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Luigina OrtisItaly
Nov 30, 2017
Continuo a parlare del procedimento generato dalla denuncia querela promossa da colei che mi aveva patrocinata nella causa per l’indennizzo (sinistro stradale 04.06.2002). Poiché in ambito sociale (e non solo!) vengo fortemente screditata per aver cambiato vari legali, mi pare giusto fornire le motivazioni inerenti ai “passaggi” di tutela nell’ambito del processo di cui sto parlando. Voglio evidenziare che l’unico “intervento tecnico” (al di là della richiesta di gratuito patrocinio) attuato dal primo avvocato difensore, nominato d’ufficio nel proc. pen. RG DIB N. 98/13, è stato l’avermi riferito, in data 24 aprile 2013, questa frase: “Altri professionisti presenteranno ulteriori denunce penali, nei suoi confronti, per ACCORPARLE e farla poi dichiarare – da un giudice – incapace di intendere e di volere” (testuali parole!). Chi mi aveva accompagnata, sentendo di persona quanto appena esposto, è rimasto talmente impaurito che non ha più accettato di portarmi (con l’auto) da nessun’altra parte, men che meno presso uno studio legale. Tengo a precisare che all’avvocato d’ufficio avevo chiesto quale poteva essere la linea difensiva e quando avrei potuto fargli conoscere i fatti connessi al rapporto intercorso con l’avvocatessa querelante. L’UNICA RISPOSTA fornitami è stata quella sopraccitata e MAI mi è stata concessa l’opportunità di parlare con lui. Il secondo avvocato difensore (ledendo la mia innocenza e il mio oculato volere) mi ha obbligata a firmare una lettera di scuse nei confronti di chi mi stava accusando ingiustamente, ovvero dell’avvocatessa ex patrocinatrice. Altro non è stato fatto. Il terzo avvocato difensore (fase di appello), al di là delle superficiali e mediocri domande rivolte all’unico mio testimone, non ha detto o scritto nulla. Per sbugiardare l’impianto accusatorio (denuncia querela) e dimostrare che le dichiarazioni fornite dall’avvocatessa a favore della collega di studio che ha promosso la denuncia NON CORRISPONDONO AL VERO, era sufficiente attuare una semplice comparazione. Mi spiego. In data 23.04.2015 il mio testimone (avv. C.E.) ha dichiarato: “Beh, IO FECI UN’UDIENZA… Non mi ricordo…” Sulla base di questa precisa indicazione (“IO FECI UN’UDIENZA”) la Giudice dell’appello ha poi dedotto e scritto in sentenza (N. 19/2015): “La circostanza che negli stessi verbali alla data 07.10.2010 NON risulti indicata la presenza della Signora Ortis non è sufficiente per affermare che la stessa in quel giorno non era comparsa anzi, è proprio il teste assunto su richiesta dell’appellante che ne conferma la presenza”. Sarebbe bastato che il mio difensore avesse fatto presente alla Giudice che l’avv. C.E. aveva presenziato non solo all’udienza celebratasi il 7 gennaio 2010 (e non il 7 ottobre 2010!) ma anche in quelle svoltesi il 12.11.2009 e 08.06.2010 (causa rgn 166/09c promossa dal medico legale, CTP, di cui ho parlato nei precedenti aggiornamenti). Questa è la pura verità… Trattasi di ostilità? O di cos’altro? CUI BONO? CUI PRODEST? Nel 2008 e 2009 al posto dell’oggettivo rilievo dell’infedele patrocinio, che avevo puntualmente dimostrato in quanto attuato consapevolmente dalla mia patrocinatrice contro il mio volere, è seguita l’archiviazione di tutti 4 gli ESPOSTI da me prodotti all’attenzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di G. il quale – indubbiamene – ha fornito UN RESPONSO ERRATO AD UN PROBLEMA REALE DI VITALE IMPORTANZA (… da aggiungere alle conseguenze negative che si sono poi riversate in ambito sociale). Nell’Atto di costituzione di parte civile (proc. pen. RG. DIB. N. 98/13) l’avvocatessa scrive a tutela della collega di studio, mia querelante: “[…] quanto scritto dalla Signora Ortis È PRIVO di qualunque VERITÀ…” Questa asserzione è una chiara accusa formulata dalla patrocinatrice della denunciante con la certezza (più e più volte espressa) del fatto che nessuna Autorità avrebbe letto con la dovuta attenzione e riflessione le missive da me inoltrate, durante l’incarico, all’avvocatessa affinché esercitasse “l’attività professionale con lealtà, correttezza, probità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa…” (ART. 9 del CDF). Basterebbe che le mie missive e i 4 esposti (indirizzati al Consiglio dell’Ordine di appartenenza) venissero letti per appurare ciò che ho esposto IN VERITÀ. E poi, la prova del nove si potrebbe eseguire subitamente con la semplice COMPARAZIONE tra l’operato svolto (o non svolto) dall’avvocatessa e le mie precise puntualizzazioni e/o argomentazione logico-deduttive, basate su PROVE DOCUMENTALI. La “forza” dell’immunità – acquisita nel tempo dalla mia ex patrocinatrice – sta racchiusa nelle ASSENTI VERIFICHE, nella CARENZA DI ACCERTAMENTI documentali, nella TOTALE NON CONSIDERAZIONE degli elementi probatori prodotti a mia difesa, nelle TESTIMONIANZE DI COMODO (assunte a suo favore) e nei TRASCURATI APPROFONDIMENTI attinenti alla loro credibilità e intenzionalità. “Perdonando troppo a chi falla, si fa INGIUSTIZIA a chi non falla”! (Baldassare Castiglione).
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