Legge sul Cognome dei Figli, sentenza 131/2022 della Consulta e situazioni pregresse.


Legge sul Cognome dei Figli, sentenza 131/2022 della Consulta e situazioni pregresse.
Il problema
PETIZIONE CHIUSA - Firmare LA NUOVA scritta per questa Legislatura https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura
Grazie
Iole Natoli
_______________________________________________________________
Avvertenza - A seguito del comunicato dell’ufficio stampa della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022 relativo al Cognome dei figli, in data 18.05.2022 il contenuto della presente petizione è stato anticipato per mail a ciascun membro della 2ª Commissione, come da Lettera aperta di cui a questo link.
PREMESSA
Con la sentenza 131 del 27 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato ILLEGITTIME – quindi inapplicabili ab origine, benché sconsideratamente applicate – TUTTE le norme fin qui utilizzate per giustificare l’attribuzione automatica del solo cognome paterno alla prole.
Ricordiamo che l’intervento della Corte si è reso necessario per la storica inadempienza del Parlamento, che nelle sue varie Legislature si è dimostrato INCAPACE inizialmente di discutere, poi di approvare in tempo utile e dunque di varare una Legge che regolasse la materia e ciò malgrado le sollecitazioni giunte con vari mezzi da più parti. Per brevità, di queste ci limitiamo a citare la Petizione lanciata e consegnata dall’ex deputata Laura Cima per una rapida approvazione di una Legge.
Certamente oggi - guarda caso sul finire della Legislatura - si discute delle proposte esistenti nella 2ª Commissione (Giustizia) del Senato e certamente sarebbe d’obbligo NON FAR DECADERE nuovamente la possibilità di approvazione di una legge, con l’escamotage dei continui rinvii degli adempimenti necessari.
Con l’intento di contribuire alla celerità che qui nuovamente si richiede, sottoponiamo al vaglio di detta Commissione e di tutto il Parlamento alcune nostre considerazioni, che conseguono ai contenuti della sentenza.
I punti che ci interessa evidenziare sono tre:
1° - introduzione di una norma per regolare le situazioni pregresse;
2° - corretta formulazione dell’articolo che regola l’attribuzione del cognome alla prole;
3° - metodo idoneo per risolvere l’eventuale disaccordo sull’ordine dei cognomi, che non leda a priori il libero confronto tra le parti.
Punto 1: introduzione di una norma per regolare le situazioni pregresse.
Sulla base della pronuncia della Corte costituzionale che dell’interesse del figlio a poter fruire di un legame identitario con entrambi i suoi genitori ha fatto uno dei punti cardine della sentenza, tanto da considerare lesione del diritto personale di godere di un’identità completa l’impedimento determinato dalla precedente prassi giuridica consistente nell’attribuzione automatica del solo cognome paterno;
- fermo restando che all’atto della nascita i genitori, per applicazione dell’art. 8 della CEDU, possono di comune accordo ritenere più consono all’interesse del figlio un cognome unico, della madre o del padre;
- considerato che nessun libero accordo c’è stato alla nascita;
- considerato che l’identità di un soggetto si arricchisce nel corso della vita, maturando in particolare nell’infanzia e nell’adolescenza;
CHIEDIAMO che sia introdotta una norma relativa alle situazioni pregresse.
Ciò perché la normativa illegittima che è stata vigente ha precluso ai genitori ogni libera valutazione consensuale alla nascita, in dispregio dunque dell’art. 8 CEDU citato, impedendo a uno solo dei genitori, quasi sempre la madre, di garantire alla prole il legame identitario con sé e la propria famiglia di origine con l’atto di esigere il doppio cognome nell’interesse del figlio.
Ispirandoci alla sentenza della Corte, chiediamo dunque che la norma da introdurre contempli l’aggiunta del cognome genitoriale mancante dallo schema del doppio, su richiesta del genitore il cui cognome risulta assente per effetto dell’illegittima normativa pregressa, senza previsione alcuna di consenso dell’altro genitore, per i figli di età inferiore al 12° anno.
Per i figli minori che abbiano compiuto il 12° anno di età chiediamo che la decisione sull’aggiunta, senza previsione alcuna di consenso dell’altro genitore, sia demandata ai sensi dell’art. 316 c.c. al giudice competente, che provvederà all’audizione del minore al fine di accertarne la libera accettazione della modifica del cognome con cui è stato sino ad allora identificato.
