Basta bollire vivi crostacei, molluschi e gasteropodi

Il problema

Il maltrattamento di animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche sono comportamenti vietati e puniti dal nostro Codice penale.

Il maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dagli artt. 544 ter e 727 del c.p. e non si tratta più solo di un "delitto contro il patrimonio" (cioè il bene protetto è la proprietà privata dell'animale da parte di un proprietario), come è previsto dall'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). La differenza è stata chiarita dalla Cassazione (sentenza n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., tutela ora il sentimento per gli animali: con l'art. 638 l'animale era tutelato quale "proprietà" di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa; ma con l'art. 544 ter, è riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell'animale stesso.

TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità*, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità*, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

*= Crudeltà o senza necessità per il semplice motivo che alcune di queste specie vengono bollite vive perché la carne rimanga "più chiara".

Art. 727 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Art. 727 (Abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHIUNQUE DETIENE ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE
(n.d.r.)

Art. 638

Prevede l'uccisione o il danneggiamento degli animali altrui, quindi considera l'uccisione o il ferimento dell'animale come reati contro il patrimonio.

Art.727

Descrive un reato di maggiore gravità e risulta quindi perseguibile d'ufficio.
Anche qui è possibile punire i colpevoli con detenzione o con semplice contravvenzione, ma sono previste sanzioni pecuniarie più pesanti dell'art. 638 e quindi: chi fosse condannato per il maltrattamento, avrà anche tale condanna annotata nel casellario.

 

-Noi firmatari chiediamo di porre fine a questa atroce e dolorosissima tortura nei confronti di crostacei, molluschi e gasteropodi, e che vengano venduti (anche ai ristoranti) ESCLUSIVAMENTE congelati.

Che in Italia finisca quest'inutile crudeltà, che venga resa illegale.

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Stefania CapulliPromotore della petizione
Questa petizione aveva 764 sostenitori

Il problema

Il maltrattamento di animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche sono comportamenti vietati e puniti dal nostro Codice penale.

Il maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dagli artt. 544 ter e 727 del c.p. e non si tratta più solo di un "delitto contro il patrimonio" (cioè il bene protetto è la proprietà privata dell'animale da parte di un proprietario), come è previsto dall'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). La differenza è stata chiarita dalla Cassazione (sentenza n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., tutela ora il sentimento per gli animali: con l'art. 638 l'animale era tutelato quale "proprietà" di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa; ma con l'art. 544 ter, è riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell'animale stesso.

TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità*, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità*, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

*= Crudeltà o senza necessità per il semplice motivo che alcune di queste specie vengono bollite vive perché la carne rimanga "più chiara".

Art. 727 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Art. 727 (Abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHIUNQUE DETIENE ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE
(n.d.r.)

Art. 638

Prevede l'uccisione o il danneggiamento degli animali altrui, quindi considera l'uccisione o il ferimento dell'animale come reati contro il patrimonio.

Art.727

Descrive un reato di maggiore gravità e risulta quindi perseguibile d'ufficio.
Anche qui è possibile punire i colpevoli con detenzione o con semplice contravvenzione, ma sono previste sanzioni pecuniarie più pesanti dell'art. 638 e quindi: chi fosse condannato per il maltrattamento, avrà anche tale condanna annotata nel casellario.

 

-Noi firmatari chiediamo di porre fine a questa atroce e dolorosissima tortura nei confronti di crostacei, molluschi e gasteropodi, e che vengano venduti (anche ai ristoranti) ESCLUSIVAMENTE congelati.

Che in Italia finisca quest'inutile crudeltà, che venga resa illegale.

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Stefania CapulliPromotore della petizione

I decisori

Presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'adolescenza Michela Vittoria Brambilla
Presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'adolescenza Michela Vittoria Brambilla
Presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Michela Vittoria Brambilla
Presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Michela Vittoria Brambilla

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Petizione creata in data 23 dicembre 2015