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… ciò che meno si sa

Luigina OrtisItaly
Dec 7, 2017
In ambito sociale c’è chi imperterrito (compresa una mia parente settantenne) continua a divulgare un assunto errato che capovolge il vero documentale e fattuale, a mio danno. Dicono: “Luigina NON aveva diritto al risarcimento” e, nel contempo, rifiutano categoricamente di prendere visione delle prove inoppugnabili che metto a loro disposizione e che dimostrano qual è la CAUSA PRIMARIA del mancato equo indennizzo: causa racchiusa nella lunga sequela di inefficienze e di scelte anomale compiute consapevolmente dai miei stessi patrocinatori (già a partire dal 4.06.2002). Il vero può essere correttamente definito SOLO usando la precisione, i dettagli (che fanno la differenza) e la completezza nelle esposizioni; è noto infatti che «Nulla è creduto così fermamente come ciò che meno si sa» (MONTAIGNE). I danni FISICI provocatimi dall’evento traumatico – più volte menzionato – sono stati correttamente documentati da esimi specialisti, dal medico curante, da varie Commissioni Medico-Legali (ASL, Ministero del Tesoro e dei Trasporti che mi hanno riconosciuto l’invalidità al 100%) per cui l’equa definizione della questione risarcitoria era di semplice realizzazione. In sede di ctu era sufficiente considerare le precise diagnosi redatte dai medici che mi hanno seguita costantemente con rispetto e professionalità (non come il CTU e i CC.TT.PP. che mi hanno vista SOLO il 26.11.2007!!). Con certezza affermo che la mia patrocinatrice, intervenuta in data 1.10.2007, ha attuato una tutela legale altamente deficitaria e statica che ha portato notevoli benefici alle controparti mentre a me NON HA FATTO PERCEPIRE il risarcimento spettantemi di diritto dal 1 gennaio 2003 ad oggi, e oltre (danno emergente). Sottolineo che in sede di ctu la documentazione medica NON È STATA CONSIDERATA per formulare le valutazioni conclusive atte a quantificare equamente la cifra dell’indennizzo almeno per il danno biologico. Segnalo: - La mancata produzione in giudizio – da parte della mia patrocinatrice delle indispensabili CONTRODEDUZIONI alle considerazioni conclusive formulate dal CTU (cfr. perizia dd. 21.05.2008) il quale mi ha ritenuta, erroneamente, “in buone condizioni fisiche” dall’1.01.2003, e ha alterato – in modo diffamante – le caratteristiche della mia personalità attraverso giudizi personali ed epidermici (non corrispondenti al vero), volti a creare un clima di dubbio e di sospetto riguardo i miei comportamenti, le mie capacità cognitive e volitive (es. “nevrosi da indennizzo”, “aspetto rivendicativo”, …) e le conseguenze dei reali problemi fisici NON riconosciuti dal CTU; ne è conseguita una inevitabile lesione alla mia immagine sociale, alla mia reputazione e al mio onore perché le controparti (forti dell’inerzia del mio legale e della inoperosità del medico legale di sua fiducia) hanno diffuso a macchia d’olio le dichiarazioni formulate dal CTU che collimavano con le stesse loro inique versioni (cfr. memorie e perizie); - ASSENZA DI CHIARIMENTI – da me più volte richiesti all’avvocatessa – e mancata opposizione all’operato del CTP di sua fiducia dott. B. il quale ha distorto scientemente l’AUTENTICA REALTÀ documentata e documentale, così come è stato rilevato successivamente da un legale che ha scritto: “Il dott. B. asserisce che la Sig.ra Ortis necessita di assistenza per problemi psicofisici, dichiarazione dagli evidenti connotati diffamatori, poiché la signora Ortis ha necessità di assistenza SOLO per i problemi fisici correlati al noto sinistro automobilistico” (Memoria dd. 26.02.2010); - il refrain insito nell’operato dell’avvocatessa (causa risarcimento) è stato quello di farmi conoscere le sue personali e anomale scelte solo dopo averle concretamente poste in essere senza la mia approvazione e – pertanto – senza avermi informata in tempo debito; si deduce che abbia prevaricato sul mio oculato volere e, come se ciò non bastasse, ha persino agito PER far ricadere indebitamente sulla mia persona (es. “non collaborativa”, sentenza n. 1580/08) gli EFFETTI delle sue decisioni contrarie ai miei legittimi interessi; la tutela legale attuata dalla mia patrocinatrice ha generato ERRORI GIUDIZIARI a cascata che hanno danneggiato in modo indelebile la mia vita e la mia onorabilità. Nel 2010 la Corte d’Appello rigetta il Ricorso, avverso la sentenza di primo grado, rilevando la mancata opposizione da parte del mio legale (intervenuto in primo grado con il CTP di sua fiducia) alle conclusioni peritali del CTU. La Corte scrive: - “… Per quanto concerneva la quantificazione della pretesa, il Tribunale di Udine aderiva alle conclusioni della disposta ctu, osservando che esse non erano state contestate infine neppure dai consulenti di parte…” -“… con una non contestata inabilità temporanea…” - “… in merito all’affermata CONDIVISIONE delle conclusioni dei CTU ad opera dei consulenti di parte ...” I responsabili dell’indennizzo (esultanti) e le malelingue, sbrigativamente, dicono invece che io non avevo diritto al risarcimento. Mi rendo disponibile a divulgare specifiche trattazioni avvalorate dai documenti, … in molti ne verrebbero beneficiati! Infatti sono venuta a conoscenza che il CTU summenzionato ha ricoperto anche la carica di medico legale di fiducia di alcune assicurazioni e risulta essere noto sia perché detentore di un potere “intoccabile”, sia perché ha negato numerosi equi indennizzi a persone comuni/della plebe, a cui appartengo anch’io. Sembra quasi che gli interessi economici prevalgano sulla sacralità della vita. Qualcuno dovrà pur opporsi alle ingiustizie! Grazie per l’ascolto, si irradi luce sulla vita e sul vero.
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