Обновление к петицииCambiare l’ENPAM, gli iscritti devono poter verificare come vengono spesi i contributiL'ENPAM & l'ANAC: leggi anticorruzione e trasparenza difficili da capire?
Franco PicchiPietrasanta, Италия
3 мая 2017 г.
Egregi Colleghi, siamo arrivati al dunque prima di quanto pensassi… Come sapete ho fatto ricorso al Consiglio di Stato per avere una sentenza che riconosca che l’ ENPAM è sottoposto a tutta la normativa anticorruzione e anche alla vecchia e nuova normativa sulla trasparenza. Ho mandato anche denunce ed esposti ai Ministeri Vigilanti e all’ ANAC fin dal 2015… Oggi ho recuperato la delibera ANAC n. 234 del 1 marzo 2017 in cui candidamente l’ ANAC riconosce che INARCASSA (la cassa degli ingegneri ed architetti, altra cassa privatizzata dal decreto 509/1994 come ENPAM) rientra tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico ed è soggetta totalmente alla legge 39/2013 sulla inconferibilità/incompatibilità degli incarichi amministrativi. Si legge testualmente ” Si tratta dunque di un ente in grado di operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico, in favore della categoria a cui si riferisce”. Il controllo pubblico per ANAC deriva dal potere di nomina da parte dei Ministeri Vigilanti dei loro rappresentanti all’ interno del Collegio Sindacale, nonché dagli ampi poteri di vigilanza conferiti ai Ministeri dalla legge 509/94. Evidenze molto semplici da riconoscere per chiunque… Evidenze comuni a tutte le casse privatizzate. Nonostante questo nelle nuove linee guida sugli obblighi di pubblicità e trasparenza in consultazione fino a pochi giorni addietro, l’ANAC annovera ancora le casse previdenziali tra gli enti solo partecipati dalle pubbliche amministrazioni, non assoggettandole così a obblighi stringenti ed efficaci. Da parte mia ancora una volta ho inviato una nota all’ ANAC contestando un’inspiegabile insufficiente e superficiale istruttoria. E’ ovvio, per analogia, che se sottoposte agli obblighi della legge 39/2013 in quanto in controllo pubblico, le casse previdenziali sono sottoposte anche a tutta la normativa anticorruzione e a quella sulla trasparenza, ancora perché sotto controllo pubblico… Anche il Ministero del Lavoro deve essere rimasto perplesso da questa contraddizione tra la semplicità dell’ evidenza e l’ inspiegabile collocamento , e infatti, precedentemente, per le linee guida pubblicate a dicembre 2016, ha richiesto una definitiva chiarificazione, probabilmente anche perché pressato dalle mie richieste: “Risulterebbe di estrema utilità chiarire se gli enti previdenziali rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2 bis, c 2. lett. c) d.lgs. n. 33/2013 e se deve ritenersi ancora vigente la determinazione n. 8/2015 nella parte in cui qualifica le casse di previdenza dei liberi professionisti come “ente di diritto privato partecipato”. Aspettiamo le prossime delibere e la sentenza del Consiglio di Stato, ma sicuramente, già da ora sono in molti ad aver fatto una brutta figura… Saluti a tutti Franco Picchi Pietrasanta LU
Скопировать ссылку
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Эл. почта
X