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MANIFESTO INASCOLTO

Luigina OrtisItaly
Nov 28, 2018

Ecco la seconda missiva fresca, fresca:

«Cisterna del Friuli, 04 ottobre 2018

OGGETTO: restituzione fascicoli – Segnalazione numero N. 352/2016.
Richiesta riapertura del caso a motivo di debite puntualizzazioni.

In riscontro alla seconda segnalazione sul medesimo tema, dd. 26 febbraio 2018, apprendo che il Consiglio di Disciplina non accoglie le mie legittime richieste.
L’ulteriore archiviazione è forse una provocazione calcolata?
Trattasi di una calma piatta, tesa a neutralizzare ogni forma di possibile chiarimento verace?
Non mi preme saperlo; dico solo che, quanto sopra espresso, è l’ipotesi formulata da esperti in comunicazione e sociologia rimasti attoniti di fronte al ripetersi della citata sintetica e indefinita risposta.
Infatti, il primo verdetto (sottoscritto dal Presidente del Consiglio in data 5 dicembre 2017) è stato così esplicitato: “In riscontro alla Sua dd. 21/07/17, ricevuto il 2 agosto u.s., si precisa che questo Consiglio non dispone dei fascicoli richiesti”.
Il secondo verdetto, recante la data 8 maggio 2018 (a firma del Presidente del Consiglio, Avvocato …), attesta: “Ribadisco che questo Consiglio Distrettuale di Disciplina non dispone, né ha mai avuto la disponibilità dei fascicoli RG 3011/06 Tribunale di Udine e RG 20/10 Corte d’Appello di Trieste”.
Questa premessa richiama un dato di fatto inconfutabile: neppure la scrivente dispone dei fascicoli menzionati in quanto il suo patrocinatore non si è premurato di restituirglieli.
La logica suggerisce che, nel caso in cui mi fossero stati resi, non avrei di certo disturbato nuovamente codesto Spettabile Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Mi attivo per l’ennesima volta con un solo e unico obiettivo: ottenere ciò che mi spetta di diritto e che finora mi è stato illegittimamente negato.
Qualcuno ha asserito che a volte è assai agevole, persino beffardo, commettere illeciti nell’assoluta certezza dell’impunità umana. Nel mio specifico caso, ciò è stato prima progettato e poi realizzato con estrema facilità dai diretti fautori (signori XXX e ƱƱƱ) in quanto professionisti facenti parte di uno status sociale elevato e, di conseguenza, detentori di un potere da loro stessi definito «INTOCCABILE».
Luigina Ortis, al contrario, è una semplice popolana, sicuramente dotata (così dicono gli esperti) di buon senso, di logica concreta, di rispetto per se stessa e per gli altri, di amore per la vita e la verità oggettiva. Quando Ella constata di essere ignorante in una definita sfera di conoscenze, prima di esternare un parere, si attiva per ottenere informazioni accurate e sicure.
L’UMILTà è un’ottima alleata.
Pur non volendo scivolare nell’offesa, giunti a questo punto mi vedo costretta a esprimermi in modo cristallino, manifesto e – volutamente – grezzo.
Posto che, come dimostrano i fatti, gli ESITI VALUTATIVI inerenti all’operato di alcuni miei patrocinatori sono stati fotocopiati l’uno con l’altro, pur nella diversità di qualcuno, è di tutta evidenza la necessità di ripristinare nell’immediatezza i più elementari criteri di equanimità, coerenza e giustizia.
Serve individuare e delineare nei dettagli il quadro generale della questione, in vista di un chiarimento definitivo ed esaustivo, da formulare e comunicare apportando le debite puntualizzazioni.
Io mi trovo in questa situazione nocumentosa e irrisolta perché il Consiglio di Disciplina ha archiviato la mia prima segnalazione, si presume, senza nulla verificare e senza dare ascolto alle mie argomentazioni logico-deduttive, formulate su base documentale.
A motivo della violazione dell’Art. 2235 c.c. e dell’Art. 33 del Codice Deontologico Forense, compiuta in piena consapevolezza dall’avvocato ƱƱƱ, chiedo che il Consiglio proceda, con un’accurata e leale valutazione dei dati reali, e compia quanto necessario affinché mi siano prontamente restituiti i fascicoli da chi li ha trattenuti illegittimamente.
È presto detto che, nel caso in cui a fondamento di un qualsiasi contrasto venga posta l’intenzione di creare un’atmosfera di comunicazione attiva e si manifesti la volontà di interagire correttamente, il problema risulterà di semplice soluzione. Se poi, similmente alla circostanza in oggetto, vengono evidenziati palesi contraddizioni e nascondimenti studiati ad arte, allora si presenta ineluttabile l’esigenza di apportare chiarezza sugli aspetti già declinati nelle precedenti mie segnalazioni e su quelli che espongo di seguito sulla base della reciprocità di rispetto.

