

JJ4 LIBERA, LA LAAI A SOSTEGNO DELLA LAV NELLA PETIZIONE PER SALVARE GLI ORSI DEL TRENTINO
Il problema
Petizione a sostegno dell’iniziativa legale dell’Associazione Lav Lega Antivivisezione
La L.A.A.I.(Lega Animali e ambiente isole del golfo) intende mostrare con questa petizione il suo pieno appoggio e solidarietà all’Associazione Lav per l’ iniziativa legale intrapresa contro le reiterate Ordinanze di abbattimento dell’orsa Jj4.
Con ricorso n.49/2023, la Lav ha impugnato(chiedendone l’annullamento),l’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento disponente “la rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica”. L’Ordinanza in questione si rifà in realtà alle Linee guida attuative della “Legge Provinciale n.9/2018 e della direttiva Habitat che mira a «legittimare una sua autonoma politica di “rimozione” degli orsi “problematici” perché ne percepisce una minore tollerabilità ed accettazione sociale».
Le suddette Linee Guida si palesano come illegittime sotto diversi profili come sostenuto dalla LAV nell’ambito del ricorso presentato al Tribunale di Trento.
In particolare, le Linee guida elencano al paragrafo 5, rubricato “Gestione delle situazioni critiche e degli orsi problematici”, le azioni di controllo indicate dal “Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno nelle Alpi centro-orientali” , distinguendo le c.d. «azioni leggere», consistenti in misure di prevenzione, monitoraggio e dissuasione, che non necessitano di specifica autorizzazione dalle c.d. «azioni energiche», consistenti nella cattura per radiocollaraggio o spostamento, nella cattura per captivazione permanente e finanche nell’abbattimento dell’orso c.d. problematico. Le medesime Linee guida specificano, al paragrafo 5.1., rubricato “Le azioni leggere”, che «gli interventi dissuasivi saranno ritenuti inefficaci qualora l’animale, pur sottoposto ad almeno 3 interventi (compresa la radiocollarizzazione con rilascio “traumatico”) portati a compimento nel più breve tempo possibile e comunque nell’arco di un anno solare, reiteri il comportamento problematico», senza però indicare l’arco temporale di osservazione entro il quale la reiterazione del comportamento problematico dell’orso comporta il passaggio dalle azioni leggere alle c.d. azioni energiche e, in particolare, all’abbattimento dell’esemplare. Inoltre le Linee guida individuano anche i presunti limiti delle misure alternative all’abbattimento (traslocazione e captivazione permanente), ritenendo in definitiva tali misure inapplicabili nel contesto territoriale trentino, sì da orientare la scelta della misura da adottare esclusivamente sull’abbattimento, tanto nei casi di aggressione all’uomo con contatto fisico, quanto in presenza di altri atteggiamenti pericolosi dell’orso o dannosi per il patrimonio.
Inoltre, secondo l’Associazione ricorrente, le Linee guida si pongono in radicale contrasto con i principi fissati dal legislatore comunitario e nazionale per autorizzare deroghe al regime di protezione rigorosa della specie ursina, principi desumibili dal combinato disposto degli articoli 12 e 16 della c.d. direttiva Habitat e ulteriormente chiariti dalla Corte di Giustizia dell’UE nelle recenti sentenze C-88/19 in data 11 giugno 2020 e C 674/17 in data 10 ottobre 2019. Difatti le Linee guida «formulano a priori un giudizio di inefficacia ed inattuabilità delle “azioni energiche” alternative all’abbattimento, ufficializzando anche una apodittica valutazione positiva dello stato di conservazione soddisfacente degli orsi bruni».
Infine, secondo l’associazione ricorrente, le Linee guida attribuiscono al Presidente della Provincia e ai Sindaci il potere di autorizzare il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’orso discostandosi dai principi di gradualità e proporzionalità delle misure da adottare, evincibili dal combinato disposto degli articoli 12 e 16 della c.d. direttiva Habitat, e consentendo l’adozione di tali misure anche in ipotesi non espressamente previste e disciplinate. Applicando tali criteri, la competente autorità deve «valutare caso per caso la gravità dei danni attribuibili ad un determinato esemplare e/o la sussistenza di un attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità». Al contrario, con le predette Linee guida viene introdotto «un automatismo di fatto tra reiterazione dei danni al patrimonio e/o aggressione con contatto fisico ed abbattimento dell’animale, senza lasciare spazio alla necessaria valutazione caso per caso della gravità dei danni economici e della sussistenza di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica». Tutto questo è inaccettabile in quanto violativo prima ancora delle norme giuridiche nazionali e sovranazionali anche e soprattutto del buon senso Non va infine omesso di considerare che la Provincia ha palesemente ecceduto le proprie competenze, invadendo la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema”, nell’esercizio della quale il legislatore nazionale ha attribuito al Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio) il potere di deroga al regime di tutela delle specie protette.
E ciò è tanto più grave, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza costituzionalmente garantito se sol si considera che si è appreso dai media che il Presidente del distretto turistico del Partenio, sindaco di Summonte, ha manifestato la volontà di adottare gli orsi Trentini che la Provincia di Trento intende allontanare dall’attuale habitat, eventualmente in appositi centri di recupero non incompatibili con le aree ad elevata antropizzazione.
In conclusione, facciamo sentire la nostra voce, memori dell’antico adagio:”GUTTA CAVAT LAPIDEM”( “la goccia scava la roccia”).
