Lotta alla corruzione: L’intelligenza Artificiale negli appalti pubblici

Il problema

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge mira a prevenire la diffusione del fenomeno corruttivo nel contesto delle gare d’appalto, con un intervento che modifica diverse norme contenute all’interno delvigente Codice dei contratti pubblici, all’insegna di un disegno finale unitarioche è quello di rendere anonimi i nominativi dei commissari componenti la commissione giudicatrice della gara. 

Le recenti statistiche non solo confermanola grande incidenza delle gare d’appalto sul P.I.L. italiano (rappresentano circa il 13% del PIL dell'Unione europea e l'11% di quello italiano), ma evidenziano una preoccupante crescita della corruzione in tale contesto, a grave danno dell’economia nazionale. Risulta urgente, così, contrastare prioritariamente la corruzione sul piano preventivo, piuttosto che limitarsi a una repressione ex post. 

Per tale ragione, il presente progetto di legge intende introdurre l’anonimato dei commissari di gara, in modo da recidere sin dalle sue radici una possibilità di corruzione degli stessi. La scelta, peraltro, contribuisce pure a rafforzare la percezione dell’aggiudicazione non come frutto della decisione “di un gruppo di persone”, bensì come espressione imparziale dell’amministrazione appaltante nel suo complesso.

La proposta cruciale è relativa alla verifica dell’adeguatezza delle competenze professionali dei commissari, richiesta dall’art. 93 comma 3 con riferimento alla gara d’appalto per il cui affidamento sono stati nominati dalla stazione appaltante, nonché la verifica dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, anch’essa richiesta dall’art. 93, al comma 2. 

La stazione appaltante dovrà infatti verificare tali requisiti di capacità tecnica dei commissari, mediante applicativi di intelligenza artificiale, che possano incrociare a tal fine i dati della gara con quelli dei commissari.

La soluzione di AI scelta dalla stazione appaltante dovrà evidentemente contribuire a preservare l’anonimato, anche all’interno della piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Quanto agli interventi, di cui agli artt. 1-3 del presente disegno di legge, questi attengono tutti al momento della discovery dei nominativi dei componenti della commissione, la quale è stata agganciata al momento in cui è dato diritto ai partecipanti di accedere a tutta la documentazione di gara e, al contempo, è fatto obbligo alla stazione appaltante di fornire tutta la documentazione. Una delle novità più rilevanti del d. lgs. n. 36/2023 era quella di differire l’accesso documentale per i partecipanti, ad un secondo momento e, logica vuole che, non potendo di certo perdurare l’anonimato sine die, al medesimo contesto vada legata anche la rivelazione dei nominativi dei membri.

L’art. 35 del d. lgs. n. 36/2023 prevede il predetto differimento e, pertanto, l’art. 1 del presente D.D.L. lo modifica in modo tale che sia disposto che, tra i dati differiti, vi sia pure quello dei nominativi dei commissari fino all’intervenuta aggiudicazione. 

L’art. 36 del d. lgs. n. 36/2023, invece,richiamandosi all’art. 90 del d. lgs. n. 36/2023 sancisce il dovere per la stazione appaltante di pubblicare in piattaforma, contestualmente all’aggiudicazione, i documenti differiti nel momento in cui è previsto che il differimento venga meno. Così, l’art. 2 del d.d.l. ad oggetto modificatale norma, dichiarando che tra i documenti da ostendere in piattaforma vi sia pure il dato sui nominativi dei membri commissari. 

Infine, l’art. 90 del d. lgs. n. 36/2023 prevede l’ulteriore obbligo di comunicazione (non pubblicazione) entro 5 giorni dall’avvenuta aggiudicazione di alcuni dati, il cui accesso risultava postergato. L’art. 3 del presente d.d.l.interviene aggiungendo una nuova lettera al primo comma dell’art. 90 che assicuri la comunicazione entro 5 giorni dall’aggiudicazione anche dei nominativi dei commissari a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

Nel perseguire il disegno dell’anonimato inevitabilmente viene modificato dall’art. 4 del presente d.d.l. l’art. 93 del Codice dei contratti. Detta norma è deputata a disciplinare la commissione giudicatrice, dunque, è nella stessa che va sancito l’anonimato dei commissari, con la chiara precisazione che l’anonimato non varrà per il R.U.P., qualora faccia parte della commissione valutatrice. Il medesimo art. 4 del d.d.l. interviene pure nel modificare la vigente disciplina nel caso patologico di rinnovo del procedimento di gara, sempre contenuta nello stesso art. 93 del d. lgs. n. 36/2023. La modifica contempera le esigenze di rinnovo con il sopravvenuto principio di anonimato, disponendo che, qualora la rinnovazione sia disposta prima della discovery dei nominativi dei commissari, è possibile confermare la stessa commissione, altrimenti dovrà esserne nominata una nuova altrettanto anonima.  