- Nella missiva di data 24.02.2015 l’avvocato ƱƱƱ mi scrive: “… il fascicolo dell’avv. XXX devo restituirlo al Collega, che non mi ha autorizzato a consegnarlo direttamente a Lei.
Mi spiace ma devo attenermi a questa regola deontologica”.
Al Consiglio Distrettuale chiedo: qual’è la «regola deontologica» di cui fa vaga menzione l’avvocato ƱƱƱ?
Preciso che «il fascicolo» non era di proprietà «dell’avv. XXX» che mai è intervenuto nella causa civile RG 3011/06 Tribunale di Udine, avendo Egli soltanto presentato presso la Cancelleria del citato tribunale il Ricorso Introduttivo ex art. 3 Legge 102/06 (dd. 22.05.2006, che ha dato avvio alla causa civile sopra citata) definito, da chi ne ha le competenze, altamente deficitario e recante la firma a mio nome NON AUTENTICA sul mandato fiduciario.

- Quelle che l’avvocato ƱƱƱ definisce “CONTRODEDUZIONI” al contenuto della mia segnalazione e che produce all’attenzione del Consiglio di Disciplina, secondo il parere di alcuni tecnici del settore sono in realtà da intendersi come palese ammissione di colpevolezza a motivo della violazione dell’Art. 2235 c.c. e dell’Art. 33 del CDF.
Chiedo: com’è stato possibile che il citato Consiglio non si sia accorto di questa particolare evenienza su cui ha basato e con cui ha giustificato, tra l’altro, l’archiviazione della mia segnalazione? Trattasi di una decisione affrettata?

- Pare che il fascicolo inerente al procedimento RG 20/10 Corte d’Appello di Trieste sia dissolto nel nulla.
è importante che, dopo le annuali mie lecite domande di restituzione formulate sia verbalmente sia per iscritto, ora riceva un’esatta informazione sul quesito: l’avvocato ƱƱƱ ha consegnato il fascicolo dell’Appello al collega XXX? Mi si dia contezza di ciò che è realmente accaduto perché è mio diritto ottenere il fascicolo menzionato.

- Formulo un’ulteriore domanda: il copiosissimo “faldone giallo”, annesso al fascicolo di parte della causa di primo grado (RG 3011/06), è stato ceduto dall’avvocato ƱƱƱ al collega XXX?
Io nulla conosco in merito a questa sparizione.
Il faldone giallo non mi è mai stato restituito nonostante la rilevanza della documentazione ivi contenuta.
È stato forse trasferito presso lo studio legale del collega trevigiano attraverso l’intervento dell’avvocata KKK, ex domiciliataria, o di chi altro? Se fosse accaduto quanto descritto, chiedo mi venga fornita copia della procura speciale con cui il soggetto delegato è stato incaricato a commettere consapevolmente l’illecito.
Ritengo sia necessaria una buona dose di temerarietà a rappresentare la legge e, nel contempo, a violarla! Nell’ambito della mia vicenda pare sia stato possibile anche l’impossibile.

