
Cordiali amici, sagaci lettori,
tutti siamo direttamente coinvolti e interessati a quanto viene dichiarato dagli Articoli 1, 3 e 13 della Costituzione Italiana, che così recitano: “L’Italia è una Repubblica democratica […]. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […]. La libertà personale è inviolabile”.
Tanto premesso per motivare i prossimi tre aggiornamenti, freschi freschi perché attinenti alle missive di data 2, 4 e 17 ottobre 2018 che ho inoltrato all’attenzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina, rappresentanti due regioni italiane.
Cari sostenitori, ho stringente necessità della Vostra solidarietà per supportare l’auspicato radicale cambiamento: sostituire l’alterazione e/o la non applicazione delle più comuni regole civili con l’effettivo esercizio e l’equa osservazione delle norme deontologiche e costituzionali.
Attraverso la lettura degli eventi occorsi siamo in grado di verificare come l’inerzia di fronte al male può tradursi in silente favoritismo.
Riporto per intero le missive affinché la situazione sia pienamente comprensibile. GRAZIE INFINITE per la vicinanza.
«Cisterna del Friuli, 02 ottobre 2018
OGGETTO: archiviazione Segnalazione numero n. 187/2017.
Motivazioni per la richiesta della riapertura del caso a carico dell’avvocata *** e dell’avvocata ♦♦♦.
In riscontro alla segnalazione in oggetto, il Consiglio di Disciplina, con raccomandata di data 10 agosto 2018, mi comunica che in data 14 dicembre 2017 “ha deliberato l’archiviazione della segnalazione in oggetto atteso che si tratta di fatti già oggetto di esposti presentati al COA di … ed archiviati e che comunque qualsivoglia ipotetico illecito sarebbe prescritto stante la risalenza dei fatti”.
Pur non volendo scivolare nell’offesa, a questo punto mi vedo costretta a esprimermi in modo cristallino e manifesto.
Vista la gravità della situazione venutasi a creare a seguito della stratificazione di illeciti dimostrati ma non riconosciuti o ignorati, espongo quanto segue.
Presentando la segnalazione di data 5 luglio 2017, sottoponevo a revisione del Consiglio di Disciplina il gravissimo errore di valutazione compiuto dal COA di … attraverso l’archiviazione dei miei precedenti esposti (2008 – 2009) a carico dell’avvocata ***: l’esito comunicatomi nell’agosto 2018 evidenzia che il Consiglio Distrettuale di Disciplina basa l’odierna archiviazione facendo leva proprio sulle non giustificate archiviazioni, precedentemente effettuate dal COA di …, ovvero su ciò che ho puntualmente contestato (fornendo prove inconfutabili, totalmente trascurate dal medesimo Consiglio) in ragione della cui situazione chiedevo la riapertura del caso.
Trattasi di paradosso?
Per ipotesi, pare sia successo un fatto similare, paragonabile a questo: è come se un Giudice, venuto a conoscenza dei reati commessi da un soggetto, lo scagionasse richiamandosi (genericamente e con faciloneria) ai medesimi reati concretamente dimostrati, a motivo dei quali dovrebbe invece condannarlo.
Si ripresenta l’ormai solita «risonanza»: nel caso in cui il primo Consiglio coinvolto si premuri ad archiviare erroneamente e frettolosamente una segnalazione, a valanga poi viene archiviata ogni altra successiva segnalazione (senza che nulla sia stato prima verificato, e/o approfondito) da parte di coloro i quali hanno il compito di vigilare sui sottoposti.
Questa è la linea adottata negli anni e l’esperienza che ho vissuto «IN PROGRESSIONE».
La progressione, in ambito musicale, è un procedimento compositivo per cui una stessa formula (melodica, armonica, contrappuntistica) viene ripetuta più volte partendo da note diverse. La progressione si dice “monotonale” o “modulante” a seconda che la formula si ripeta sui gradi di un’unica scala o su gradi di scale di differente tonalità.
Mi sembra che l’esempio comparativo sia efficace.
Ai Consigli citati mi sono rivolta con fiducia, rispetto e ragionevolezza; purtroppo il risultato ottenuto non è stato confacente né proporzionale alla mia deferenza.
L’archiviazione mi lascia col danno e la beffa.
Si tratta di un’ulteriore conferma del fatto che la diseguaglianza sociale – nel mio specifico caso – non è solo una percezione ma un’aggravante della violazione dei diritti e degli interessi giurisprudenziali protetti (compresi l’onore e la dignità sociale, Articoli 2 – 3 – 15 – 29 Costituzione).
