
Corte costituzionale – Comunicato del 27 aprile 2022: "ILLEGITTIME TUTTE LE NORME CHE ATTRIBUISCONO AUTOMATICAMENTE IL COGNOME DEL PADRE"
Dalla scorsa settimana non è più automatica l’attribuzione ai figli del cognome paterno, perché le norme che lo prevedono sono incostituzionali.
Abbiamo finalmente conquistato un diritto storico, negato dall’articolo 262 del codice civile, quello di poter dare ai propri figli il nostro cognome. Cade un tabù, che la Corte inseguiva dal gennaio 2021 quando, una coppia di Bolzano che voleva dare alla figlia, nata fuori dal matrimonio e riconosciuta da entrambi i genitori, il cognome materno, ricorse e poi, una coppia lucana chiese che fosse consentita la possibilità di attribuire al terzo figlio il solo cognome materno, lo stesso dei due fratelli nati quando la coppia stessa non era ancora sposata.
Evidente che, come scrive la Corte, sarà “compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione assunta” e cioè che è “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre” perché “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.
Finalmente oggi, tra guerra e pandemia, siamo riuscite ad avere un chiaro pronunciamento della Corte che non permetterà altri ritardi e ambiguità al legislatore.
Si tratta di una tappa verso il potere reale, quello di riconoscere con il proprio cognome i propri figli e non essere costrette a sottomettersi alla volontà del padre famiglia che fino a ieri ha esercitato nel nostro paese la patria potestà sui figli imponendo il proprio cognome, prima con una prassi consolidata degli uffici anagrafici in tutto il paese, mai messa in discussione politicamente neanche con la riforma del diritto di famiglia, e poi, da un po’ di anni , quando cresceva la nostra consapevolezza e si presentavano proposte di legge che superavano questa vergognosa discriminazione, dichiarando incostituzionale una parte dell’ art 262 codice civile, quella che solo un figlio “naturale”, cioè nato fuori dal matrimonio, poteva assumere il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto, e quindi anche della madre, se il padre non lo riconosceva.
Se il padre pretendeva il suo cognome quando l’avesse riconosciuto, l’anagrafe lo doveva cambiare e il parere della madre non valeva nulla. A chi non era sposata quindi, come nel mio caso, quando è nato il mio secondo figlio, è stato possibile dare il proprio cognome solo perché il padre o non lo riconosceva o l’ha riconosciuto in un secondo tempo senza imporre il suo cognome, come è successo a me. Solo per la disponibilità di quello che poi è diventato mio marito, il mio secondo figlio porta il cognome di entrambi e il primo è il mio. Con sentenza del 2016 la Corte Costituzionale aveva già dichiarato illegittime le norme che non consentivano ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli anche il cognome materno. Ne è derivata una prassi ambigua che sembrava fare qualche concessione ma in realtà, attraverso vari cavilli, garantiva l’automatismo al potere maschile.
(LEGGI DI PIU' AL SEGUENTE LINK)