesso con l’Atto di citazione nel 2009;

- che le dichiarazioni fornite dalla mia teste, Dott.ssa …., NON sono state tenute nella vera e giusta considerazione pur essendo di rilevante valore probatorio;

- che la teste sopra menzionata è stata fatta oggetto di una pesante MINACCIA verbale, durante l’interrogatorio, nonostante NON si fosse verificato alcun “motivo” che giustificasse tale evenienza;

- che i Professori …. (vittimologo – criminologo – psicologo forense) e …. (psichiatra – psicotraumatologo), indicati dall’avv. ƱƱƱ (mio difensore nella causa rgn 166/09c) come TESTIMONI CHIAVE, il 16.12.10 NON sono stati ascoltati dal G.d.P. Dott.ssa ….;

- che, durante l’iter procedurale (causa rgn 166/09c) NON è stata effettuata una ctu assolutamente indispensabile per CHIARIRE e DEFINIRE – in modo preciso e corretto – la qualità dell’attività svolta dal B. nella causa RG 3011/06: ATTIVITÀ che mi ha precluso l’EQUO RISARCIMENTO (!!!) ponendo la mia vita in serio pericolo;

- che, pur essendoci gli elementi probatori (mie missive) e la testimonianza da cui si poteva (e, tuttora, si può) desumere che l’avvocata *** aveva nominato CTP il dott. E.B. a mia totale insaputa, e perciò SENZA il MIO CONSENSO, estromettendo il Prof. …. già nominato CTP di mia fiducia nel dicembre 2006, la G.d.P. non ha considerato questo FATTORE così importante;

- che, nella causa rgn 166/09c, la G.d.P. non ha tenuto in considerazione il fatto che l’avvocata *** NON ha presentato la NOTA SPESE al Giudice Dott. …. (causa RG 3011/06) e che quest’ultimo, reputandomi “INDENNE DA SPESE DI LITE”, in sentenza (n. 1580/08) fissa e liquida una determinata cifra che la Compagnia di Assicurazione (responsabile dell’indennizzo) ha poi versato totalmente all’avvocata *** (€ 24.420,95) dalla quale NON ho MAI ricevuto parcella o fattura;
secondo l’opinione dei vari legali da me consultati, nella suddetta CIFRA erano rifuse anche le spese relative alle competenze del Dott. E.B. (vedi mia missiva dd. 29.04.2009);

- che la G.d.P. non ha tenuto in considerazione la dichiarazione NON rispondente al vero e la CALUNNIA rivolta alla mia persona (così come è stata definita dall’avv. ƱƱƱ nella “Memoria autorizzata” dd. 26.02.2010) contenute nell’unico elaborato peritale prodotto dal CTP Dott. E. B. nella causa RG 3011/06 e datata 21.04.2008 (ivi allegato) formato da due mezze paginette;

- soprattutto che il CTP Dott. B. NON ha prodotto in giudizio un “RICHIAMO del CTU a chiarimenti” come, invece, era necessario fare in quanto il CTU Dott. ### all’interno delle “Considerazioni conclusive” formanti la perizia dd. 21.05.2008

- aveva reso in forma scritta una valutazione NON rispondente all’obiettività oggettiva, ossia che io godevo di “buone condizioni fisiche” dal 1 gennaio 2003; in questo modo era stato alterato e distorto il mio quadro clinico attraverso una pesante SOTTOVALUTAZIONE DEI DANNI FISICI di cui sono rimasta vittima nel sinistro stradale del 4 giugno 2002;

- aveva alterato, in modo diffamante, le CARATTERISTICHE della mia PERSONALITÀ attraverso giudizi personali ed epidermici, volti a creare un clima di dubbio e di sospetto riguardo le conseguenze derivate dai reali problemi fisici NON riconosciuti dallo stesso Dott. ###;

- aveva leso la mia reputazione, la mia immagine sociale, il mio onore CON l’ALTERAZIONE del mio QUADRO PSICHICO attraverso insinuazioni non rispondenti al vero, ben congegnate e altamente diffamatorie (es. “nevrosi da indennizzo”, “aspetto rivendicativo”…) che si sono poi diffuse a macchia d’olio in ambito sociale;