Per formulare risposte corrette è fondamentale raccogliere dati esatti, ecco perché mi sono impegnata a presentare a codesto Consiglio elementi congruenti e inconfutabili, azione compiuta in precedenza e in tempo debito anche nei riguardi del COA di …, sul cui operato ha il dovere di vigilare proprio il Consiglio Distrettuale di Disciplina. Contavo sull’affidabilità delle indagini e delle ispezioni oggettive.
Poiché era necessario, desideravo riuscissero a collegare il rapporto CAUSA-EFFETTO nell’ambito degli eventi occorsi.
Da chi ne ha le competenze è stato dichiarato: «L’ESITO ESTIMATIVO deve avere radici e radici nel concreto, perché altrimenti corre il rischio di sviluppare una riflessione liquida che si vaporizza e fa deviare il giudizio dalla saggezza pratica» (Convegno “Rosario Livatino: diritto, etica, fede” – Roma 18 settembre 2015).
Tanto premesso per affermare che, a mio parere, la verifica dell’applicazione del Codice Deontologico Forense non dovrebbe accettare scorciatoie di alcun tipo e, poiché resta da chiarire un mistero, Vi chiedo:
- per quale ragione il COA di … non mi ha informata delle avvenute archiviazioni?
- Perché ha accettato aprioristicamente e incondizionatamente il contenuto della Relazione di data 16 marzo 2009, prodotta dall’avvocata *** all’avvocato … (rappresentante sia del COA che del Consiglio di Disciplina), senza prima effettuare i doverosi confronti e gli opportuni accertamenti? … e senza minimamente considerare gli elementi probatori messi a disposizione dalla scrivente Luigina Ortis?
- Perché il COA di … non ha invitato l’avvocata *** a fornire per iscritto risposte esaustive attinenti alle domande da me formulate con accuratezza, rigore e logica nell’esposto datato 25 ottobre 2008? Tali risposte avrebbero fornito la prova concreta e imparziale del fatto che l’avvocato ha posto in essere atti contrari all’interesse della propria assistita con conseguente rilevante disdoro per la classe forense.
Vista l’archiviazione, è indispensabile che le citate risposte vengano esibite subitamente e mi sia consegnata copia senza perdere tempo.
- Su quali argomentazioni si fondano le archiviazioni formulate dal COA di …? Avendo io dimostrato che l’avvocata *** NON ha esercitato “l’attività professionale con lealtà, correttezza, probità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa…” (Art. 9 del CDF), è innegabile che il COA sopra citato abbia fornito UN RESPONSO ERRATO AD UN PROBLEMA REALE DI VITALE IMPORTANZA (a cui si devono aggiungere le conseguenze negative che si sono successivamente riversate sulla mia persona in ambito sociale). È necessario che io conosca, celermente, le argomentazioni sopra menzionate al fine di analizzare le valutazioni nel merito e nella concretezza dei dati. In un occhio di COLLABORAZIONE PARITETICA, spero di essere ascoltata.
Diffido della lettura frettolosa e superficiale degli elementi probatori, dell’assenza di comparazioni mirate, della carenza di deduzioni logiche basate sulla correlazione e sui riscontri documentali perché, così facendo, la posizione dell’avvocato infedele viene corroborata da un alone di forza e da un’aura di impunibilità generati e supportati dall’autoreferenzialità gratuita.
Tenendo in debito conto che la risposta al quesito che esporrò subitamente presuppone un’esposizione piuttosto articolata e che la violazione di vari articoli del CDF unitamente ad alcune regole stabilite dalla legittima potestà legislativa risulta prescritta solo a livello penale, non civile (!), chiedo che detti illeciti vengano definiti in forma scritta dai due Consigli (COA di … e Consiglio Distrettuale di Disciplina) affinché io possa mondarmi dallo spietato e ignominioso scredito con cui sono stata lordata e attraverso il quale l’avvocata *** è riuscita a distogliere l’attenzione dall’infedele patrocinio (da lei stessa attuato con dolo) che ha indubbiamente favorito le mie controparti, responsabili dell’indennizzo (sinistro stradale 04.06.2002).
