

L’ENPAM e il Prof. Sabino Cassese…
Nel recente incontro organizzato dall’ADEPP sull’autonomia delle casse previdenziali ex dlgs 509/94 il Prof. Sabino Cassese ha espresso la sua opinione riguardo ai limiti e obblighi imposti all’attività dell’ENPAM e delle casse, derivanti dalla funzione pubblica previdenziale da loro espletata in coerenza con l’art. 38 della Costituzione.
Le sue osservazioni sono tutte, da tempo, contraddette da molteplici sentenze del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione penale e civile.
Sono le stesse osservazioni che più volte ha illustrato ENPAM nei ricorsi da me presentati per ottenere l’accesso ai documenti dei suoi investimenti finanziari.
I ricorsi li ho vinti.
Chi vuole un sunto conciso ma esaustivo della nozione “attuale” di pubblica amministrazione e della sua coerenza con il diritto europeo, può leggere il recentissimo parere del Consiglio di Stato 934/2022 (al link), ai punto 4 e 5.
E’ evidente che le casse non gradiscano che sia possibile, con l’accesso civico generalizzato, chiedere la documentazione contrattuale dei loro investimenti…
Ricordo che già una volta una norma derogatoria per le casse (“ad personam”), riguardante il codice degli appalti, cioè l’articolo 1, comma 10-ter, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 (convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201), ai sensi del quale “ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture” è stata successivamente modificata per contrasto con la legislazione europea, escludendo tale deroga per le casse (DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164) ha disposto (con l'art. 32, comma 12) la modifica dell'art. 1, comma 10-ter.)
Franco Picchi
Pietrasanta LU