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L’illusione scambiata per verità

Luigina OrtisItalia
18 oct 2017
Voglio esporre un esempio, tra i tanti facilmente verificabili, di come l’illusione e la fantasia siano state scambiate per realtà verace. Il tutto a MIO UNICO SVANTAGGIO. Durante l’udienza, celebrata il 16 maggio 2013, l’avv. XX riferisce al Giudice: “... la signora Ortis si era fissata con un cosiddetto, una specificazione sul danno esistenziale in forza del quale voleva che assolutamente io mi mettessi in contatto con un medico, affinché facesse una visita particolare, mi facesse una relazione ehm ... la circostanza io la ritenni anche SUPERFLUA...” (tratto da verbale d’udienza) E poi: “... L’altro era proprio relativamente a questo danno esistenziale dove la Signora Ortis si era, e non mi aveva perdonato il fatto di non aver contattato questo Medico e doveva farmi questa relazione e, e circostanza, ribadisco, io avevo parlato del danno esistenziale quindi cioè”. Mi sono stupita dalla nobiltà d’animo che, in questa specifica circostanza, l’avv. XX ha manifestato riconoscendo la propria responsabilità professionale per la mancata dimostrazione del danno esistenziale e per la conseguente perdita dell’indennizzo spettantemi di diritto da lui quantificato in € 250.000,00. Ho perso anche il risarcimento per il danno MORALE e per il danno PATRIMONIALE (quantificato dal legale XX rispettivamente in € 150.194,16 e in € 300.000,00). L’assunto del Giudice che ha presieduto la causa di risarcimento è stato, a tale proposito, lapidario: “[...] quanto al danno esistenziale dovrebbero venire – rigorosamente – provate la effettiva incidenza delle lesioni sulle attività realizzatrici della persona e la alterazione della sua personalità sotto il profilo personale e relazionale, mentre la ricorrente non ha dedotto a tal fine nessun mezzo di prova” (“Scioglimento di riserva”, dd. 02.10.2006) E poi aggiunge: “... ritenuto che analogo onere probatorio incombe sul danneggiato in ordine al c.d. danno da «perdita di chances», ... come pure al danno alla vita di relazione...”. Va tenuto in debita considerazione che l’avv. XX si era personalmente impegnato (per via telefonica) a collaborare con il Prof. XX, psicotraumatologo, tanto che garantì di fargli pervenire subitamente l’incarico per procedere con la stesura della valutazione tecnica del danno esistenziale e del danno alla vita di relazione da me subiti a seguito dell’evento traumatico (sinistro automobilistico occorso il 04.06.2002). Successivamente, senza fornire motivazioni, l’avv. XX NON inviò il mandato fiduciario al professore e chiuse la comunicazione con la sottoscritta. Come poteva il Giudice risarcire danni che sì avevo subito, ma che non sono stati provati nel Ricorso a causa dell’inefficienza consapevole del mio patrocinatore? Quest’ultimo aveva a disposizione ampia documentazione e i tecnici forensi pronti ad effettuare le perizie atte a dimostrare ciò che la legge prevedeva: andrebbe chiarito il motivo per cui ha deciso di escluderli e di rendersi INOPEROSO. Le colpe, poi, sono state fatte ricadere su di me, ovvero sulla pluridanneggiata e… beffata; infatti, per l’attività garantita ma NON SVOLTA, il mio patrocinatore ha preteso € 15.504,08 (riferentesi alla sola stesura di un ricorso, assai lacunoso, composto da 20 facciate con scrittura a caratteri grandi!). Grazie alla Vostra COSTANZA NEL SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI.
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