 


“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”

 

Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31marzo 2023, n. 36, in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale per la verifica delle competenze dei componenti delle commissioni giudicatrici, per finalità di prevenzione della corruzione negli appalti pubblici, nonché in materia di anonimato degli stessi componenti delle commissioni giudicatrici.

 
 
 

Art. 1.

(modifica all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di accesso agli atti e riservatezza)

1. Al comma 2 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunta la seguente lettera f):
 

“lett. f). In relazione ai nominativi dei componenti della commissione giudicatrice, fino all’aggiudicazione”.

 

Art. 2.

(modifica all’art. 36 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di norme procedimentali e processuali in tema di accesso)

1. Il comma 1 dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è così sostituito:
 

“1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice sono resi noti e disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90”.

 

Art. 3.

(modifica all’art. 90 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di informazione ai candidati e agli offerenti)

 

1. Al comma 1 dell’art. 90 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunta la seguente lettera f):
 

“lett. f). I nominativi dei componenti della commissione giudicatrice, ai soggetti di cui alla lett. c)”.

 

Art. 4.

(modifiche all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di commissione giudicatrice)

 

1. Dopo il comma 2 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto il seguente comma 2-bis:
 

“2-bis. I nominativi dei componenti della commissione restano segreti fino all’aggiudicazione. Nell’ipotesi in cui il RUP faccia parte della commissione giudicatrice, il nominativo di quest’ultimo non soggiace all’obbligo di segretezza”.

 

2. Il comma 6 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è così sostituito:
 

“6.  In caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è nominata una nuova commissione, al fine di garantirne la segretezza dei componenti. Qualora il rinnovo del procedimento di gara avvenga in un momento in cui i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice non siano ancora stati resi noti e sia pertanto possibile garantirne l’anonimato, potrà essere riconvocata la medesima commissione giudicatrice.”.

 

3. Dopo il comma 3 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto il seguente comma 3-bis:
 
“3-bis. L’adeguatezza delle competenze professionali, e l’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, richieste dal presente articolo in capo ai commissari nominati dalla stazione appaltante, deve essere verificata mediante un sistema di intelligenza artificiale, che dovrà altresì preservare e garantire l’anonimato dei detti commissari, anche all’interno della piattaforma di approvvigionamento digitale, nei termini di cui al presente codice. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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manlio messinaPromotore della petizione

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Il problema

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge mira a prevenire la diffusione del fenomeno corruttivo nel contesto delle gare d’appalto, con un intervento che modifica diverse norme contenute all’interno delvigente Codice dei contratti pubblici, all’insegna di un disegno finale unitarioche è quello di rendere anonimi i nominativi dei commissari componenti la commissione giudicatrice della gara. 

Le recenti statistiche non solo confermanola grande incidenza delle gare d’appalto sul P.I.L. italiano (rappresentano circa il 13% del PIL dell'Unione europea e l'11% di quello italiano), ma evidenziano una preoccupante crescita della corruzione in tale contesto, a grave danno dell’economia nazionale. Risulta urgente, così, contrastare prioritariamente la corruzione sul piano preventivo, piuttosto che limitarsi a una repressione ex post. 

Per tale ragione, il presente progetto di legge intende introdurre l’anonimato dei commissari di gara, in modo da recidere sin dalle sue radici una possibilità di corruzione degli stessi. La scelta, peraltro, contribuisce pure a rafforzare la percezione dell’aggiudicazione non come frutto della decisione “di un gruppo di persone”, bensì come espressione imparziale dell’amministrazione appaltante nel suo complesso.

La proposta cruciale è relativa alla verifica dell’adeguatezza delle competenze professionali dei commissari, richiesta dall’art. 93 comma 3 con riferimento alla gara d’appalto per il cui affidamento sono stati nominati dalla stazione appaltante, nonché la verifica dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, anch’essa richiesta dall’art. 93, al comma 2. 

La stazione appaltante dovrà infatti verificare tali requisiti di capacità tecnica dei commissari, mediante applicativi di intelligenza artificiale, che possano incrociare a tal fine i dati della gara con quelli dei commissari.

La soluzione di AI scelta dalla stazione appaltante dovrà evidentemente contribuire a preservare l’anonimato, anche all’interno della piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Quanto agli interventi, di cui agli artt. 1-3 del presente disegno di legge, questi attengono tutti al momento della discovery dei nominativi dei componenti della commissione, la quale è stata agganciata al momento in cui è dato diritto ai partecipanti di accedere a tutta la documentazione di gara e, al contempo, è fatto obbligo alla stazione appaltante di fornire tutta la documentazione. Una delle novità più rilevanti del d. lgs. n. 36/2023 era quella di differire l’accesso documentale per i partecipanti, ad un secondo momento e, logica vuole che, non potendo di certo perdurare l’anonimato sine die, al medesimo contesto vada legata anche la rivelazione dei nominativi dei membri.

