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GAMBA ALLUNGATA

Luigina OrtisItaly
Feb 19, 2019

Cari lettori, desidero farvi conoscere come NON è stato trattato e come NON è stato correttamente valutato il DANNO ESTETICO E BIOLOGICO (causa civile di primo grado) connesso alla gamba sinistra allungata di cm. 3,5 in seguito all’operazione chirurgica avvenuta il 05/06/2002, giorno successivo all’incidente stradale

Compagnia di Assicurazione: “La signora Ortis […] si sente storpia” (Dott. …, perizia dd 19.07.2004). Non parlano del danno fisico.

CTU, dott. ###: Non RICONOSCE il danno biologico ed estetico in modo adeguato. Egli fa solo un breve accenno:”…la deambulazione avviene con una certa zoppia […] La Ortis porta un rialzo di cm. 3,5 all’arto inferiore destro”.
Il CTU non evidenzia che tale danno è dovuto ad uno sbaglio avvenuto durante l’operazione chirurgica al femore sinistro pluriframmentato e CONSEGUENTE all’incidente. 

Difesa dott. B. e avvocata ***, miei patrocinatori: Non fanno alcun cenno di codesto importante danno che risulta essere GRAVE per tutte le conseguenze che ne sono derivate al rachide in toto, al bacino, agli arti inferiori, al lavoro che svolgevo, all’aspetto estetico. Non hanno quantificato le spese per le scarpe con rialzo (€ 500,00 a paio) né quelle per le altre calzature (es. sandali estivi). Avevano a disposizione i preventivi, le prescrizioni specialistiche, le fatture delle spese da me sostenute per l’acquisto di sandali, ciabatte e scarpe primaverili. Per onestà, avevo fatto presente che un paio di scarpe all’anno mi veniva fornito dal Sistema Sanitario Nazionale.

Luigina Ortis: L’operazione chirurgica al femore (05.06.02) ha comportato l’allungamento della gamba sinistra di cm. 3,5.
IO SONO STORPIA
“Sentirmi storpia” si riferisce ad una condizione prettamente psicologico-emozionale.
Essere storpia ha una valenza fisica, quindi riscontrabile con gli occhi, con un metro (che ne misura la lunghezza) con il tatto e soprattutto con un po’ di intelligenza e rispetto.
“Il danno estetico è un danno all’integrità fisica, nel senso che la peggiora stabilmente, modificando le caratteristiche naturali e rendendo penosa psicologicamente (senza entrare nella patologia) l’immagine che ciascuno vorrebbe esternare verso gli altri” (Petti 2002).
“... lo sfregio permanente (lesione gravissima ai sensi dell’art. 583 c.p.)...: in sede penale tale nozione giurisprudenziale è più estesa, includendo anche il danno estetico da lesioni gravi (indebolimento permanente di un senso o di un organo). L’essere claudicante, il vedere male o poco, indubbiamente alterano l’armonia della persona, nel suo atteggiarsi esteriore... Effetti patrimoniali: il danno estetico può incidere sulla c.d. capacità lavorativa concorrenziale, limitando la capacità di espansione dell’individuo nel campo professionale, e dunque può essere danno plurioffensivo, con incidenza patrimoniale” (cfr. Cass., sent. N. 4956 del 1987; sent. 5033 del 1988).
Petti 2002
L’avvocato xxx e l’avvocata *** con i relativi medici legali di fiducia non hanno preso in considerazione questo danno. Hanno invece preteso il pagamento di parcelle (€ 32.000,00 il primo ed € 24.000,00 la seconda) per attività non diligenti, non corrette, non probe. Non soddisfatti, si sono poi impegnati per mandarmi in esecuzione immobiliare la casa di proprietà. Essi erano perfettamente consci che togliendomi la casa mi avrebbero tolto (indirettamente) anche la vita, … condizione in cui non servono le scarpe.
Ma non basta: i danni fisici, reali, visibili, in sede di ctu sono stati interpretati come mie paturnie psichiche.
Ho forse il potere e la capacità mentali di allungare la gamba? Allora potrei possedere anche la facoltà mentale di accorciare il mio arto inferiore sinistro per pareggiare la lunghezza con l’arto destro.

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