DISQUISIZIONI: “elementi fondanti” (prima parte)

Pregiati sostenitori,
ho deciso di entrare nel merito delle mie questioni giudiziarie presentando alla
Vostra attenzione alcuni aggiornamenti che richiamano a gran voce l’ARTICOLO 54 della
Costituzione italiana, che così recita «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina e onore».
Per pura chiarezza (visti gli ingarbugliamenti occorsi) mi permetto di precisare che in questo
aggiornamento e nei successivi quattro farò riferimento
- alla causa civile r.g.n. 166/2009c, promossa dal dott. B. con il patrocinio dell’avvocata ◆◆◆
per «ottenere il pagamento del compenso per l’attività svolta» in qualità di Consulente
Tecnico di Parte (CTP) nel procedimento R.G. 3011/2006,
- alla causa civile R.G. 3011/2006, promossa dalla scrivente al fine di ottenere il risarcimento
dei danni provocati dal sinistro stradale occorso in data 04.06.2002; in detto procedimento il
dott. B. è stato nominato CTP, a mia insaputa, dall’allora mia patrocinatrice avvocata ***.
Entro nel vivo dell’argomento.
Per le ragioni che ho già esposto in alcuni precedenti aggiornamenti, ritengo fondata la convinzione che agli atti NON siano presenti gli elementi utili a valutare la congruità degli onorari di cui l’azione forzata (causa r.g.n. 166/2009c) chiedeva il pagamento.
Ad ogni buon conto, sottolineo di concordare pienamente su un concetto fondamentale presente nella “Memoria ex art. 320 c.p.c.” (depositata dalla mia controparte nell’udienza del 23 marzo 2010) in cui l’avvocata ◆◆◆ sosteneva:
“In particolare, lo scrivente patrocinio ritiene di primaria importanza mantenere l’attenzione
della discussione sugli elementi fondanti la richiesta oggetto del presente giudizio: il pagamento del compenso del dott. B. per l’attività svolta”.
Nei prossimi aggiornamenti darò prova del fatto che «gli elementi fondanti la richiesta» di pagamento del compenso al dott. B. per la (presunta) «attività svolta» sono stati dati per scontati a priori ma non sono stati prodotti in giudizio, mentre risulta chiarissima la formulazione del «thema decidendum», ossia dell’oggetto per cui ha instaurato il
procedimento civile contro la mia persona.
Dimostrerò che il dott. B. ha preteso denaro per attività che non ha compiuto diligentemente, e che consapevolmente non si è neppure premurato di svolgere per ottemperare il ruolo di medico legale (Consulente Tecnico di Parte) e per quantificare in modo corretto l’entità delle lesioni da me riportate nell’evento traumatico (occorso in data 4 giugno 2002).
Fin dall’Atto di citazione (dd. 6 luglio 2009) l’avvocata ◆◆◆ ha dato per certa la buona tutela del suo assistito dott. B., ma si è scordata di presentare alla G.d.P. (Giudice di Pace) gli elementi probatori concreti che confutassero l’oggettiva sua inefficienza in sede di ctu (causa RG 3011/06).
La ◆◆◆ si è limitata a produrre un assioma dogmatico, benché in apparenza risulti assai convincente:
“Due ordini di ragioni impongono al dott. B. di non poter accettare la somma offerta se non a titolo di acconto sul maggior importo dovuto. In primis, per il contenuto e la qualità dell’attività svolta dal professionista, l’importo de quo pare palesemente contrastare sia con l’importanza dell’opera stessa, con particolare riferimento alla complessità del caso di
specie, che con il decorso della professione di medico svolta dal dott. B.”.
Domando: quale preziosa e rilevante attività ha svolto il CTP dott. B. se l’esito del suo operato (quantità, qualità e complessità del lavoro svolto) è il mancato riconoscimento dei reali danni che ho subito/riportato nel sinistro stradale e la negazione del risarcimento per necessità vitali (cure, servizi di assistenza e di accompagnamento)??
Sarebbe cosa buona e giusta se, perlomeno ora, il dott. B. specificasse e argomentasse per iscritto «il contenuto e la qualità dell’attività svolta» perché i documenti allegati in causa (r.g.n. 166/2009c) manifestano esclusivamente un’azione di messaggero acritico la cui attività è consistita nel riferire superficialmente e molto succintamente ciò che gli altri componenti il collegio peritale (ctu) avevano deciso, confermandone il parere valutativo.
Quindi, senza ironia, faccio i complimenti all’avvocata ◆◆◆ per aver manifestato una così sperticata audacia nell’elogiare l’ineccepibilità dell’operato del suo assistito (dott. B.) ben sapendo che i documenti e i fatti evidenziano il contrario.
Quanto esposto suggerisce alcune importanti domande alle quali dovrebbero seguire altrettante rigorose e accurate risposte.
Ci si chiede: quali sono, nei dettagli, gli argomenti su cui il CTP dott. B. ha imperniato la discussione individuale durante le riunioni collegiali considerato che nulla ha prodotto agli atti (al di là della mezza paginetta datata 21.04.2008) e che a me non ha mai fornito informazioni chiare ed esaustive?
Qual è il “CONTENUTO” delle analisi, delle disquisizioni e delle osservazioni che il CTP ha trattato durante lo svolgersi della ctu?
Perché non ha mai specificato i temi dibattuti e perché non ha mai dato prova scritta di averli accuratamente sviluppati?
Dove sono le sue relazioni esaustive?
I paradigmi astratti e l’autoreferenzialità gratuita non bastano più!
In modo indefinito l’avvocata ◆◆◆ pone in rilievo «la qualità dell’attività svolta dal professionista… con particolare riferimento alla COMPLESSITÀ del caso di specie».
Atteso che il dott. B. non ha mai fornito adeguate spiegazioni riguardo ciò che definisce «complessità del caso», penso sia arrivato il momento idoneo affinché motivi e argomenti diligentemente il suo personale parere che, comunque, non coincide né con l’opinione, né con il giudizio tecnico fornito dai numerosi medici specialisti che mi hanno seguita negli anni per indicarmi le cure più appropriate al «caso di specie».
Certo è che, non essendo in possesso dei documenti medici e delle risultanze strumentali, non essendosi premurato di incontrarmi prima della ctu e nemmeno di visitarmi successivamente, non avendo voluto ascoltare la testimonianza attinente al mio vissuto e al radicale
cambiamento di vita dopo il sinistro, una domanda sorge spontanea: il CTP dott. B. come poteva discutere e valutare correttamente il mio caso clinico?
Fare riferimento al nulla e trarre dal nulla conclusioni è davvero un azzardo! Quindi, «il caso di specie» può apparire «complesso», senza che lo sia realmente, solo perché il professionista non si è attivato a conoscere il caso clinico da trattare.
In sede di giudizio, io avevo bisogno di un difensore, non di un messaggero svogliato, negligente e acritico che poi pretendesse denaro per una simile «attività»!
Chiedo troppo?