DISQUISIZIONI: “… caso complesso” (seconda parte)

Nella missiva di data 27.11.2007 il dott. E. B. scrive all’avv. *** CIÒ CHE A ME È STATO da loro CELATO per lungo tempo:
“… il caso si presenta estremamente complesso”.
Mi chiedo: il medico legale B.si è accorto SOLO il 26.11.2007, ovvero durante lo svolgersi della prima riunione collegiale (ctu), che il mio caso, a suo dire (!!), era complesso? Poiché detto dottore sostiene di aver studiato approfonditamente tutta la mia documentazione prima del 26.11.2007, perché NON mi ha contattata prima di tale data per esplicitarmi le sue INSICUREZZE e le sue incapacità? Perché l’avv. *** NON mi ha informata – prima della ctu – che il medico legale di sua fiducia, nominato a mia insaputa, reputava il caso “estremamente complesso”? … e, soprattutto, PER QUALI RAGIONI il mio caso era stato valutato – a suo univoco parere – estremamente complesso?
Anche se volessimo ipotizzare che il dott. B. abbia rilevato in tempo debito una esagerata complessità nella trattazione del mio caso, a questo punto non ci si potrebbe esimere dal formulare questa domanda: PERCHÉ NON ha rifiutato l’incarico? prima della ctu? … e PER QUALE RAGIONE l’avvocata *** ha estromesso il Professore …. (sostituendolo con il dott. B.) il quale aveva ben chiara la questione clinica e giudiziaria, reputandola semplice e pluridocumentata in senso temporale e tematico?
Queste riflessioni portano direttamente alla luce la volontà della ***, mio patrocinatore, di arrecarmi nocumento, si ipotizza (tenendo conto della consequenzialità logico – concreta degli eventi) al fine di soddisfare i precisi ed inequivocabili INTENTI (cfr. memorie e perizie) formulati dalla Compagnia di Assicurazioni e dai signori … …, mie controparti, responsabili dell’indennizzo.
L’aver definito il mio caso “estremamente complesso” (senza produrre appropriate motivazioni in merito) è una dichiarazione pesantemente NON RISPONDENTE AL VERO che è stata inserita con il preciso scopo di giustificare, seppur apparentemente, il mancato equo risarcimento. Inoltre, secondo il parere di alcuni legali esterni al contenzioso, l’aggettivo “complesso” è stato usato per richiamare in sordina il potentissimo art. 2236 c.c. che così recita:
“Art. 2236 Responsabilità del prestatore d’opera.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Detti legali hanno poi aggiunto che l’INEFFICIENZA e le SCELTE oltremodo ANOMALE e INIDONEE effettuate da un patrocinatore, nella maggior parte dei casi, stanno alla base della correità.
L’avvocata *** e il dott. B. non hanno mai accettato le critiche oggettive che evidenziavano il loro infedele patrocinio: chiedo mi forniscano, perlomeno, UN motivo per lodarli…
A mio avviso, non servono altre riflessioni scritte per comprendere la gravezza del NOCUMENTO arrecatomi dall’avvocata *** e dal dott. B. con l’applicazione di una ben studiata strategia, volta all’eliminazione della mite Ortis Luigina, ritenuta persona assai scomoda perché ha tentato strenuamente di far valere e valutare verità scomode al potere definitosi “intoccabile”.
La catena e i vari anelli della complicità sono un problema sommerso, pare volutamente tenuto celato nonostante le evidenze oggettive e documentali.
Il 16 dicembre 2010 un legale mi disse all’uscita dell’udienza appena celebratasi:
“Nessuno è mai riuscito a dimostrare la complicità, vuole forse riuscirci lei?
Queste parole si sono stampate nella mia mente, e non si cancelleranno mai… Dopo 17 anni di supplizio infernale ho compreso che “l’abito non fa il monaco”.
Oltre alla salute, soggetti ben noti hanno fiaccato e distrutto persino la mia dignità (cfr. ARTICOLO 1 CARTA 12 dicembre 2007 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sostituita a decorrere dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona).