ESTENSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (NASPI) AI VFP1 DELLE FORZE ARMATE

Il problema

-Cos'è la NASPI?

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

-A chi spetta la NASPI?

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:- apprendisti; -soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; -personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; -dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

-Fonte: INPS - https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50593

-Per quale motivo un VFP1 congedato per normale decorrenza della ferma/rafferma - che, quindi, ha perduto involontariamente l'occupazione - non può beneficiare della NASPI?

L'INPS nega il riconoscimento ai sensi dell'art. 878 D.Lgs. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare". Secondo l'Istituto la normativa NASPI è rivolta esclusivamente ai “ lavoratori dipendenti” ma i VFP1 tali non sarebbero, poiché in "servizio temporaneo volontario" non costituente rapporto di lavoro dipendente ex art. 878 C.O.M. punto 1 A.

 

-Dalla breve disamina emergono alcune incongruenze, così riassumibili:

1) La normativa NASPI (D.Lgs. 22/2015) espressamente menziona, tra le categorie di "ex" lavoratori ai quali il sussidio spetterebbe, quelli "a tempo determinato della pubblica amministrazione". Il personale VFP1 è, per eccellenza, un lavoratore precario delle Forze Armate. Il VFP1 è dunque un lavoratore a tempo determinato della pubblica amministrazione;

2) Non sembra conferente l'assunto dell'INPS, nella parte in cui menziona la rigida impostazione categoriale stabilita dal C.O.M.. In altri termini non si coglie la differenza sostanziale, residuando quella meramente terminologica, tra il "rapporto di servizio temporaneo" e il "rapporto di lavoro subordinato". Il personale VFP1 è alle rigide dipendenze gerarchiche stabilite dal C.O.M. e del T.U.O.M., deve cioè rispettare tutte le disposizioni lavorative emanate dai diretti responsabili in comando, senza tuttavia poter essere ragionevolmente considerato quale lavoratore subordinato. L'insubordinazione, la lesa maestà, la violata consegna e la mancata esecuzione di ordini legittimi sono reati militari previsti dal C.P.M.P.. La prevalenza della sostanza sulla forma appare visibilmente alterata. Il VFP1  è dunque un lavoratore subordinato;

3) Come più volte stabilito dalla normativa vigente, nonché dalla "Direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata - ultima edizione",  il personale VFP1 è titolare di un "rapporto di servizio a tempo determinato" e non già di un "rapporto di impiego", tuttavia ad essi sono applicabili le norme in materia di stato giuridico relative ai volontari in servizio permanente (VSP). Ciò a dire che il VFP1 deve rispettare i requisiti morali, giuridici, attitudinali (e numerosi altri ancora) dei VSP, senza tuttavia poterne beneficiare in termini di stato giuridico e amministrativo. Appare evidente, e non necessita di ulteriori spiegazioni ultronee e ridondanti, che non si è voluta, negli anni, riconoscere la qualificazione del "servizio" tout court nel binomio inscindibile diritti-doveri, così come è tristemente avvenuto, a titolo esemplificativo, per il personale docente e per quello sanitario. A colpi di giurisprudenza nazionale e comunitaria gli assunti (e assurdi) vincoli meramente terminologici che impedivano l'instaurazione dei rapporti a tempo indeterminato, nonché l'elargizione dei sussidi al reddito, sono stati progressivamente abbattuti dai giudici italiani ed europei. E' evidente sia giunta l'ora che ciò avvenga anche nella galassia militare, a beneficio dei precari delle Forze Armate, i VFP1, al pari dei colleghi insegnanti e sanitari.

 

-Chiediamo che il legislatore nazionale provveda ad effettuare le variazioni normative idonee a riconoscere - quale spettante anche ai VFP1 congedati per scadenza della ferma/rafferma - il sussidio NASPI, a far data dalle cessazioni dei rapporti verificatesi dal 1° maggio 2015.