- NON aveva tenuto in debita considerazione (per formulare le note conclusive) e perciò aveva ANNULLATO la validità delle certificazioni rilasciate, a seguito di accurate visite, da esimi SPECIALISTI, da varie Commissioni Medico Legali e dal medico curante Dott. …. che ha persino testimoniato avanti al Giudice Dott. ….;

- aveva ANNULLATO e DISCONOSCIUTO le documentate e testimoniate NECESSITÀ di ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO e CURE prescritte (dal 2003 al 2008) mettendo in pericolo la mia vita;

- aveva radicalmente modificato la DIAGNOSI contenuta all’interno del certificato stilato dal Dott. E.S. in data 21.06.05 (trasmutando totalmente il significato della diagnosi stessa attraverso l’esclusione del “NON”);

- aveva utilizzato un presunto FALSO IDEOLOGICO in quanto il ###, in veste di CTU, ha sostenuto che “Ortis Luigina è affetta da una nevrosi da indennizzo” senza dimostrarlo e con FINALITÀ puramente lesive della mia reputazione e della mia credibilità; questa diagnosi (nevrosi da indennizzo) ha – di riflesso – favorito gli obiettivi dalla Compagnia di Assicurazioni e del suo assicurato, poiché, essi, hanno fatto ricadere le conseguenze dei miei danni FISICI in un quadro psichico da loro abilmente manipolato nell’essenza concettuale e nell’obiettività oggettiva;

- NON aveva chiarito, come era necessario, l’ASSENZA inequivocabile della Sindrome di Wallemberg su cui la Compagnia assicuratrice ha fatto, per ben 6 ANNI, giocoforza PER NON RISARCIRMI, facendo risalire l’invalidità fisica attuale ad una pregressa invalidità (basata appunto sulla Sindrome di Wallemberg) che non ho MAI avuto, che non mi è mai stata riscontrata dagli accertamenti strumentali e che i miei medici hanno smentito spiegando con chiarezza che si era trattato di un evidente ERRORE DIAGNOSTICO (come ritenuto anche dal Giudice Dott. ….!).

Secondo il PARERE di un legale, la G.d.P. NON mi ha concesso i 60 giorni, previsti per legge, affinché presentassi le CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
La mia richiesta di risarcimento era semplice perché pluridocumentata!
È stata ingarbugliata a dismisura dai responsabili dell’indennizzo (vedi memorie prodotte in giudizio), dalle tutele ANOMALE compiute dai miei stessi difensori di fiducia e dalle “Considerazioni peritali conclusive”, formulate dal CTU, che NON sono aderenti alla realtà fattuale e al mio quadro clinico (es. INABILITÀ temporanea, INVALIDITÀ permanente).
Basta leggere le pagine, quivi allegate, recanti il titolo: “La valutazione del CTU NON CONCILIA con…”, per comprendere appieno che ciò che scrivo è tutto documentato e provato concretamente.
Il NOCCIOLO di tutta la questione sta nella COMPARAZIONE tra la COMUNE SOTTOVALUTAZIONE, dei danni da me patiti, CONDIVISA dal Dott. B., dall’avvocata ***, dalla Compagnia di Assicurazioni e dal CTU Dott. ### [il quale ha formulato la sottovalutazione nell’elaborazione peritale dd. 21.05.2008] CON quanto riportato nei documenti / certificati specialistici e medico legali (redatti da 11 Commissioni Medico Legali del Ministero del Tesoro e dell’ASSL) in mio possesso e presenti agli atti.
La tutela del Dott. E.B. e dell’avvocata *** è fortemente INTRECCIATA con le posizioni delle controparti e con la valutazione del CTU perché tutto ciò è parte integrante / consequenziale della medesima causa civile (RG 3011/06).
Ponendo a confronto queste TRE POSIZIONI (punti di vista) si comprende perfettamente il quadro giudiziario nocumentoso per i miei diritti in quanto – in sede di CTU – sono stati mal interpretati la mia reale personalità e il mio reale quadro clinico.
All’interno del COMPENDIO in forma schematica” (cfr. da pag. 157 a pag. 208) ho racchiuso e riportato le DEDUZIONI TECNICHE fornitemi dai legali e dai medici legali che ho consultato.
Detto COMPENDIO offre una visione puntuale e oggettiva connessa alle CAUSE del mancato equo indennizzo, ovvero alle valutazioni CONCLUSIVE – fornite dal Collegio peritale – le quali NON sono corrispondenti al mio reale quadro clinico pluridocumentato. Questo aspetto doveva emergere durante la causa rgn 166/09c, ma tutto è rimasto insabbiato e NON rilevato.
Un legale, dopo aver studiato in modo approfondito gli atti giudiziari (causa RG 3011/06 e rgn 166/09c), l’ampia documentazione medica in mio possesso, tutte le missive da me redatte e fatte pervenire al Dott. B., all’ avvocata *** e al Giudice …., ha così riassunto la vicenda:

“IMPRECISIONE
INESATTEZZA
INCOMPLETEZZA,
urge comparazione”!

Poi ha aggiunto che nulla è stato approfondito come sarebbe stato necessario approfondire; ne è conseguita l’imprecisione, l’inesattezza della valutazione di elementi rilevanti, l’incompletezza che ha alterato la veridicità dei fatti e dei dati probatori (presenti nei documenti e nelle certificazioni medico specialistiche dei professionisti che mi hanno seguita in scienza e coscienza) e che ha trasmutato radicalmente l’essenza degli eventi e delle situazioni a mio totale svantaggio.
Al CONTENUTO delle MISSIVE prodotte dal B. come elementi probatori (nella causa rgn 166/09c) è stato, inoltre, attribuito un VALORE NON riscontrabile nell’oggettività e nell’obiettività deduttive. Da ciò si evince che io non sono mai stata informata in tempo sulle scelte e sulle anomale valutazioni del Dott. B..
Urgono analisi penetranti e verifiche precise poiché nulla di ciò è stato fatto durante l’iter procedurale della causa rgn 166/09c.
Solo attraverso l’attenta e scrupolosa COMPARAZIONE sopra citata e solo attraverso lo studio minuzioso e dettagliato degli eventi occorsi si potrà giungere alla formulazione di risultanze logico deduttive in assonanza con la realtà concreta e con la veridicità dei fatti oggettivi; invece, tutto risulta essere ancora sommerso nella non precisione e nella non completa verità.
Da ciò ne sono conseguite:

- la mia totale dilapidazione economica;

- la mia lapidazione morale e sociale:

- l’alterazione della verità oggettiva in sede giudiziaria e, infine,

- la mia MORTE, già annunciata e programmata da chi ne ha tratto, ne trae e ne trarrà anche in futuro vantaggi molto sostanziosi a tutti i livelli.
Reputo non civile il fatto che il CALVARIO di un INNOCENTE venga occultato attraverso lo scredito e la non autenticità…

IO VOLEVO SOLO VIVERE
Deposito questa memoria quale TESTAMENTO civile, morale, spirituale di un’innocente, per ben undici anni flagellata solo perché tenace e coraggiosa nel difendere i propri diritti costituzionalmente sanciti che cozzavano, e cozzano, con gli INTERESSI personalistici di poteri influenti.
Confido nella FORZA della Verità e della Vita».

Cari e attenti sostenitori, prima di concludere, voglio soffermarmi su un dato di fatto tutt’altro che trascurabile.
Con certezza affermo che, nonostante io fossi priva di tutela legale, la Giudice di Pace (colei che ha stilato la sentenza oggetto di discussione) ha chiuso la causa civile senza darmi la possibilità di nominare un nuovo legale per produrre in giudizio le considerazioni conclusive, così come ha fatto – in fretta e furia – durante le due ultime udienze la patrocinatrice della mia controparte (medico legale E.B.).
Successivamente, da legali esterni al contenzioso mi è stato riferito che avrei avuto diritto a 60 giorni di tempo (previsti per legge ma a me non concessi!) per poter concludere il procedimento civile mediante l’intervento tecnico di un avvocato, di cui ero sprovvista in sede di udienza.
Pare che, quanto accaduto, non sia lecito.
Comunque, è successo e bisogna prenderne atto….
I fatti in sintesi? Durante l’iter giudiziario NON sono stata, neppure minimamente, ascoltata; ancor peggio, il mio essere senziente e raziocinante è stato totalmente ignorato, … addirittura annullato (!!!) e i miei dati identificativi considerati esclusivamente per impormi il pagamento di parcelle per attività non svolte o svolte in modo volutamente pessimo.

Copy link
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X