Punto 2 – corretta formulazione dell’articolo che regola l’attribuzione del cognome alla prole.
Ad eccezione della proposta Binetti centrata solo sul doppio cognome – cosa che la rende inappropriata sia rispetto alla sentenza CEDU del 7 gennaio 2014, sia rispetto al contenuto della recente sentenza della nostra Corte -, le altre quattro proposte esistenti in Senato hanno previsto e l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori e l’attribuzione del cognome singolo, senza distinzione legata al sesso. Cambia però la formulazione delle norme, ovvero le scelte linguistiche adottate in un modo che risulta significativo.
Per De Petris, Garavini e Unterberger i genitori, coniugati o meno, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome “del padre” o quello “della madre” o quelli “di entrambi” nell’ordine concordato.
Per Malpezzi, al figlio è attribuito il cognome “di entrambi” i genitori nell’ordine dagli stessi indicato o il cognome “del padre” o il cognome “della madre”, secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile.
La proposta Maiorino si differenziava dalle altre, ma la senatrice l’ha ritirata divenendo correlatrice del testo unico e dunque non ne trattiamo.
Dall’analisi dei dati disponibili e circoscritti al Senato, che si è attivato prima della Camera, emerge che:
1. la prima possibilità presentata è quella del cognome singolo e non di quelli di entrambi, in tre casi sui quattro che il singolo lo prevedono. Questo ha per effetto neanche tanto leggero di orientare la coppia genitoriale verso il cognome unico – e la consuetudine giocherebbe a vantaggio del padre, cosa che molti avversari della riforma, occulti o dichiarati, sanno benissimo – e non verso il cognome di tutti e due i genitori. Se adottata in Senato, o eventualmente introdotta con un emendamento alla Camera, questa priorità enunciativa del cognome unico a scelta rispetto al doppio cognome favorirebbe la mancata presa di coscienza, sia nelle donne sia negli uomini, delle novità profonde che la nuova legge DEVE introdurre, oltre ad essere contraria a quanto emerge dalla sentenza dalla nostra Corte;
2. nella presentazione del cognome doppio, in quattro casi sui cinque che definiscono la sequenza dei cognomi nel doppio, quello del padre è indicato PRIMA del cognome della madre (fa eccezione Binetti, che utilizza una formula neutra) e ciò benché l’ordine alfabetico sia l’idolo di tutt’e cinque le proponenti, che non pensano di poter risolvere l’eventuale dissidio sulla sequenza in qualche altro modo. Bene, com’è noto a chiunque, nell’ordine alfabetico la M di Madre - cioè della persona che al momento della nascita è la sola ad avere in corso una relazione con il figlio - precede la P di Padre.
A che cosa attribuire dunque questa “sconfessione” dell’ordine alfabetico sacro, che si pone come condizionamento subliminale? Al tentativo, più o meno inconscio, di non allarmare troppo gli oppositori – e in Parlamento, persino nella stessa Commissione, ce ne sono non pochi – suggerendo che una continuità col sistema precedente possa esistere. Questo costituisce il segno visibile d’un vizio d’impostazione che la sentenza HA SPAZZATO VIA, senza se e senza ma, e noi donne esigiamo che tale aggancio a un passato che la Corte ha dichiarato ILLEGITTIMO venga eliminato dal testo unificato che dovrà essere approvato.
La Corte ha già dato un’indicazione NEUTRA appropriata e non eludibile stabilendo «che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto».
Che tale enunciazione interamente asettica sia rispettata nella sua forma e nella sua sostanza.
Punto 3: metodo idoneo per risolvere l’eventuale disaccordo sull’ordine dei cognomi, che non leda a priori il libero confronto tra le parti, in sintonia con l’art. 8 della CEDU.
La sentenza del 7 gennaio del 2014 della CEDU sul caso Cusan e Fazzo ha richiamato l’art. 8 della Convenzione da tempo ratificata dall’Italia, precisando che la scelta del cognome dei figli è materia che rientra nella vita privata delle persone e deve dunque essere demandata al parere dei genitori e non a un qualche intervento sostitutivo dello Stato.
Stabilisce anzi al comma 2 che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto» a meno che tale ingerenza sia determinata da interessi pubblici di rilievo, che l’articolo enumera minuziosamente.
