Message aux signatairesInvoco il Diritto alla Vita !

SPESE

Luigina OrtisItalie
26 févr. 2019

Quantificazione forfettaria minimale del risarcimento attinente alle cure, al servizio di assistenza e al servizio di accompagnamento con persona automunita, alle scarpe ortopediche con rialzo e plantari su misura – periodo compreso tra ottobre 2002 e febbraio 2018 –

SPECIFICA DEL PERIODO CONSIDERATO
Anno 2002: da ottobre a dicembre mesi 3
Anni dal 2003 al 2017 - = anni 15 mesi 180
Anno 2018: da gennaio a febbraio mesi 2
IN TOTALE: da ottobre 2002 a febbraio 2018 mesi 185

PERTANTO L’IMPORTO TOTALE RISULTA ESSERE:
€ 4.000,00 mensili X mesi 185 = € 740.000,00 

Per ciò che concerne il risarcimento delle spese relative alle cure prescritte dagli specialisti, al servizio di assistenza per le attività quotidiane, al servizio di accompagnamento con persona automunita e alle scarpe ortopediche con rialzo (dx) e plantari su misura, la LEGISLAZIONE italiana afferma che:

«al danneggiato viene concessa la possibilità di richiedere la valutazione equitativa nel caso in cui sia impossibile provare l’importo esatto, se non in via generica, ovvero quando, a causa del NOTEVOLE QUANTITATIVO DI SPESE, la prova in questione risulti disagevole o eccessivamente onerosa».

E poi:

«Al danneggiato spettano, ovviamente, anche le spese mediche future (cure, protesi, assistenza, …).
Per la loro liquidazione e quantificazione valgono i tranci generali in tema di DANNO FUTURO, per cui la risarcibilità è strettamente connessa alla certezza, seppur relativa, del loro verificarsi, fondata su di una PREVISIONE attendibile elaborata sulla base di un giudizio prognostico».

All’interno dell’elaborato peritale datato 18.09.2006 i professionisti che la sottoscrivono (dott. … – medico legale, prof. ... – psicologo forense e vittimologo, dott.ssa … – psicologa clinico forense, prof. ... – psicotraumatologo) affermano:

«[…] Per quanto attiene alle spese di cura è necessario specificare e introdurre le attività varie di natura fisica (fisioterapica) che sono oggi e saranno nel tempo indispensabili al mantenimento della salute.
A tutto ciò occorre prevedere l’accompagnamento di una persona che la possa alleviare nella cura della casa e le consenta di effettuare gli spostamenti necessari per mantenere una qualità di vita accettabile e dignitosa.
NON è certo il frutto di una scelta esistenziale ciò che obbliga la Sig.ra Ortis a chiedere semplicemente ciò che prima dell’incidente le permetteva di mantenere uno stile normale e gradevole di vita. Ciò a cui si punta infatti è il ripristino di una normalità. Per far ciò si prevede complessivamente una COSTANTE DI CURA che le possa garantire l’affrontamento di una SOMMA DI SPESA equivalente a circa 4.000,00 Euro al mese».

Rilevante è la valutazione rilasciata dal dott. …. nell’ambito della perizia medico legale di data 26.04.2010 in cui detto professionista valuta l’inabilità temporanea in 4 mesi di totale e 36 mesi di parziale al 50% per “l’accertato lento recupero in regime costante di terapie fisiche fino ad un quadro di relativa stabilizzazione delle menomazioni. Tutti i vari specialisti che hanno avuto in cura la Ortis sono concordi nelle diagnosi delle menomazioni ormai accertate conseguenti all’incidente del 4 giugno 2002 e nel sostenere che siano necessarie terapie e cure quotidiane per poter in qualche modo mantenere uno stato di equilibrio delle sue invalidità. Per la condizione fisica accertata la Ortis abbisogna di un aiuto costante non potendo la perizianda provvedere alla quotidianità e non essendo autonoma negli spostamenti. ... Su indicazione medica è stata costretta a sottoporsi a innumerevoli trattamenti riabilitativi e a cure costose che, proprio per la indicazione specialistica, devono essere risarciti. Le stesse cure che trovano una valida prescrizione e una necessaria futura esecuzione nel tentativo di stabilizzare la condizione di sofferenza della Ortis, dovranno essere comprese nella valutazione delle spese risarcibili. Le menomazioni fisiche accertate, caratterizzate dalla difficoltà a mantenere posizioni in ortostatismo ed anche la posizione seduta per un tempo prolungato, determinano l’impossibilità per la perizianda di svolgere la sua attività lavorativa di insegnante di musica e, tantomeno di insegnante di scuola primaria (attività svolte in precedenza). Tale condizione deve essere valutata per riconoscere alla Ortis una specifica incapacità lavorativa di un grado molto elevato se non totale”.
Preciso e sottolineo di non essere stata risarcita per ciò che mi spettava di diritto, né mi sono state rifuse (neppure un centesimo di Euro!) le spese che ho sostenuto per i servizi di accompagnamento, di assistenza e per le cure indispensabili alla mia sopravvivenza.
Gli avvocati xxx, *** e i medici legali di loro fiducia devono essere messi nella condizione di riparare i danni che mi hanno inflitto volontariamente.

Copier le lien
Facebook
WhatsApp
X
E-mail