Poiché la verità attendibile risulta immersa nelle acque stagnanti del non ascolto, della disparità di trattamento, delle imprecisioni e inesattezze, dell’occultamento di una importante fetta dei dati di fatto e – per contro – nell’accoglimento della versione parziale degli stessi, al fine di incoraggiare a commutare la staticità delle archiviazioni in probe verifiche, adeguate comparazioni, appropriate deduzioni logiche, condivido e faccio tesoro dell’assunto di ALDOUS HUXLEY (L’arte di vedere) secondo cui «la coscienza è possibile solo attraverso il cambiamento, il cambiamento è possibile solo con il movimento».
Mi affianco anche all’aforismo «MI MUOVO, QUINDI SONO» (HARUMI MURAKAMI, 1984) in contrapposizione all’espressione premonitrice a me indirizzata e proferita dall’avvocata *** in data 19.11.2008: “Sono in politica e nessuno mi tocca”.
A mio parere (e non solo!) l’archiviazione delle mie segnalazioni da parte del COA di … potrebbe ritenersi accettabile solo se detto Consiglio riuscisse a confutare punto su punto, in forma scritta e con elementi reali, le prove oggettive e documentali che ho prodotto alla Sua attenzione.
Gli illeciti, anzi, i gravissimi illeciti compiuti in piena consapevolezza dall’avvocata *** sono stati declinati con precisione e chiarezza all’interno delle mie trattazioni, frutto di un’accurata informazione ad ampio raggio.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina fa riferimento invece a «presunti illeciti» (10.08.2018): questo suggerisce che nulla di quanto da me presentato (otto fascicoli rilegati per argomenti) ed esposto rigorosamente sia stato vagliato o comparato con le dichiarazioni surrettizie, a volte palesemente contraddittorie, formulate dalla collega *** con l’intento di evitare un procedimento disciplinare e quindi sottrarsi all’applicazione di una giusta condanna a motivo dell’infedele patrocinio pluridimostrato e sotto gli occhi di tutti.
Facilmente si può ipotizzare che la posizione di potere dominante, di cui è ammantata la signora ***, abbia prevalso sull’ampia documentazione medico clinica, sulla logica degli avvenimenti, su alcuni articoli del codice civile e penale, sul vero concreto e tangibile, tutt’oggi esaminabili.
Non solo. Si è perso tempo fondamentale per procedere sulla strada della tanto auspicata giustizia super partes.
I dati di fatto indicano che non si può dubitare sulla volontarietà degli illeciti posti in esecuzione dall’avvocata ***, pertanto detti illeciti possono essere definiti «presunti» solo se non si considerano integralmente gli eventi occorsi e se l’atteggiamento dell’Autorità preposta all’accertamento cerca di scaricare nel passato (archiviazione COA …) ciò che è tuttora evidente, reale, documentato e provato nei dettagli.
L’oggettività non lascia spazio alla fuga e, poiché le CONSEGUENZE e gli EFFETTI DEGLI ILLECITI – compiuti dalla citata avvocata – sono tutt’oggi in atto sulla mia vita e sulla mia persona (quindi, NON SI SONO PRESCRITTI!!), addebito all’avvocata *** la responsabilità del – dimostrato – tentativo omicidiario mascherato di legittimità, da lei stessa profetizzato (19.11.2008) con la frase “Vedrà quello che le succede. Lei è già morta”. La ***, in quest’ultimo caso, si è rivelata coerente in quanto ha confermato di aver posto in essere una tutela e azioni fortemente nocumentose alla Sua assistita Luigina Ortis e di averla trascinata in uno stato di sofferenza indegno di un paese civile ma studiato ad arte per zittirla (cfr. movente) privandola di ogni bene mobile e immobile, della credibilità, dell’autodeterminazione, della libertà personale, dell’opportunità di curarsi.
Stante ai fatti occorsi, le citate considerazioni risultano essere intellettualmente oneste e lucide, oltre che provate nei minimi dettagli.
Nel momento in cui la vita è in serio pericolo capisci che il tempo è il bene più prezioso che hai e quindi ti rivolgi agli altri in modo diretto: io lo faccio per difendere il mio soffio vitale, dono sacro dell’Altissimo.
Sarò schietta e spedita.
Le azioni attuate e i comportamenti adottati nei miei confronti dall’avvocata *** si possono così riassumere:
- garanzie disattese
- infedele patrocinio a 360°, effettuato con indubitabile volontarietà
- minacce e ingiurie
- trattamenti umilianti e degradanti
- persecuzione giudiziaria con annesse false testimonianze di colleghi (uno dei quali ha sottaciuto in parte eventi che ben conosceva) e di un’amica militante in politica
- persecuzione sociale quale conseguenza dell’alterazione del vero fattuale e documentale (es. violazione del segreto d’ufficio)
- lesione dei “diritti inviolabili della persona”;
forzoso incanalamento in una condizione di vita disumana (a seguito del mancato equo risarcimento) che ha provocato:
- una “deregolazione degli equilibri metabolici ed endocrini capaci di portare a un generale peggioramento della salute”
- a cui è opportuno sommare una “diminuita integrazione sociale, la perdita di controllo sul proprio destino, il mancato riconoscimento del proprio ruolo sociale e professionale”.