Ecco, noi incontriamo qualche difficoltà nell’immaginare che l’ordine alfabetico, applicato ai casi di disaccordo sull’ordine dei cognomi nel doppio, possa essere considerato una misura «necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati» e a quant’altro, mentre abbiamo l’assoluta certezza che la sua adozione costituisca un’«ingerenza di una autorità pubblica» tale da recare pregiudizio alla libera consultazione dei genitori sul da farsi.
Come già evidenziato in una mia Petizione inviata in precedenza alle Camere, «sapere in anticipo quale dei cognomi (della madre o del padre) risulterebbe vincente in caso di discordia - conseguenza inevitabile dell’adozione dell’ordine alfabetico - vizierebbe irrimediabilmente la posizione paritaria all’interno di ogni coppia specifica e alla coppia specifica non interessa come si distribuisce statisticamente il fenomeno su un’intera popolazione». Chi sa di avere in tasca la “vittoria”, in quanto il suo cognome alfabeticamente precede quello dell’altro, sarà meno disponibile ad ascoltare le motivazioni e la richiesta dell’altro genitore. Sarà autorizzato dallo Stato ad opporre un granitico NO e questo prescinde, sì, dalla discriminazione per sesso ma costituisce ugualmente una discriminazione artificiosa, imposta PER ABUSO DI AUTORITÀ dallo Stato, che potrebbe invece risolvere facilmente il problema ricorrendo al sorteggio, come accade democraticamente in Lussemburgo, Stato che non ha perso per questo la sua sovranità, il suo prestigio, il suo benessere economico e nemmeno ha deciso di attentare alla propria sicurezza nazionale utilizzando un banalissimo sistema di “foglietti”, come ci è stato comunicato dall’ufficio lussemburghese consultato per avere informazioni al riguardo.
Se è vero che ci sta a cuore un dialogo libero e sereno tra i componenti della coppia, NON possiamo optare per l’ordine alfabetico solo perché adottato nella maggioranza degli altri Stati. Anche la patrilinearità è stata per lungo tempo regola aurea in molte altre parti del pianeta, senza che questo ne abbia determinato una qualche “legittimità” o posto in luce un qualsiasi fondamento, che possa esulare dalla tendenza di taluni Stati a prevaricare sui propri cittadini esercitando diritti inesistenti.
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NOTA
Foto creata da freepic.diller per it.freepik.com

Il problema
PETIZIONE CHIUSA - Firmare LA NUOVA scritta per questa Legislatura https://www.change.org/p/disposizioni-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura
Grazie
Iole Natoli
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Avvertenza - A seguito del comunicato dell’ufficio stampa della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022 relativo al Cognome dei figli, in data 18.05.2022 il contenuto della presente petizione è stato anticipato per mail a ciascun membro della 2ª Commissione, come da Lettera aperta di cui a questo link.
PREMESSA
Con la sentenza 131 del 27 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato ILLEGITTIME – quindi inapplicabili ab origine, benché sconsideratamente applicate – TUTTE le norme fin qui utilizzate per giustificare l’attribuzione automatica del solo cognome paterno alla prole.
Ricordiamo che l’intervento della Corte si è reso necessario per la storica inadempienza del Parlamento, che nelle sue varie Legislature si è dimostrato INCAPACE inizialmente di discutere, poi di approvare in tempo utile e dunque di varare una Legge che regolasse la materia e ciò malgrado le sollecitazioni giunte con vari mezzi da più parti. Per brevità, di queste ci limitiamo a citare la Petizione lanciata e consegnata dall’ex deputata Laura Cima per una rapida approvazione di una Legge.
Certamente oggi - guarda caso sul finire della Legislatura - si discute delle proposte esistenti nella 2ª Commissione (Giustizia) del Senato e certamente sarebbe d’obbligo NON FAR DECADERE nuovamente la possibilità di approvazione di una legge, con l’escamotage dei continui rinvii degli adempimenti necessari.
Con l’intento di contribuire alla celerità che qui nuovamente si richiede, sottoponiamo al vaglio di detta Commissione e di tutto il Parlamento alcune nostre considerazioni, che conseguono ai contenuti della sentenza.
I punti che ci interessa evidenziare sono tre:
1° - introduzione di una norma per regolare le situazioni pregresse;
2° - corretta formulazione dell’articolo che regola l’attribuzione del cognome alla prole;
3° - metodo idoneo per risolvere l’eventuale disaccordo sull’ordine dei cognomi, che non leda a priori il libero confronto tra le parti.
