Riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie

Riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie

Il problema

Oggetto: riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera

 Premesso che:

  1. la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione» all’art.1 recita: «il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
  2. il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è regolato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, antecedente all’approvazione della legge sulla parità scolastica; detto decreto legislativo, all’art. 485, commi 1 e 3, stabilisce che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo;
  3. quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall’Ufficio Scolastico Provinciale nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato;
  4. dopo l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l’immissione in ruolo;
  5. il servizio prestato dai docenti nelle scuole primarie paritarie è stato già riconosciuto valido ai fini della ricostruzione di carriera;
  6. vi sono evidenti lacune normative del legislatore, che hanno portato la stessa Pubblica Amministrazione (attraverso i relativi Uffici dislocati sul territorio nei vari livelli, ovvero USP, USR, RTS...) ad una applicazione totalmente disomogenea della disciplina nonché all’emanazione di circolari e/o pareri in netto contrasto tra loro.

                                                   Si chiede

nell’imminenza della Mobilità che si attuerà nell’anno scolastico 2017-2018 di porre fine a questa situazione discriminante che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria, che hanno svolto lo stesso servizio, e di sanare questa lesione dei diritti del personale docente, promuovendo le opportune iniziative affinché il servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera e della determinazione dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 485 del T.U. 297 / 1994.

 

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docenti per il riconoscimento del servizio pre-ruolo nella scuola paritariaPromotore della petizione
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Il problema

Oggetto: riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera

 Premesso che:

  1. la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione» all’art.1 recita: «il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
  2. il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è regolato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, antecedente all’approvazione della legge sulla parità scolastica; detto decreto legislativo, all’art. 485, commi 1 e 3, stabilisce che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo;
  3. quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall’Ufficio Scolastico Provinciale nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato;
  4. dopo l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l’immissione in ruolo;
  5. il servizio prestato dai docenti nelle scuole primarie paritarie è stato già riconosciuto valido ai fini della ricostruzione di carriera;
  6. vi sono evidenti lacune normative del legislatore, che hanno portato la stessa Pubblica Amministrazione (attraverso i relativi Uffici dislocati sul territorio nei vari livelli, ovvero USP, USR, RTS...) ad una applicazione totalmente disomogenea della disciplina nonché all’emanazione di circolari e/o pareri in netto contrasto tra loro.

                                                   Si chiede

nell’imminenza della Mobilità che si attuerà nell’anno scolastico 2017-2018 di porre fine a questa situazione discriminante che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria, che hanno svolto lo stesso servizio, e di sanare questa lesione dei diritti del personale docente, promuovendo le opportune iniziative affinché il servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera e della determinazione dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 485 del T.U. 297 / 1994.

 

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I decisori

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ufficio di Gabinetto
Consiglio superiore della pubblica istruzione
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Petizione creata in data 13 febbraio 2016