Petition updateInvoco il Diritto alla Vita !

Perennemente inascoltata

Luigina OrtisItaly
Oct 12, 2017
Produco ulteriori informazioni per contrastare le dichiarazioni screditanti la mia persona sparse a macchia d’olio nella comunità in cui vivo da chi non avrei mai immaginato. Provare il patrocinio non probo e non fedele, posto in essere dall’avv. XX, ha richiesto la stesura di precise e copiose trattazioni con annesse controdeduzioni logico-deduttive avvalorate da elementi probatori documentali. Tuttavia va rilevato che – seppur in un’UNICA CIRCOSTANZA – la realtà fattuale è stata esplicitata con esattezza dal legale che – a suo tempo – tutelava i responsabili dell’indennizzo (mie controparti) il quale ha dimostrato UNA tra le numerose inefficienze compiute dal mio patrocinatore, colui che ha redatto il ricorso introduttivo e lo ha depositato senza la mia approvazione e a mia insaputa. L’inefficienza sottoesposta è stata attribuita a me perché sulla carta (Ricorso) risulto “parte ricorrente”, ovvero la promotrice del procedimento civile relativo alla definizione del risarcimento per i danni patiti nel sinistro stradale. Nella “Memoria autorizzata del 29.09.2006 il legale dei responsabili dell’indennizzo descrive perfettamente lo stato delle cose, tanto che asserisce: “la produzione dei documenti effettuata all’udienza 20/9/2006 è tardiva e pertanto dovrà essere completamente espunta dal Giudice. L’avvocato M. all’udienza del 20/9/2006 si è costituita per parte ricorrente depositando una memoria integrativa che, anziché richiamarsi semplicemente al ricorso introduttivo, ne altera le circostanze di fatto, amplia il petitum. Rilevato che la documentazione prodotta era già a disposizione della parte prima della data di deposito del ricorso, che per sua scelta ha optato di non produrre in giudizio, lo scrivente patrocinio ha rilevato le preclusioni e le decadenze di cui all’art. 414 c.p.c.”. Risulta evidente che NON sono stata io a scegliere di NON produrre i documenti; è stato l’avv. XX a decidere di non produrli in giudizio pur avendoli a disposizione perché da me gli sono stati consegnati in tempo debito. La prova del DOLO, con cui è stata compiuta detta inefficienza dal mio patrocinatore, viene dallo stesso esplicitata durante l’udienza celebratasi il 16.05.2013 (proc. pen. in cui ero imputata per diffamazione) quando ha rilasciato la seguente testimonianza: “Apro una parentesi. In quel periodo, per una hem, scelleratezza legislativa, la presentazione delle azioni di questo tipo erano fatte tramite Ricorso e sullo stile del lavoro. Quindi, cosa prevedeva questo? Che io nel primo Ricorso introduttivo DOVEVO METTERE TUTTE LE PROVE” Si comprende ora la ragione per cui NON ho apposto la mia firma di convalida del Ricorso? Come potevo approvare un atto che mi arrecava nocumento? In ambito penale nessuna Autorità ha considerato i dati oggettivi che avevo prodotto per essere scagionata da accuse infamanti e da reati che non ho mai commesso; mentre in ambito sociale il discredito sulla mia persona risulta tuttora fervente! Cari Amici, grazie per la perseveranza nella lettura.
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