DISQUISIZIONI: “… aspettative risarcitorie” (terza parte)

Il sottotitolo di questo aggiornamento potrebbe riassumersi così:
capovolgimento della logica effettiva e sovvertimento della realtà fattuale.
Lascio a voi il corretto giudizio.
Nell’atto di citazione (dd. 6 luglio 2009), l’avvocata ◆◆◆ afferma con spiccata certezza che:
«L’attività svolta dal dott. B. è stata improntata alla massima professionalità e attenzione all’ottenimento di un risarcimento il più congruo possibile…».
Questa dichiarazione è stata ampiamente smentita e dettagliatamente sbugiardata attraverso la comparazione tra le risultanze peritali espresse dal dott. B. e gli esiti estimativi (diagnosi) formulati dai medici specialisti esterni al contenzioso e dalle Commissioni dell’ASL, dei Ministeri del Tesoro e dei Trasporti, che hanno attestato la mia necessità di cure fisioterapiche, nonché dei servizi di assistenza continua e di accompagnamento con persona automunita (non riconosciute e negate dal dott. B.).
Gli atti giudiziari indicano che la reale attività svolta dal CTP dott. B. è consistita nell’accettare passivamente ciò che passava il convento, ossia nell’approvare – senza opporsi – le considerazioni conclusive, errate e diffamatorie, enunciate dal CTU in perfetta assonanza con il parere dei consulenti della Compagnia assicuratrice, mia controparte.
Io chiedevo, e chiedo tutt’ora, solo ONESTÀ professionale, intendendo con ciò:
- non trascurare i documenti,
- rispettare il vero fattuale,
- essere scrupolosi e imparziali nelle valutazioni.
Spontaneamente sorge la domanda: in sede di ctu sono stati onorati i canoni dell’onestà e dei principi deontologici?
Incrociando dati e testimonianze emerge la quantità di veleni morali che sono stata costretta ad ingoiare amaramente perché NON tutelata con leale diligenza, ma lasciata alla mercé delle intenzioni inique dei responsabili dell’indennizzo (sinistro stradale).
A tal proposito mi sovviene quanto dichiarato dall’avvocata ◆◆◆ nella Memoria ex art. 320 c.p.c., dd. 23.02.2010:
«Ad ogni buon conto, è doveroso rilevare che dalle difese della convenuta sembra di poter comprendere che la stessa ritenga non soddisfacente l’attività esplicata dal dott. B. da un lato perché le sue richieste non sono state seguite dal medesimo, e dall’altro perché le sue ASPETTATIVE RISARCITORIE non sono state pienamente soddisfatte. […] si ricorda, per puro tuziorismo difensivo, che il professionista, accettando l’incarico, assume l’impegno di prestare la propria opera intellettuale al fine di raggiungere il risultato sperato, non assume l’impegno di conseguirlo».
Replico.
Le mie «aspettative risarcitorie» sono ragionevoli in quanto fondate su inoppugnabili documenti e formulate richiamando:
- il rispetto dei diritti civili,
- il riconoscimento delle necessità vitali, puntualmente accertate e dimostrate,
- la corretta quantificazione dell’indennizzo relativo ai danni fisici, morali, sociali, patrimoniali conseguenti al sinistro stradale di cui non ho colpa alcuna.
Non solo. Mi preme formulare un’ulteriore obiezione sottolineando che il dott. E.B., assumendosi consapevolmente l’impegno di prestare la propria opera intellettuale ma – nel contempo – NON assumendosi l’impegno di conseguire un risultato positivo (“risultato” nel mio caso prevedibile e attuabile!), aveva l’obbligo deontologico di precisare questo fondamentale concetto al momento dell’accettazione dell’incarico, e trasmetterlo per iscritto sia all’avvocata *** (che gli ha conferito il mandato a mia totale insaputa), sia, e soprattutto, a me quale diretta interessata.
Ancor di più. Il dott. B. e l’avvocata *** avrebbero dovuto lasciare libero spazio professionale a coloro i quali si erano impegnati a conseguire quel «risultato sperato», volendo offrire a me (vittima innocente e pluridanneggiata) ciò che era giustificato dal Codice civile e dall’E.B.M. (Evidence Based Medicine).
Mi riferisco ai professori …. (medico legale), …. (psicotraumatologo), …. (vittimologo forense e criminologo) che, molto prima dell’espletamento della ctu, si erano adoperati a conoscere approfonditamente il mio caso clinico ed esistenziale senza, peraltro, pretendere da me neppure un centesimo, sapendo che stavo vivendo grazie alla generosità di terze persone (carità umana).
Giunti a questo punto, ritengo indispensabile far sì che l’avvocata *** esponga e chiarisca la vera ragione per cui ha estromesso dalla ctu i sopra menzionati professionisti senza prima darmene contezza.
A chi ha portato vantaggio detta “forzata esclusione”?
I fatti indicano che il 26.11.2007 (data in cui si è svolta la prima riunione del Collegio peritale per l’espletamento della ctu), il CTP dott. B. non solo nulla conosceva del mio caso, ma non si era neppure premurato di conoscerlo! Nonostante l’effettiva inadempienza e noncuranza, ha preteso un immediato copioso anticipo monetario e poi si è attivato (causa r.g.n. 166/09c) per il pagamento forzoso delle competenze a fronte di un lavoro definito eccellente dal suo legale ◆◆◆, ma che eccellente non lo è stato per niente. Quale professionista si presenterebbe in causa senza informarsi minimamente sul caso che deve trattare?
All’interno delle mie argomentazioni, con la forza indiscutibile dell’obiettività cartacea e di altre fonti oggettive attendibili, ho provato che il dott. E.B. non ha «conseguito il risultato sperato» dalla danneggiata e, ancor peggio, non si è neppure impegnato per conseguirlo.
Basta leggere le micro-asserzioni relazionali dal carattere menzognero e assiomatico per rendersi conto che il CTP non ha fatto ciò che era doveroso lui facesse in sede peritale.
Agli atti è presente una sola breve missiva, datata 21.04.2008, in cui afferma di concordare pienamente con il parere tecnico del CTU che combacia esattamente con quello espresso dalle mie controparti, responsabili del risarcimento danni da sinistro stradale, e che mi nega gran parte dell’equo indennizzo.
A queste poche righe (10 in tutto) ne ha aggiunte altre otto nell’ambito delle quali successivamente l’avvocato ƱƱƱ ha rilevato una dichiarazione dagli «EVIDENTI CONNOTATI DIFFAMATORI» rivolti alla mia persona (cfr. Memoria autorizzata, dd. 26.02.2010).
Questa è l’effettiva attività svolta dal consulente tecnico dott. B.
Per dare dimostrazione di ciò che il CTP dott. B. aveva il dovere di produrre durante la ctu, invito a consultare il fascicolo “Compendio in forma schematica” (a disposizione di chi gradisce verificare con attenzione gli elementi probatori) da me stilato con la supervisione di esperti del settore i quali hanno giudicato pregevole la chiarezza dei dati oggettivi e della realtà fattuale ivi riportati e comparati.
Concludo dicendo che il sinistro stradale mi ha cagionato la disabilità fisica, non auspicabile.
Tuttavia, con il passare del tempo, ho scoperto che esistono persone disabili alla correttezza, al rispetto, alla sensibilità umana, …. del tutto sani nel corpo, ma non nel cuore.