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… piove

Luigina Ortisİtalya
29 Kas 2017
“Piove sul giusto e piove anche sull’ingiusto; ma sul giusto di più, perché l’ingiusto gli ruba l’ombrello” (Lord Bowen). Il contenuto dell’aggiornamento spiega la ragione di questa citazione, che riassume magistralmente il mio vissuto. Nel 2010 l’avvocatessa, che ha seguito la questione risarcitoria dall’1.10.2007 alla sentenza, produce nei miei confronti una denuncia-querela per diffamazione sulla base di quanto riferitole dalla collega di studio, secondo cui avrei parlato di infedele patrocinio e “accordo con l’assicurazione in frode alla legge” durante l’udienza avvenuta il 7.01.2010 (tale reato non si è palesato perché non solo non ero presente a detta udienza, ma non avrei mai potuto pronunciare queste parole, appartenenti a un linguaggio tecnico-forense che non conoscevo). Convocata come testimone, la Giudice (GdP proc. civ. 166/09) che presiedeva la stessa udienza afferma che ero presente alle udienze del 12.11.2009 e del 23.03.2010, e poi precisa come da verbale sottoscritto da ufficiale di P.G.: “Non ricordo particolari frasi ingiuriose, bensì una ripetizione delle stesse lagnanze, in modo sommario, di quanto già in atti”, in netto contrasto con quanto testimoniato dall’avvocatessa: “le parole offensive che la Ortis ha pronunciato sono state chiaramente sentite dallo stesso Giudice”. Durante il processo i miei legali non hanno scritto né detto nulla che evidenziasse le palesi contraddizioni presenti nella denuncia-querela e nelle testimonianze. Al momento del pronunciamento della sentenza di I e II grado, gli atti e le prove che sconfessavano puntualmente le accuse mossemi dalla controparte sono stati ritenuti inutili, dopo che erano stati accettati e considerati indispensabili durante la prima fase del procedimento; sulla base delle SOLE dichiarazioni formulate dalla accusatrice (ex mia patrocinatrice!) la Giudice d’Appello ha sostenuto in sentenza che ho percepito una “congrua somma” di risarcimento per l’incidente, quando invece ho prodotto in giudizio la dimostrazione oggettiva dell’esatto contrario, supportata da valutazioni tecniche di avvocati e medici legali; la stessa Giudice mi ha condannato disconoscendo il fatto – documentato e testimoniato dalla G.d.P. – che il giorno in cui avrei proferito le espressioni oggetto di denuncia non ero nemmeno presente in aula. Sottolineo con forza che, nel caso in cui gli elaborati presentati a mia difesa fossero stati correttamente valutati e considerati, io sarei stata assolta con formula piena. Apro una parentesi. Mi pare logico che l’aggettivo “congrua” – riferito alla somma risarcitoria da me percepita – per essere correttamente avvalorato dovrebbe essere rapportato ad un termine di confronto attendibile, altrimenti risulta un mero giudizio privo di fondamento oggettivo. Io posso dire che le spese conseguenti al sinistro, da me sostenute finora, sono pari al triplo della somma percepita e che, per vivere, ne dovrò sostenere molte altre (cfr. danno emergente). L’aggettivo “congrua” è servito solo per insabbiare la valutazione dell’infedele patrocinio compiuto dai miei stessi patrocinatori… “in cordata”! nonché per giustificare - seppur in apparenza - l’illegittima esecuzione immobiliare della mia casa, instaurata dai miei stessi ex difensori “di fiducia”. Il filo conduttore dei vari procedimenti – nei quali sono stata coinvolta mio malgrado – è il seguente: - carenza di accertamenti e assenza di verifiche dettagliate - totale non considerazione degli elementi probatori presenti a mia difesa - testimonianze contraddittorie e non aderenti al vero fattuale e/o documentale - inerzia e resistenza nel considerare e far intervenire in giudizio - professionisti che conoscevano il mio caso clinico ed esistenziale inerzia e resistenza nel procedere contro i professionisti e i legali che hanno operato in modo inefficace e a me dannoso. La mia vicenda è testimoniata da documenti, certificati medici, perizie, puntuali trattazioni e comparazioni che ho raccolto minuziosamente in tutti questi anni e che auspico vengano considerati in modo equanime. A quanto finora esposto vanno sommate la trascuratezza e la staticità di tutela effettuate da quei legali che avevano il dovere di difendermi in scienza e coscienza (durante l’iter connesso ai procedimenti penali di primo e di secondo grado conseguenti alla denuncia querela instaurata nel 2010 dalla mia ex patrocinatrice) per farmi scagionare da accuse inventate e per far emergere con forza il reale MOVENTE che ha spinto l’avvocatessa stessa ad infierire contro la cliente, prima attraverso MINACCE e, poi, trascinandola sul banco degli imputati. La verità è rimasta sepolta. Continua…
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