Punto 1: introduzione di una norma per regolare le situazioni pregresse.
Sulla base della pronuncia della Corte costituzionale che dell’interesse del figlio a poter fruire di un legame identitario con entrambi i suoi genitori ha fatto uno dei punti cardine della sentenza, tanto da considerare lesione del diritto personale di godere di un’identità completa l’impedimento determinato dalla precedente prassi giuridica consistente nell’attribuzione automatica del solo cognome paterno;
- fermo restando che all’atto della nascita i genitori, per applicazione dell’art. 8 della CEDU, possono di comune accordo ritenere più consono all’interesse del figlio un cognome unico, della madre o del padre;
- considerato che nessun libero accordo c’è stato alla nascita;
- considerato che l’identità di un soggetto si arricchisce nel corso della vita, maturando in particolare nell’infanzia e nell’adolescenza;
CHIEDIAMO che sia introdotta una norma relativa alle situazioni pregresse.
Ciò perché la normativa illegittima che è stata vigente ha precluso ai genitori ogni libera valutazione consensuale alla nascita, in dispregio dunque dell’art. 8 CEDU citato, impedendo a uno solo dei genitori, quasi sempre la madre, di garantire alla prole il legame identitario con sé e la propria famiglia di origine con l’atto di esigere il doppio cognome nell’interesse del figlio.
Ispirandoci alla sentenza della Corte, chiediamo dunque che la norma da introdurre contempli l’aggiunta del cognome genitoriale mancante dallo schema del doppio, su richiesta del genitore il cui cognome risulta assente per effetto dell’illegittima normativa pregressa, senza previsione alcuna di consenso dell’altro genitore, per i figli di età inferiore al 12° anno.
Per i figli minori che abbiano compiuto il 12° anno di età chiediamo che la decisione sull’aggiunta, senza previsione alcuna di consenso dell’altro genitore, sia demandata ai sensi dell’art. 316 c.c. al giudice competente, che provvederà all’audizione del minore al fine di accertarne la libera accettazione della modifica del cognome con cui è stato sino ad allora identificato.
Punto 2 – corretta formulazione dell’articolo che regola l’attribuzione del cognome alla prole.
Ad eccezione della proposta Binetti centrata solo sul doppio cognome – cosa che la rende inappropriata sia rispetto alla sentenza CEDU del 7 gennaio 2014, sia rispetto al contenuto della recente sentenza della nostra Corte -, le altre quattro proposte esistenti in Senato hanno previsto e l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori e l’attribuzione del cognome singolo, senza distinzione legata al sesso. Cambia però la formulazione delle norme, ovvero le scelte linguistiche adottate in un modo che risulta significativo.
Per De Petris, Garavini e Unterberger i genitori, coniugati o meno, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome “del padre” o quello “della madre” o quelli “di entrambi” nell’ordine concordato.
Per Malpezzi, al figlio è attribuito il cognome “di entrambi” i genitori nell’ordine dagli stessi indicato o il cognome “del padre” o il cognome “della madre”, secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile.
La proposta Maiorino si differenziava dalle altre, ma la senatrice l’ha ritirata divenendo correlatrice del testo unico e dunque non ne trattiamo.
Dall’analisi dei dati disponibili e circoscritti al Senato, che si è attivato prima della Camera, emerge che:
1. la prima possibilità presentata è quella del cognome singolo e non di quelli di entrambi, in tre casi sui quattro che il singolo lo prevedono. Questo ha per effetto neanche tanto leggero di orientare la coppia genitoriale verso il cognome unico – e la consuetudine giocherebbe a vantaggio del padre, cosa che molti avversari della riforma, occulti o dichiarati, sanno benissimo – e non verso il cognome di tutti e due i genitori. Se adottata in Senato, o eventualmente introdotta con un emendamento alla Camera, questa priorità enunciativa del cognome unico a scelta rispetto al doppio cognome favorirebbe la mancata presa di coscienza, sia nelle donne sia negli uomini, delle novità profonde che la nuova legge DEVE introdurre, oltre ad essere contraria a quanto emerge dalla sentenza dalla nostra Corte;
2. nella presentazione del cognome doppio, in quattro casi sui cinque che definiscono la sequenza dei cognomi nel doppio, quello del padre è indicato PRIMA del cognome della madre (fa eccezione Binetti, che utilizza una formula neutra) e ciò benché l’ordine alfabetico sia l’idolo di tutt’e cinque le proponenti, che non pensano di poter risolvere l’eventuale dissidio sulla sequenza in qualche altro modo. Bene, com’è noto a chiunque, nell’ordine alfabetico la M di Madre - cioè della persona che al momento della nascita è la sola ad avere in corso una relazione con il figlio - precede la P di Padre.