«Il grado di autodeterminazione si rivela così un fattore psicosociale molto importante per la tutela della salute» (cfr. Sherman, 2012) e poi i «Fattori ambientali di varia natura possono infatti modificare l’espressione genica delle cellule alterando lo stato fisiologico di tessuti e organi. Le diseguaglianze sociali si traducono così in diseguaglianze di salute». (cfr. Genomica sociale, come la vita quotidiana può modificare il nostro DNA, 2018).
Per avvalorare quanto descritto faccio riferimento ai fascicoli precedentemente (luglio 2017) fatti pervenire con pacco celere alla sede del Consiglio di Disciplina di ….
Allego una breve ed esplicativa trattazione dal titolo “MANOVRA STRATEGICA”, riguardante le scelte e le azioni effettuate dall’avvocata *** in assonanza con il Collegio peritale (causa RG 3011/06) e le mie controparti (cfr. MOVENTE), a scapito dei miei diritti.
Desidero ricevere dall’avvocata *** ogni elemento utile che possa “giustificare”:
- la specifica della sua parcella (causa RG 3011/06)
- l’appropriazione indebita di denaro (cfr. sentenza n. 1580/08)
- il mancato pagamento delle competenze al CTP …, dalla stessa nominato a mia insaputa e contro il mio volere (cfr. sentenza di primo grado 1580/08, rifusione “spese di lite” in cui era compreso anche il compenso da versare al CTP sopra menzionato)
- la violazione del segreto d’ufficio, attuata con truce lucidità e con l’intento di depistare l’attenzione dalle sue scelte oltremodo anomale e dalle calcolate inadempienze, fortemente dannose per l’assistita Luigina Ortis.
È mio diritto pretendere chiarezza.
È dovere dell’Organo di vigilanza porre l’avvocata *** nelle condizioni di informare correttamente e in modo esaustivo la propria cliente, anche se a distanza di dieci anni.
Il tempo trascorso è la prova provata della totale mancanza di rispetto delle regole deontologiche e della lesione della dignità della mia persona.
E, il COA di … – in merito a quanto espresso – cosa ha fatto? A me risulta: NULLA di imparziale e TUTTO a univoco favore della collega ***.
L’esposto più volte citato (dd. 05 luglio 2017) al punto 3. aveva per «oggetto»:
“richiesta verifica e giudizio valutativo riguardanti la CREDIBILITà e l’INTENZIONALITà delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dall’avvocata ♦♦♦, collega di studio dell’avvocata ***, nell’ambito del proc. pen. R.G. DIB. N. 98/13; trattasi di simulazione di reato?”.
L’argomento che attiene all’avvocata ♦♦♦ non è stato archiviato. Men che meno è stata accennata una risposta in merito alla problematica da me comunicata con cura.
Quanto detto non è uno scherzo per eccesso di paradosso, trattasi invece di una pura e semplice constatazione. Infatti, il tema riguardante la falsa testimonianza e la coesione di azioni volte a salvare da giusta condanna la collega di studio *** non sono stati minimamente considerati. Tutto è passato inosservato benché il reato principale non sia ad oggi prescritto.
Ho contestato le testimonianze con la logica, le comparazioni documentali, il buon senso e l’arma dell’onestà e del rispetto: non mi è stato dato alcun ascolto.
Sorge spontaneo il ragionevole sospetto secondo cui l’esposto e le documentate mie argomentazioni, presentati al Consiglio di Disciplina, non siano stati analizzati, né esaminati, tantomeno approfonditi.
A questo punto mi preme sottolineare che io sono un essere umano come ogni componente del Consiglio, o di ogni altro Consiglio, e che reputo utile applicare il monito «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te».
Chiedo, pertanto, che le mie onorevoli domande vengano soddisfatte con le Vostre onorevoli risposte.
