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… puntualizzazione degna di nota

Luigina OrtisItaly
Oct 11, 2017
Questa puntualizzazione è oltremodo semplice e veloce perché richiede la sola comparazione di DUE DATE. Mi spiego. La collega di studio dell’avv. XX (da me ricordato nei precedenti aggiornamenti) ha stilato e sottoscritto: 1) Il RICORSO PER INGIUNZIONE, datato 14.03.2007, a favore dell’avv. XX, contro la scrivente per esigere il pagamento forzoso delle parcelle 2) e il RICORSO PER INGIUNZIONE, datato 02.04.2007, a favore del medico legale di fiducia dell’avv. XX, contro Luigina Ortis. Avendo l’avvocatessa partecipato all’udienza del 31.07.2006 in sostituzione dell’avv. XX nel proc. civ. n. 2129/06, stava violando l’ART. 51 del Codice Deontologico Forense (allora in vigore) che così si esplicava: “L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza” Nonostante io abbia fatto presente alle competenti autorità la violazione dell’ART. 51 del CDF, sono rimasta inascoltata. Sarebbe bastato comparare il 14.03.2007 con il 31.07.2006 per ottenere la prova dell’infrazione deontologica… Preciso che l’avvocatessa ha preteso da me una lauta cifra di denaro per aver stilato i succitati ricorsi, tra l’altro CONTRO LA MIA PERSONA. Sono persino stata costretta a pagare la VIDIMAZIONE delle parcelle, effettuata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza degli avvocati in questione, benché le attività citate dall’avv. XX non fossero state compiute. In questo specifico caso penso si superi il danno e anche la beffa, al di là dei quali il cittadino comune rileva di non essere considerato un essere umano. P.S. ritengo sia cosa buona e giusta fornire agli interlocutori riferimenti indubitabili e irrecusabili; il rispetto dei ruoli e delle parti è un toccasana, per la società!
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