

Esonero/Abolizione del pagamento del CUP per i passi carrabili a raso Recco (GE)


Esonero/Abolizione del pagamento del CUP per i passi carrabili a raso Recco (GE)
Il problema

AGGIORNAMENTO
Come già detto anche la città di Genova NON applica il canone per i passi carrabili a raso nel caso NON venga richiesto il DIVIETO DI SOSTA.
PERCHE'?
E' STATO COSTRETTO!
Alle fine degli anni ‘90 il Movimento dei Consumatori iniziò una battaglia che portò l’allora Ministro Visco a invitare il Comune di Genova ad una più attenta applicazione delle norme (1997).

Infine, dopo varie azioni, il 25/5/2001 la Commissione Tributaria ingiunse al Comune di Genova di restituire a circa 10.000 cittadini i tributi già pagati per gli anni antecedenti e a modificare il proprio regolamento tributario.

Infatti, nel sito del Comune di Genova si trova la Guida per la richiesta di un nuovo passo carrabile in cui è scritto:
“Per le richieste di autorizzazione non è dovuto il pagamento del Canone; il titolare di autorizzazione non ha diritto al cartello di divieto di sosta e alla rimozione da parte della Polizia Locale dell’eventuale veicolo parcheggiato davanti al passo carrabile.”
VORREMMO CHE IL COMUNE DI RECCO SI COMPORTASSE CON I SUOI CITTADINI COME FA
GENOVA
Con una rapida ricerca su Google si può facilmente rilevare che meno di un quinto dei comuni italiani richiede obbligatoriamente il canone patrimoniale ai cittadini che dispongono di un passo carrabile a raso. Recco è infatti uno dei pochi comuni costieri della Liguria insieme a Camogli, Sori e pochissimi altri che lo impone! La stragrande maggioranza dei comuni italiani tra cui Genova, Milano, Torino, Firenze, Roma, Bologna, Verona, Palermo ... lo applicano solo a chi richiede l'affissione del divieto di sosta. ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) della Lombardia suggerisce a tutti i comuni della regione di evitarlo.

Recco applicherà il canone a chiunque disponga di un'area confinante con una strada comunale che possa essere utilizzata per la sosta di veicoli (vedi le figure sopra indicate), inoltre chiederà il Canone Unico Patrimoniale anche per 3 anni arretrati. La valorizzazione del "canone" verrà calcolato sulla base della lunghezza del profilo di contatto con la strada comunale.
Alcuni esempi calcolati con la tariffa per le vie periferiche:
1) varco carrabile (4m) si dovrebbe pagare 72€/anno più 216€ per il triennio passato.
2) varco carrabile da 7 m si dovrebbe pagare circa 118€/anno e 354€ per il triennio passato
Inoltre, a chi non dovesse autodenunciarsi entro il 31/12/2023, sarà comminata una sanzione e, invece di "soli" 3 anni dei canoni arretrati gli verranno addebitati 5 anni.
La nostra Associazione con questa petizione vuole proporre l'abolizione dell’obbligo del pagamento del canone unico patrimoniale a cui saranno a breve soggetti anche i proprietari di terreni adibiti ad aree di sosta o di box che accedono alla viabilità comunale mediante passi carrabili a raso, cioè privi di "quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata" (come definito nel DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507, art. 44 comma 4).
In sintesi, se un cittadino fa domanda di regolarizzazione del Passo Carrabile entro il 31/12/2023 il Comune “<..> riterrà dovuto il solo canone per gli anni 2021, 2022 e 2023 con applicazione delle rispettive tariffe vigenti, senza recupero del canone delle annualità precedenti e senza applicazione di sanzioni ed interessi”. Aggiungiamo noi che il canone dovrà, da ora in poi, essere pagato per tutti gli anni a venire.
Per essere più chiari, la configurazione dei passi carrabili a raso è ben rappresentata da situazioni come quella indicata nell' immagine seguente:

I passi carrabili propriamente detti sono invece quelli che hanno richiesto modifiche al suolo pubblico, come nei casi rappresentati nelle immagini seguenti:

In breve, la nostra posizione è la seguente:
1) l'autorizzazione iniziale di p.c. deve necessariamente essere eseguita perché prevista dal Codice della Strada ed è certamente una attività a carattere oneroso per i privati ma consiste in una tantum;
2) nel caso in cui al Comune non venga chiesto alcun servizio iniziale (modifiche della sezione di passaggio) e continuativo (rimozione dei veicoli che abusivamente possono occasionalmente ostruire il passaggio all'area di sosta privata, o impedire che il Comune possa fare dell’area pubblica antistante un qualsiasi uso futuro che ostacolerebbe l’uso dell’area privata di sosta) non deve essere pagato alcun canone.
Occorre inoltre tenere presente che l'imposizione di questo canone patrimoniale comporta una ulteriore penalizzazione dei privati che hanno dovuto realizzare, a loro spese, aree di sosta all'interno della loro proprietà o hanno dovuto acquistarle appositamente, sostenendo spese elevate (permessi comunali, accatastamenti, atti notarili di asservimento e non ultime le opere edili). Tutto ciò per non essere costretti a parcheggiare le proprie auto, peraltro indispensabili per chi vive sulle alture, lungo le strette e tortuose vie collinari.
Il canone patrimoniale non colpisce invece chi abitualmente sosta fuori dagli spazi appositi magari anche occupando le già poche aree di manovra presenti, danneggiando così ulteriormente la già difficile viabilità e soprattutto la sicurezza della circolazione.
Il problema

AGGIORNAMENTO
Come già detto anche la città di Genova NON applica il canone per i passi carrabili a raso nel caso NON venga richiesto il DIVIETO DI SOSTA.
PERCHE'?
E' STATO COSTRETTO!
Alle fine degli anni ‘90 il Movimento dei Consumatori iniziò una battaglia che portò l’allora Ministro Visco a invitare il Comune di Genova ad una più attenta applicazione delle norme (1997).

