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DISQUISIZIONI: “… per …” (quarta parte)

Luigina OrtisItalia
21 jun 2019

Scrupolosi e cari sostenitori,
è paradossale scoprire quanta forza di convincimento possa scaturire dalla preposizione semplice «PER» se proferita da chi ricopre una funzione pubblica rilevante.
Desidero spiegarlo.
Decisamente curiosi risultano essere la logica e il criterio estimativo attraverso cui il dott. E.B. pretende di essere remunerato.
Il suo patrocinatore, avvocata ◆◆◆, formula considerazioni puramente soggettive in merito alle allegazioni che produce in giudizio, e fornisce una interpretazione personalistica riguardo l’essenza concettuale racchiusa nell’assunto «attività svolta» dall’assistito.
La lettura imparziale degli atti indica che l’indefinita «attività svolta» dal dott. E.B. è stata elogiata in lungo e in largo dal citato legale il quale dà per scontata l’eccellenza della consulenza tecnica di carattere medico legale (causa per risarcimento danni da sinistro stradale, R.G. 3011/06) ma si scorda di fornire alla Giudice di Pace le dimostrazioni concrete di ciò che asserisce.
Certa è la sola persona fisica del dott. E.B. alla prima riunione collegiale, tutto il resto … manca!
Certe sono le mirate allegazioni e le chiare ed esaustive documentazioni che ho prodotto all’attenzione dell’Organo giudicante per facilitare la valutazione e dedurre il pessimo operato del dott. E.B..
A motivo della citata dicotomia, durante lo svolgimento della causa civile r.g.n. 166/2009 ho formulato la richiesta di procedere con la verifica della reale attività svolta dal dott. E.B. attraverso una consulenza tecnica d’ufficio che avrebbe dovuto emettere un giudizio super partes.
La controparte ha risposto con una “Istanza di revoca della Consulenza Tecnica d’Ufficio” in cui c’era scritto “… il sottoscritto avvocato formula istanza per la REVOCA della ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio atteso che la stessa appare superflua essendo dimostrato agli atti che l’attività per cui è richiesto il pagamento è stata effettivamente esercitata” (istanza del 01.03.2012). Mi chiedo: perché ritirarsi se erano tanto certi dell’efficiente attività svolta?
È utile ricordare che, nella causa R.G. 3011/06, nonostante abbia messo a disposizione ampia documentazione medica, puntuali diagnosi specialistiche, referti strumentali e verbali di invalidità, il CTP dott. B. ha deciso:

- di contravvenire alle regole che la Comunità scientifica internazionale riconosce come E.B.M. (Evidence Base Medicine),
- di assumere un comportamento negligente e omissivo nei confronti della cliente Luigina Ortis
confermando così, in più di una occasione, l’inequivocabile volontà di partecipare passivamente alle varie sessioni peritali (2007 – 2008).
Il CTP dott. B. decideva anche
- di non attenersi alle valutazioni specialistiche presenti agli atti,
- di non stilare le necessarie relazioni ed opposizioni (es. «Richiamo del CTU a chiarimenti») in modo corretto ed esaustivo,
- di minacciarmi (in data 10.12.2007 e non solo!) aggiungendo che gli specialisti che mi hanno seguita erano “EMERITI INCOMPETENTI” (testuali parole),
- di non informarmi mai scrupolosamente,
- di non rispondere in forma compiuta né ai miei rigorosi quesiti, né tantomeno a uno dei due quesiti formulati dal Giudice (2006) che ha presieduto la causa di risarcimento danni da sinistro stradale.

L’elenco appena esposto indica «l’attività svolta» dal CTP, dott. B. per la quale ha preteso forzosamente un rilevante compenso economico.
Non solo.
La sua patrocinatrice, avvocata ◆◆◆, non ha voluto proprio saperne delle dimostrazioni oggettive e pluridocumentate che io ho fornito alla Giudice di Pace, tanto che scrive:
«Il patrocinio attoreo contesta RECISAMENTE le allegazioni e le eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 02.11.2009 e le produzioni documentali contestualmente depositate nel corso della prima udienza, rilevando che l’azione promossa è volta a ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto dalla signora Ortis al dott. E.B., per l’attività di consulenza tecnica di parte dallo stesso presentata nel corso della causa civile per il risarcimento del danno già definita dal Tribunale di Udine, G.I. dott. …, con sentenza n. 1580/08. Ne deriva che non si accetta il contraddittorio su altri elementi e allegazioni non pertinenti con i fatti costitutivi il diritto azionato».
Non ci si può esimere dal rispondere al seguente quesito: per quale vera (seppur sottesa!) ragione l’avvocata ◆◆◆ si è impegnata a rigettare le mie allegazioni? Temeva forse si manifestasse la realtà effettiva a loro scomoda?
Atteso che è proprio il «patrocinio attoreo» a motivare la richiesta di ulteriore denaro «PER l’attività di consulenza tecnica», ovvero “per” un presunto lavoro svolto diligentemente, si può ben comprendere perché le allegazioni e gli altri elementi da me presentati in causa attestanti:

- la NON scrupolosa attività di consulenza tecnica
- e la NON diligente e prudente tutela medico legale,
abbiamo generato un così esacerbato fastidio al dott. E.B. e al suo legale, tanto da contestarli «recisamente».
Al cospetto di un Giudice attento, le mie allegazioni potevano tranquillamente respingere e annullare la richiesta formulata dal B. in quanto INFONDATA.
Tanto premesso per asserire che risulta faticoso comprendere il NESSO LOGICO tra le due asserzioni, in considerazione del fatto che la seconda è mendace:
- “l’azione promossa è volta a ottenere il pagamento PER l’attività di consulenza tecnica di parte…”
e
- “…. non si accetta il contraddittorio su altri elementi e allegazioni NON PERTINENTI con i fatti costitutivi il diritto azionato”.
La contraddizione è netta, seppur non manifesta, essendo formulata con abile astutezza. Infatti, ciò che l’avvocata ◆◆◆ definisce “altri elementi non pertinenti” sono in realtà la dimostrazione plastica ed imparziale della omissiva e pressoché inesistente attività del dott. E.B. in sede di ctu (causa R.G. 3011/06),che la patrocinatrice ◆◆◆ concentra succintamente nella preposizione «PER» («…. per l’attività di consulenza tecnica di parte») su cui basa la richiesta di ulteriore denaro, al di là della cifra già versatagli.
Risulta chiaro che il dott. E.B. avrebbe dovuto instaurare la causa NON per l’attività svolta, bensì per la sola presenza fisica alla prima riunione collegiale (26.11.2007) e per la presunta presenza ai successivi tre incontri con il Collegio peritale (gennaio – aprile 2008).
In conclusione:
- l’avvocata ◆◆◆, che motiva la richiesta di denaro usando un semplice e vago «PER», viene ascoltata ed esaudita;
- mentre io, che motivo attraverso allegazioni e comparazioni esaustive l’infondatezza della richiesta espressa dalla controparte (dott. E.B.), vengo ignorata durante tutto l’iter procedurale e i miei dati identificativi vengono considerati solo al momento della condanna che mi obbliga a sborsare denaro a favore di un consulente tecnico che, con la sua INAZIONE e INATTIVITÀ, mi ha fortissimamente danneggiata … fino a mandarmi illegittimamente in esecuzione immobiliare la casa di proprietà!
In tutta questa frenesia, c’entra forse l’autoreferenzialità gratuita e il potere dominante intoccabile?
C’è sempre l’occasione per redimersi.

 

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