L’art. 35 del d. lgs. n. 36/2023 prevede il predetto differimento e, pertanto, l’art. 1 del presente D.D.L. lo modifica in modo tale che sia disposto che, tra i dati differiti, vi sia pure quello dei nominativi dei commissari fino all’intervenuta aggiudicazione. 

L’art. 36 del d. lgs. n. 36/2023, invece,richiamandosi all’art. 90 del d. lgs. n. 36/2023 sancisce il dovere per la stazione appaltante di pubblicare in piattaforma, contestualmente all’aggiudicazione, i documenti differiti nel momento in cui è previsto che il differimento venga meno. Così, l’art. 2 del d.d.l. ad oggetto modificatale norma, dichiarando che tra i documenti da ostendere in piattaforma vi sia pure il dato sui nominativi dei membri commissari. 

Infine, l’art. 90 del d. lgs. n. 36/2023 prevede l’ulteriore obbligo di comunicazione (non pubblicazione) entro 5 giorni dall’avvenuta aggiudicazione di alcuni dati, il cui accesso risultava postergato. L’art. 3 del presente d.d.l.interviene aggiungendo una nuova lettera al primo comma dell’art. 90 che assicuri la comunicazione entro 5 giorni dall’aggiudicazione anche dei nominativi dei commissari a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

Nel perseguire il disegno dell’anonimato inevitabilmente viene modificato dall’art. 4 del presente d.d.l. l’art. 93 del Codice dei contratti. Detta norma è deputata a disciplinare la commissione giudicatrice, dunque, è nella stessa che va sancito l’anonimato dei commissari, con la chiara precisazione che l’anonimato non varrà per il R.U.P., qualora faccia parte della commissione valutatrice. Il medesimo art. 4 del d.d.l. interviene pure nel modificare la vigente disciplina nel caso patologico di rinnovo del procedimento di gara, sempre contenuta nello stesso art. 93 del d. lgs. n. 36/2023. La modifica contempera le esigenze di rinnovo con il sopravvenuto principio di anonimato, disponendo che, qualora la rinnovazione sia disposta prima della discovery dei nominativi dei commissari, è possibile confermare la stessa commissione, altrimenti dovrà esserne nominata una nuova altrettanto anonima.  

 


“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”

 

Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31marzo 2023, n. 36, in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale per la verifica delle competenze dei componenti delle commissioni giudicatrici, per finalità di prevenzione della corruzione negli appalti pubblici, nonché in materia di anonimato degli stessi componenti delle commissioni giudicatrici.

 
 
 

Art. 1.

(modifica all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di accesso agli atti e riservatezza)

1. Al comma 2 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunta la seguente lettera f):
 

“lett. f). In relazione ai nominativi dei componenti della commissione giudicatrice, fino all’aggiudicazione”.

 

Art. 2.

(modifica all’art. 36 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di norme procedimentali e processuali in tema di accesso)

1. Il comma 1 dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è così sostituito:
 

“1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice sono resi noti e disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90”.

 

Art. 3.

(modifica all’art. 90 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di informazione ai candidati e agli offerenti)

 

1. Al comma 1 dell’art. 90 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunta la seguente lettera f):
 

“lett. f). I nominativi dei componenti della commissione giudicatrice, ai soggetti di cui alla lett. c)”.

 

Art. 4.

(modifiche all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di commissione giudicatrice)

 

1. Dopo il comma 2 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto il seguente comma 2-bis:
 

“2-bis. I nominativi dei componenti della commissione restano segreti fino all’aggiudicazione. Nell’ipotesi in cui il RUP faccia parte della commissione giudicatrice, il nominativo di quest’ultimo non soggiace all’obbligo di segretezza”.

 

2. Il comma 6 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è così sostituito:
 

“6.  In caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è nominata una nuova commissione, al fine di garantirne la segretezza dei componenti. Qualora il rinnovo del procedimento di gara avvenga in un momento in cui i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice non siano ancora stati resi noti e sia pertanto possibile garantirne l’anonimato, potrà essere riconvocata la medesima commissione giudicatrice.”.

 

3. Dopo il comma 3 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto il seguente comma 3-bis:
 
“3-bis. L’adeguatezza delle competenze professionali, e l’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, richieste dal presente articolo in capo ai commissari nominati dalla stazione appaltante, deve essere verificata mediante un sistema di intelligenza artificiale, che dovrà altresì preservare e garantire l’anonimato dei detti commissari, anche all’interno della piattaforma di approvvigionamento digitale, nei termini di cui al presente codice. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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