Infine, dopo varie azioni, il 25/5/2001 la Commissione Tributaria ingiunse al Comune di Genova di restituire a circa 10.000 cittadini i tributi già pagati per gli anni antecedenti e a modificare il proprio regolamento tributario.

Infatti, nel sito del Comune di Genova si trova la Guida per la richiesta di un nuovo passo carrabile in cui è scritto:
“Per le richieste di autorizzazione non è dovuto il pagamento del Canone; il titolare di autorizzazione non ha diritto al cartello di divieto di sosta e alla rimozione da parte della Polizia Locale dell’eventuale veicolo parcheggiato davanti al passo carrabile.”
VORREMMO CHE IL COMUNE DI RECCO SI COMPORTASSE CON I SUOI CITTADINI COME FA
GENOVA
Con una rapida ricerca su Google si può facilmente rilevare che meno di un quinto dei comuni italiani richiede obbligatoriamente il canone patrimoniale ai cittadini che dispongono di un passo carrabile a raso. Recco è infatti uno dei pochi comuni costieri della Liguria insieme a Camogli, Sori e pochissimi altri che lo impone! La stragrande maggioranza dei comuni italiani tra cui Genova, Milano, Torino, Firenze, Roma, Bologna, Verona, Palermo ... lo applicano solo a chi richiede l'affissione del divieto di sosta. ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) della Lombardia suggerisce a tutti i comuni della regione di evitarlo.

Recco applicherà il canone a chiunque disponga di un'area confinante con una strada comunale che possa essere utilizzata per la sosta di veicoli (vedi le figure sopra indicate), inoltre chiederà il Canone Unico Patrimoniale anche per 3 anni arretrati. La valorizzazione del "canone" verrà calcolato sulla base della lunghezza del profilo di contatto con la strada comunale.
Alcuni esempi calcolati con la tariffa per le vie periferiche:
1) varco carrabile (4m) si dovrebbe pagare 72€/anno più 216€ per il triennio passato.
2) varco carrabile da 7 m si dovrebbe pagare circa 118€/anno e 354€ per il triennio passato
Inoltre, a chi non dovesse autodenunciarsi entro il 31/12/2023, sarà comminata una sanzione e, invece di "soli" 3 anni dei canoni arretrati gli verranno addebitati 5 anni.
La nostra Associazione con questa petizione vuole proporre l'abolizione dell’obbligo del pagamento del canone unico patrimoniale a cui saranno a breve soggetti anche i proprietari di terreni adibiti ad aree di sosta o di box che accedono alla viabilità comunale mediante passi carrabili a raso, cioè privi di "quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata" (come definito nel DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507, art. 44 comma 4).
In sintesi, se un cittadino fa domanda di regolarizzazione del Passo Carrabile entro il 31/12/2023 il Comune “<..> riterrà dovuto il solo canone per gli anni 2021, 2022 e 2023 con applicazione delle rispettive tariffe vigenti, senza recupero del canone delle annualità precedenti e senza applicazione di sanzioni ed interessi”. Aggiungiamo noi che il canone dovrà, da ora in poi, essere pagato per tutti gli anni a venire.
Per essere più chiari, la configurazione dei passi carrabili a raso è ben rappresentata da situazioni come quella indicata nell' immagine seguente:

I passi carrabili propriamente detti sono invece quelli che hanno richiesto modifiche al suolo pubblico, come nei casi rappresentati nelle immagini seguenti:

In breve, la nostra posizione è la seguente:
1) l'autorizzazione iniziale di p.c. deve necessariamente essere eseguita perché prevista dal Codice della Strada ed è certamente una attività a carattere oneroso per i privati ma consiste in una tantum;
2) nel caso in cui al Comune non venga chiesto alcun servizio iniziale (modifiche della sezione di passaggio) e continuativo (rimozione dei veicoli che abusivamente possono occasionalmente ostruire il passaggio all'area di sosta privata, o impedire che il Comune possa fare dell’area pubblica antistante un qualsiasi uso futuro che ostacolerebbe l’uso dell’area privata di sosta) non deve essere pagato alcun canone.
Occorre inoltre tenere presente che l'imposizione di questo canone patrimoniale comporta una ulteriore penalizzazione dei privati che hanno dovuto realizzare, a loro spese, aree di sosta all'interno della loro proprietà o hanno dovuto acquistarle appositamente, sostenendo spese elevate (permessi comunali, accatastamenti, atti notarili di asservimento e non ultime le opere edili). Tutto ciò per non essere costretti a parcheggiare le proprie auto, peraltro indispensabili per chi vive sulle alture, lungo le strette e tortuose vie collinari.
Il canone patrimoniale non colpisce invece chi abitualmente sosta fuori dagli spazi appositi magari anche occupando le già poche aree di manovra presenti, danneggiando così ulteriormente la già difficile viabilità e soprattutto la sicurezza della circolazione.
PETIZIONE CHIUSA
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I decisori
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Petizione creata in data 4 settembre 2023