Chiedo, altresì, si svolga un incontro – in presenza del Consiglio di Disciplina – tra me (Luigina Ortis) e la signora *** per un confronto chiarificatore vis a vis. Nella medesima occasione, con l’ausilio dei documenti cartacei, sono in grado di spiegare a viva voce il gravissimo errore di valutazione compiuto dal COA di … con l’archiviazione dei miei esposti. Sono pronta a rispondere alle eventuali domande che il Consiglio vorrà formularmi benché i fatti e gli illeciti siano stati correttamente e puntualmente già dimostrati.
Preciso che, dopo previa consultazione con alcuni legali, ho inoltrato all’attenzione della signora *** – avvocato – una MISSIVA DI INTERRUZIONE PRESCRIZIONE (datata 21 agosto 2017, allegata) in cui contestavo l’opera professionale, e ne formulavo la RICHIESTA RISARCITORIA complessiva chiedendo il pagamento e l’integrale rifusione ai sensi dell’art. 2229 c.c. e seguenti articoli.
Invitavo, altresì, l’avv. *** a comunicarmi gli estremi della sua polizza assicurativa in virtù dell’art. 27, comma 5 del CDF (secondo cui “L’avvocato deve rendere noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa”) affinché potessi rivolgermi direttamente alla compagnia assicuratrice per ottenere sollecitamente il risarcimento dei danni da me subiti a seguito dell’infedele patrocinio posto in essere con volontarietà e anche per la lesione del diritto alla vita, alla dignità e all’integrità della persona, nonché per la perdita forzosa della casa di proprietà.
Ho inoltre comunicato la disponibilità a una trattativa bonaria.
NON AVENDO RICEVUTO RISPOSTA, a Codesto Consiglio chiedo che la signora ***, avvocato, sia posta nella condizione di rispettare l’art. 27, comma 5 del CDF e adempia in onestà e con rispetto a quanto richiesto legittimamente dall’assistita Luigina Ortis.
Se ciò non si verificasse, verrà resa pubblica la serie di illeciti sopradescritti e la prova provata della disparità di trattamento tra un comune cittadino e una fetta di classe forense che, con detta eventuale ulteriore scelta negazionista e di silente prevaricazione, ne sigilla la condanna a morte.
Dono e chiedo rispetto delle regole e della persona.
Auspico la collaborazione e non ho interesse a creare conflitto.
INVOCO IL DIRITTO ALLA VITA messa a repentaglio da chi avrebbe dovuto tutelarmi in scienza e coscienza, ma che non si è prodigato in tal senso.
Volendo agire con precisione, prudenza e rispetto, riporto per intero i punti declinati nella parte introduttiva (pag. 1) dell’Esposto (segnalazione n. 187/2017) datato 5 luglio 2017 e le specificazioni che ho espresso a pagina 2 e 3 del medesimo elaborato.
«OGGETTO: 1. richiesta valutazione del patrocinio NON efficace e NON probo (causato da scelte anomale assai nocumentose per l’assistita Ortis Luigina) compiuto dall’avvocata *** nel proc. civ. R.G. 3011/06 – Tribunale di Udine – connesso alla definizione dell’indennizzo da sinistro stradale occorso il 04.06.2002;
-istanza di valutazione sulla DISTORSIONE del VERO presente all’interno della “Relazione” (dd. 16.03.2009) sottoscritta dall’avvocata *** e indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di … (foro di appartenenza della *** stessa);
- richiesta verifica e giudizio valutativo riguardanti la CREDIBILITÀ e l’INTENZIONALITÀ delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dall’avvocata ♦♦♦, collega di studio dell’avvocata ***, nell’ambito del proc. pen. R.G.DIB. N. 98/13; trattasi di simulazione di reato (ART. 367 c.p.)?
- richiesta valutazione del MOVENTE che ha spinto la signora *** ad aggredire la sua assistita, pur sapendola innocente ed estranea al reato addebitatole con cruda disumanità (ART. 368 c.p.);
- richiesta ANALISI e DISAMINA dell’assoluto disinteresse manifestato dal Consiglio di … di fronte alle INGIURIE e alle gravi MINACCE espresse dall’avvocata *** contro la scrivente e nei confronti delle due accompagnatrici (udienza 19.11.2008); al tempo dei fatti mi sarei ipoteticamente potuta appellare all’ART. 612 c.p., all’ART. 612-bis c.p. e all’ART 594 c.p..