- E poi, una larga porzione del fascicolo di parte (avente la copertina di colore grigio) attinente alla causa di primo grado (RG 3011/06) che fine ha fatto? L’avvocato ƱƱƱ ha consegnato il fascicolo completo all’avv. XXX? Oppure ne ha consegnato soltanto una minima frazione? O un solo frammento?
Tenendo in debita considerazione quanto mi ha riferito l’avvocato XXX, ritengo sia necessario e importante che io ottenga da codesto Consiglio Disciplinare una risposta precisa e dettagliata, solo così potrà emergere la veridicità di quanto oggettivamente occorso.

In data 12 febbraio 2016 l’avvocato XXX mi scrive:
“In riferimento alle istruzioni da me impartite all’avvocato ƱƱƱ di non restituirle il fascicolo di parte brevi manu ma di attivarsi per il recupero dello stesso presso il mio studio, preciso che il relativo dossier è rientrato nella mia disponibilità solamente nel gennaio del corrente anno. […] Ho ritenuto opportuno curare personalmente la consegna […].
Quanto alla sottoscrizione, al momento del ritiro del fascicolo presso il mio Studio, preciso che la stessa è necessaria al fine di avere contezza che quanto le viene ora consegnato corrisponda esattamente a quanto contenuto materialmente nel fascicolo di parte.
Il fascicolo di parte in mio possesso e oggetto della riconsegna si compone dei documenti da n. 1 a n. 7 e n. 13, di cui all’elenco pagg. 18-19 ricorso introduttivo.
I documenti 8, 9, 10, 11 e 12, attesa la mole cospicua, erano raccolti in un fascicolatore oggetto di deposito, ad oggi non restituitomi.
Peraltro, l’avvocato ƱƱƱ mi ha riferito di averle consegnato in passato, su Sua richiesta, della documentazione attinente la causa in oggetto; verosimilmente trattasi proprio dei summenzionati documenti.
Diversamente – se così non fosse – questi ultimi potrebbero trovarsi negli Uffici Giudiziari avanti i quali è stata trattata la causa”.
Il XXX parla di consegna, riconsegna, documenti, mole cospicua, MA NON DEFINISCE LA REALTà DEI FATTI e DEI MISFATTI legati ad articolate dinamiche in ragione del rapporto di colleganza.
Mi permetto di fare anch’io una precisazione.
Nel corso degli anni ho ampiamente dimostrato le azioni attraverso cui l’avv. XXX ha reso manifesta la personale e sopraffina Sua abilità nella mistificazione e nella contraffazione del vero oggettivo; ho anche provato inconfutabilmente la gravità del nocumento arrecatomi dal medesimo professionista con la concretizzazione di plurimi patrocini infedeli, magistralmente mimetizzati tramite artifizi fuorvianti e tramite l’uso improprio di posizione dominante.
L’avv. ƱƱƱ ne era a conoscenza; non doveva agevolare le manipolazioni inique del collega ma tutelare la sua assistita. Pare, invece, si sia addirittura sottomesso e piegato alle «ISTRUZIONI IMPARTITE» dal Suo pari.
Le due ultime frasi (sopra riferite), formulate dal signor XXX nella missiva di data 12.02.2016, presentano un contenuto furbescamente contraddittorio, volto a creare confusione. Suscitano altresì il dubbio sulla veridicità delle parole riferitegli, a suo dire, dal collega ƱƱƱ.
Ma non solo. Poiché l’avv. ƱƱƱ non mi ha mai consegnato “documentazione attinente alla causa in oggetto” e mai ha ammesso o dichiarato di averlo fatto, è del tutto evidente che l’avv. XXX abbia mentito al mero scopo di scagionarsi dagli illeciti compiuti e scaricare sulla mia persona responsabilità che non ho, neppure minimamente, contribuito a creare.
Sorge spontaneo un ulteriore quesito: per quale logica ragione avrei richiesto all’avv. ƱƱƱ la restituzione – stante l’ipotesi del collega trevigiano – di una sola parte dei documenti presenti nel fascicolo di primo grado?