NO all’abbattimento di Jj4 e degli orsi Trentini, SI alla loro conservazione con le doverose cautele!
Il problema
Petizione a sostegno dell’iniziativa legale dell’Associazione Lav Lega Antivivisezione
La L.A.A.I.(Lega Animali e ambiente isole del golfo) intende mostrare con questa petizione il suo pieno appoggio e solidarietà all’Associazione Lav per l’ iniziativa legale intrapresa contro le reiterate Ordinanze di abbattimento dell’orsa Jj4.
Con ricorso n.49/2023, la Lav ha impugnato(chiedendone l’annullamento),l’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento disponente “la rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica”. L’Ordinanza in questione si rifà in realtà alle Linee guida attuative della “Legge Provinciale n.9/2018 e della direttiva Habitat che mira a «legittimare una sua autonoma politica di “rimozione” degli orsi “problematici” perché ne percepisce una minore tollerabilità ed accettazione sociale».
Le suddette Linee Guida si palesano come illegittime sotto diversi profili come sostenuto dalla LAV nell’ambito del ricorso presentato al Tribunale di Trento.
In particolare, le Linee guida elencano al paragrafo 5, rubricato “Gestione delle situazioni critiche e degli orsi problematici”, le azioni di controllo indicate dal “Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno nelle Alpi centro-orientali” , distinguendo le c.d. «azioni leggere», consistenti in misure di prevenzione, monitoraggio e dissuasione, che non necessitano di specifica autorizzazione dalle c.d. «azioni energiche», consistenti nella cattura per radiocollaraggio o spostamento, nella cattura per captivazione permanente e finanche nell’abbattimento dell’orso c.d. problematico. Le medesime Linee guida specificano, al paragrafo 5.1., rubricato “Le azioni leggere”, che «gli interventi dissuasivi saranno ritenuti inefficaci qualora l’animale, pur sottoposto ad almeno 3 interventi (compresa la radiocollarizzazione con rilascio “traumatico”) portati a compimento nel più breve tempo possibile e comunque nell’arco di un anno solare, reiteri il comportamento problematico», senza però indicare l’arco temporale di osservazione entro il quale la reiterazione del comportamento problematico dell’orso comporta il passaggio dalle azioni leggere alle c.d. azioni energiche e, in particolare, all’abbattimento dell’esemplare. Inoltre le Linee guida individuano anche i presunti limiti delle misure alternative all’abbattimento (traslocazione e captivazione permanente), ritenendo in definitiva tali misure inapplicabili nel contesto territoriale trentino, sì da orientare la scelta della misura da adottare esclusivamente sull’abbattimento, tanto nei casi di aggressione all’uomo con contatto fisico, quanto in presenza di altri atteggiamenti pericolosi dell’orso o dannosi per il patrimonio.
Inoltre, secondo l’Associazione ricorrente, le Linee guida si pongono in radicale contrasto con i principi fissati dal legislatore comunitario e nazionale per autorizzare deroghe al regime di protezione rigorosa della specie ursina, principi desumibili dal combinato disposto degli articoli 12 e 16 della c.d. direttiva Habitat e ulteriormente chiariti dalla Corte di Giustizia dell’UE nelle recenti sentenze C-88/19 in data 11 giugno 2020 e C 674/17 in data 10 ottobre 2019. Difatti le Linee guida «formulano a priori un giudizio di inefficacia ed inattuabilità delle “azioni energiche” alternative all’abbattimento, ufficializzando anche una apodittica valutazione positiva dello stato di conservazione soddisfacente degli orsi bruni».
Infine, secondo l’associazione ricorrente, le Linee guida attribuiscono al Presidente della Provincia e ai Sindaci il potere di autorizzare il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’orso discostandosi dai principi di gradualità e proporzionalità delle misure da adottare, evincibili dal combinato disposto degli articoli 12 e 16 della c.d. direttiva Habitat, e consentendo l’adozione di tali misure anche in ipotesi non espressamente previste e disciplinate. Applicando tali criteri, la competente autorità deve «valutare caso per caso la gravità dei danni attribuibili ad un determinato esemplare e/o la sussistenza di un attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità». Al contrario, con le predette Linee guida viene introdotto «un automatismo di fatto tra reiterazione dei danni al patrimonio e/o aggressione con contatto fisico ed abbattimento dell’animale, senza lasciare spazio alla necessaria valutazione caso per caso della gravità dei danni economici e della sussistenza di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica». Tutto questo è inaccettabile in quanto violativo prima ancora delle norme giuridiche nazionali e sovranazionali anche e soprattutto del buon senso Non va infine omesso di considerare che la Provincia ha palesemente ecceduto le proprie competenze, invadendo la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema”, nell’esercizio della quale il legislatore nazionale ha attribuito al Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio) il potere di deroga al regime di tutela delle specie protette.
E ciò è tanto più grave, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza costituzionalmente garantito se sol si considera che si è appreso dai media che il Presidente del distretto turistico del Partenio, sindaco di Summonte, ha manifestato la volontà di adottare gli orsi Trentini che la Provincia di Trento intende allontanare dall’attuale habitat, eventualmente in appositi centri di recupero non incompatibili con le aree ad elevata antropizzazione.
In conclusione, facciamo sentire la nostra voce, memori dell’antico adagio:”GUTTA CAVAT LAPIDEM”( “la goccia scava la roccia”).
NO all’abbattimento di Jj4 e degli orsi Trentini, SI alla loro conservazione con le doverose cautele!
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Petizione creata in data 3 maggio 2023