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Il problema

-Cos'è la NASPI?

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

-A chi spetta la NASPI?

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:- apprendisti; -soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; -personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; -dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

-Fonte: INPS - https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50593

-Per quale motivo un VFP1 congedato per normale decorrenza della ferma/rafferma - che, quindi, ha perduto involontariamente l'occupazione - non può beneficiare della NASPI?

L'INPS nega il riconoscimento ai sensi dell'art. 878 D.Lgs. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare". Secondo l'Istituto la normativa NASPI è rivolta esclusivamente ai “ lavoratori dipendenti” ma i VFP1 tali non sarebbero, poiché in "servizio temporaneo volontario" non costituente rapporto di lavoro dipendente ex art. 878 C.O.M. punto 1 A.

 

-Dalla breve disamina emergono alcune incongruenze, così riassumibili:

1) La normativa NASPI (D.Lgs. 22/2015) espressamente menziona, tra le categorie di "ex" lavoratori ai quali il sussidio spetterebbe, quelli "a tempo determinato della pubblica amministrazione". Il personale VFP1 è, per eccellenza, un lavoratore precario delle Forze Armate. Il VFP1 è dunque un lavoratore a tempo determinato della pubblica amministrazione;

2) Non sembra conferente l'assunto dell'INPS, nella parte in cui menziona la rigida impostazione categoriale stabilita dal C.O.M.. In altri termini non si coglie la differenza sostanziale, residuando quella meramente terminologica, tra il "rapporto di servizio temporaneo" e il "rapporto di lavoro subordinato". Il personale VFP1 è alle rigide dipendenze gerarchiche stabilite dal C.O.M. e del T.U.O.M., deve cioè rispettare tutte le disposizioni lavorative emanate dai diretti responsabili in comando, senza tuttavia poter essere ragionevolmente considerato quale lavoratore subordinato. L'insubordinazione, la lesa maestà, la violata consegna e la mancata esecuzione di ordini legittimi sono reati militari previsti dal C.P.M.P.. La prevalenza della sostanza sulla forma appare visibilmente alterata. Il VFP1  è dunque un lavoratore subordinato;

3) Come più volte stabilito dalla normativa vigente, nonché dalla "Direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata - ultima edizione",  il personale VFP1 è titolare di un "rapporto di servizio a tempo determinato" e non già di un "rapporto di impiego", tuttavia ad essi sono applicabili le norme in materia di stato giuridico relative ai volontari in servizio permanente (VSP). Ciò a dire che il VFP1 deve rispettare i requisiti morali, giuridici, attitudinali (e numerosi altri ancora) dei VSP, senza tuttavia poterne beneficiare in termini di stato giuridico e amministrativo. Appare evidente, e non necessita di ulteriori spiegazioni ultronee e ridondanti, che non si è voluta, negli anni, riconoscere la qualificazione del "servizio" tout court nel binomio inscindibile diritti-doveri, così come è tristemente avvenuto, a titolo esemplificativo, per il personale docente e per quello sanitario. A colpi di giurisprudenza nazionale e comunitaria gli assunti (e assurdi) vincoli meramente terminologici che impedivano l'instaurazione dei rapporti a tempo indeterminato, nonché l'elargizione dei sussidi al reddito, sono stati progressivamente abbattuti dai giudici italiani ed europei. E' evidente sia giunta l'ora che ciò avvenga anche nella galassia militare, a beneficio dei precari delle Forze Armate, i VFP1, al pari dei colleghi insegnanti e sanitari.

 

-Chiediamo che il legislatore nazionale provveda ad effettuare le variazioni normative idonee a riconoscere - quale spettante anche ai VFP1 congedati per scadenza della ferma/rafferma - il sussidio NASPI, a far data dalle cessazioni dei rapporti verificatesi dal 1° maggio 2015.

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I decisori

Mario Draghi
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Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano
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Daniele Franco
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