La linea strategica, adottata dal XXX, è sostanzialmente mossa dalla vaghezza, dall’astrattaggine, dall’avveduta scaltrezza, da un’intrigante manipolazione. In sintesi, non sta in piedi e fa acqua in ogni dove, ma è ben congegnata e astutamente formulata per danneggiare ancor di più e zittire definitivamente la popolana Luigina Ortis.
È ormai certo che l’avv. ƱƱƱ abbia trattenuto i fascicoli: l’illecito compiuto in totale volontarietà è confermato dalle date riportate nelle missive che ho sopra citato, quella datata 24.02.2015 sottoscritta dallo stesso ƱƱƱ e quella datata 12.02.2016 sottoscritta dall’avv. XXX. Il tempo (un anno) è testimone e rappresenta un riscontro imparziale della violazione dell’Art. 2235 c.c. e dell’Art. 33 del CDF. A Ciò vanno sommate tutte le rilevanti prove che ho fornito e declinato all’interno delle precedenti segnalazioni.
Ritengo necessario venga definito l’iter compiuto dai fascicoli che non mi sono stati restituiti.
Infatti, l’avv. XXX mi ha consegnato solo una ridottissima fetta di documentazione (causa di primo grado) rispetto a quella che gli avevo affidato per la formulazione della richiesta risarcitoria (sinistro stradale 04.06.2002).
L’elenco di ciò che mi è stato reso lo avevo in precedenza messo a disposizione del Consiglio di Disciplina che, pertanto, poteva facilmente verificare la veridicità delle mie dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento non fosse stato ancora effettuato, invito a compierlo.
Rilevante peso ricopre la conoscenza dell’ELENCO (dettagliato) attinente ai documenti consegnati dall’avv. ƱƱƱ al collega XXX.
Affinché detto elenco (mai prodotto!) assuma consistenza probatoria va comparato con quello sottoscritto dall’avv. XXX al momento della consegna della documentazione fornita alla persona da me delegata per iscritto con apposita procura e munita di documento di riconoscimento (come richiesto dal signor XXX).
Chiedo che l’avv. ƱƱƱ fornisca al Consiglio di Disciplina e anche alla scrivente Luigina Ortis l’ELENCO di ciò che ha ceduto al collega XXX: con questa modalità è possibile circostanziare dati significativi, tesi alla definizione del vero oggettivo.
A tutt’oggi non mi ha nemmeno informata della DATA precisa in cui è avvenuta la consegna al XXX, o a chi per lui.
Mi sembra utile ricordare e sottolineare che solo nel mare delle imprecisioni ci possono agevolmente sguazzare le mendacità, gli inganni e i compiacimenti.
In sintesi chiedo:

- dove si trovano i miei documenti?
- E i fascicoli di primo e di secondo grado di giudizio che fine hanno fatto?
- Perché il Consiglio di Disciplina resta inerte di fronte ai citati illeciti, dimostrati e specificati senza ombra di dubbio?
- A cosa serve l’esposizione del Codice Deontologico Forense se poi non viene rispettato da alcuni professionisti nell’assoluta certezza dell’impunità?

È arrivato il momento più idoneo affinché coloro i quali mi hanno danneggiata e vituperata con metodi biechi (cfr. scredito, menzogne, persecuzione sociale e giudiziaria) siano posti nella condizione di riparare gli illeciti compiuti dolosamente.
A mali estremi, estremi rimedi: la ragionevolezza e la prudenza ci devono guidare verso una giustizia imparziale e completa perché, come sosteneva Sant’Agostino (sommo avvocato e professore ufficiale dell’Impero Romano), «ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE AUTEM DIABOLICUM».
I circoli viziosi vanno spezzati.
Distinti saluti».

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