- richiesta di valutare e considerare il presunto tentativo omicidiario mascherato di legittimità e i trattamenti umilianti e degradanti perpetrati da professionisti che hanno leso il diritto alla dignità e all’integrità della mia persona (vd. minacce costanti, condizione esistenziale privata delle necessità primarie e vitali a seguito del mancato equo risarcimento, illegittima compressione della libertà personale e dell’autodeterminazione)
- richiesta audizione testimoniale di […]
Mi rivolgo al Consiglio Distrettuale di Disciplina di … e non al Consiglio dell’Ordine di …, foro di appartenenza dell’avvocata ***, per le motivazioni che si evincono da quanto espongo di seguito.
- Su specifico parere tecnico fornitomi da alcuni legali, ho inoltrato all’attenzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di … quattro ESPOSTI (datati 25.10.2008, 17.01.2009, 30.04.2009, 27.10.2009), riguardanti il patrocinio compiuto dall’avvocata ***, e MAI mi è stata fornita risposta a riguardo dal medesimo Consiglio;
- nonostante le prove documentali da me prodotte scrupolosamente, il Consiglio di......NULLA HA VERIFICATO, pertanto segnalo la mancata valutazione degli elementi che ho allegato (agli esposti) a dimostrazione delle garanzie disattese, delle scelte anomale e/o addirittura illogiche, del patrocinio inidoneo e non probo, dei comportamenti offensivi posti in essere dall’avvocata *** nei confronti dell’assistita Luigina Ortis;
- il Consiglio di …, che forse non si è premurato di conoscere i documenti e i fatti nella globalità, né tantomeno nella specificità, ha accolto le NON verità e le abili macchinazioni proposte dall’avvocata *** all’interno della RELAZIONE, recante la data 16.03.2009, SENZA effettuare ANALISI COMPARATIVE e senza contattarmi per un confronto alla pari; evidenzio che, ciò che ha dichiarato la signora *** nella summenzionata “Relazione”, è una RICOSTRUZIONE AVULSA dalla realtà concreta tuttora verificabile;
- l’avvocata ***, forte dell’ARCHIVIAZIONE dei miei ESPOSTI da parte del Consiglio a cui è iscritta, forte della fiducia in carenti verifiche a livello giudiziario, forte della sicurezza di non incontrare ostacoli per il ben noto «rapporto di colleganza» (che, in realtà, non viene da lei posto in relazione con l’ARTICOLO 46 del Codice Deontologico Forense, ma che è sempre stato abbinato all’illegittimo “CANE NON MANGIA CANE”), forte di avermi GIÀ fiaccata fino al midollo, … vibra il colpo micidiale, certa della vittoria, instaurando una denuncia querela contro colei che aveva – in precedenza – largamente danneggiato (proc. civ. R.G. 3011/06) e incanalato in una condizione di morte forzosa;
risulta evidente che da parte del Consiglio di … sia stata data UNA RISPOSTA SBAGLIATA AD UN PROBLEMA REALE ASSAI GRAVE!
Ciò premesso per spiegare che, nell’ambito delle argomentazioni allegate, mi vedo costretta a prendere in esame il concetto di “collusione” perché è il cardine della condanna che ho subito da innocente a seguito della succitata denuncia querela (di cui allego copia con a margine specifiche mie controdeduzioni) presentata dall’avvocata *** in data 17.02.2010 (proc. pen. sub n. 322/10 rgn) presso la Procura della Repubblica di Udine.
Dalle trattazioni e dai documenti che produco sorgerà spontanea l’ipotesi secondo cui l’avvocata *** si è sentita offesa per un fatto che Ella, forse, potrebbe aver compiuto e che, da abile avvocato, si suppone abbia ben saputo nascondere.
Risulta perciò importantissimo svelare la RAGIONE del suo anomalo e inerte patrocinio – da me contestato puntualmente – nel proc. civ. 3011/06 (Tribunale di Udine) e a chi detto agire ha portato VANTAGGIO economico, sociale, all’immagine.
L’ex Ministro … (il 17.10.2007 – RAI UNO) ha sostenuto:
“… gran parte della collusione nasce dall’inefficienza”
e
“… il silenzio e l’inerzia diventano collaborazione”».
Ogni mia affermazione è stata confermata dalla documentazione, oltre che convenientemente analizzata ed escussa nei dettagli, pertanto sono gli stessi dati di fatto a parlare in modo inequivocabile. Questo non è un gioco retorico, è bensì un’onesta e legittima azione volta a tutelare la vita e la verità, due essenze divine!
E se, come pare, la rimozione radicale del “problema” sta nella eliminazione coatta della mia persona, Vi prego di riflettere con diligenza e lealtà sull’intera vicenda.
L’Altissimo vede e provvede.
Distinti saluti».