A che cosa attribuire dunque questa “sconfessione” dell’ordine alfabetico sacro, che si pone come condizionamento subliminale? Al tentativo, più o meno inconscio, di non allarmare troppo gli oppositori – e in Parlamento, persino nella stessa Commissione, ce ne sono non pochi – suggerendo che una continuità col sistema precedente possa esistere. Questo costituisce il segno visibile d’un vizio d’impostazione che la sentenza HA SPAZZATO VIA, senza se e senza ma, e noi donne esigiamo che tale aggancio a un passato che la Corte ha dichiarato ILLEGITTIMO venga eliminato dal testo unificato che dovrà essere approvato.
La Corte ha già dato un’indicazione NEUTRA appropriata e non eludibile stabilendo «che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto».
Che tale enunciazione interamente asettica sia rispettata nella sua forma e nella sua sostanza.
Punto 3: metodo idoneo per risolvere l’eventuale disaccordo sull’ordine dei cognomi, che non leda a priori il libero confronto tra le parti, in sintonia con l’art. 8 della CEDU.
La sentenza del 7 gennaio del 2014 della CEDU sul caso Cusan e Fazzo ha richiamato l’art. 8 della Convenzione da tempo ratificata dall’Italia, precisando che la scelta del cognome dei figli è materia che rientra nella vita privata delle persone e deve dunque essere demandata al parere dei genitori e non a un qualche intervento sostitutivo dello Stato.
Stabilisce anzi al comma 2 che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto» a meno che tale ingerenza sia determinata da interessi pubblici di rilievo, che l’articolo enumera minuziosamente.
Ecco, noi incontriamo qualche difficoltà nell’immaginare che l’ordine alfabetico, applicato ai casi di disaccordo sull’ordine dei cognomi nel doppio, possa essere considerato una misura «necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati» e a quant’altro, mentre abbiamo l’assoluta certezza che la sua adozione costituisca un’«ingerenza di una autorità pubblica» tale da recare pregiudizio alla libera consultazione dei genitori sul da farsi.
Come già evidenziato in una mia Petizione inviata in precedenza alle Camere, «sapere in anticipo quale dei cognomi (della madre o del padre) risulterebbe vincente in caso di discordia - conseguenza inevitabile dell’adozione dell’ordine alfabetico - vizierebbe irrimediabilmente la posizione paritaria all’interno di ogni coppia specifica e alla coppia specifica non interessa come si distribuisce statisticamente il fenomeno su un’intera popolazione». Chi sa di avere in tasca la “vittoria”, in quanto il suo cognome alfabeticamente precede quello dell’altro, sarà meno disponibile ad ascoltare le motivazioni e la richiesta dell’altro genitore. Sarà autorizzato dallo Stato ad opporre un granitico NO e questo prescinde, sì, dalla discriminazione per sesso ma costituisce ugualmente una discriminazione artificiosa, imposta PER ABUSO DI AUTORITÀ dallo Stato, che potrebbe invece risolvere facilmente il problema ricorrendo al sorteggio, come accade democraticamente in Lussemburgo, Stato che non ha perso per questo la sua sovranità, il suo prestigio, il suo benessere economico e nemmeno ha deciso di attentare alla propria sicurezza nazionale utilizzando un banalissimo sistema di “foglietti”, come ci è stato comunicato dall’ufficio lussemburghese consultato per avere informazioni al riguardo.
Se è vero che ci sta a cuore un dialogo libero e sereno tra i componenti della coppia, NON possiamo optare per l’ordine alfabetico solo perché adottato nella maggioranza degli altri Stati. Anche la patrilinearità è stata per lungo tempo regola aurea in molte altre parti del pianeta, senza che questo ne abbia determinato una qualche “legittimità” o posto in luce un qualsiasi fondamento, che possa esulare dalla tendenza di taluni Stati a prevaricare sui propri cittadini esercitando diritti inesistenti.
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Petizione creata in data 17 maggio 2022