Eliminare, dai fringe Benefits, i finanziamenti 1^ casa concessi ai dipendenti del credito

Il problema

L’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi regola la determinazione del reddito da lavoro dipendente, introducendo nell’ambito dei proventi soggetti a tassazione anche i prestiti agevolati al personale (cfr. art. 51 comma 3 e 4 b TUIR). 
Tale norma, datata 1986, risulta molto lontana dalle attuali politiche di sviluppo del paese che tendono ad agevolare i giovani e le famiglie. E ciò in quanto va a colpire anche l’acquisto di un bene di prima necessità, ovvero la prima casa. Da analisi di mercato, infatti, si è rilevato che la fascia di età che maggiormente punta all’acquisto di un immobile mediante un finanziamento è quella tra i 36 e i 45 anni, seguita dalla fascia 26-35 anni, quindi le categorie più giovani, quelle che sono in procinto di mettere su famiglia e di gettare le basi per il proprio futuro.
 La giurisprudenza si è più volte pronunciata in tal senso:
•    «È doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione» (Corte Costituzionale, sent. n. 49/1987);
•    «Il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (Corte Costituzionale, sent. n. 217 del 1988);
•    «Il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona» (Corte Costituzionale, sent. n. 119 del 24 marzo 1999);
•    «Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso» (Corte Costituzionale, sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);
•    «Indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge» (Corte Costituzionale, sent. n. 252 del 1983).

Si evince quindi che è dovere del legislatore incentivare l’acquisto dell’abitazione principale nonché tutelare le fasce di popolazione più deboli, tra cui i giovani, che hanno i salari più bassi, nonostante siano il vero motore della produttività del nostro paese.

A questo si aggiunge l’errata modalità di calcolo del fringe benefit sui prestiti agevolati ai lavoratori dipendenti; infatti il TUIR recita: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. Si tratta di una grande stortura in quanto il finanziamento viene “pagato” dall’ente creditore all’atto dell’erogazione, pertanto il vero beneficio ottenuto dal debitore si riferisce ai tassi vigenti nel momento dell’erogazione stessa del finanziamento e non anno per anno. Parametrare il calcolo del fringe benefit al variare dei tassi al termine di ciascun anno significa aggiungere imprevedibili oneri per tutta la durata dell’ammortamento. 

Si segnala inoltre che la soglia limite di 258,23 euro (ovvero le ex 500.000 lire) è a dir poco anacronistica se pensiamo che è stata introdotta negli anni ’80, quando il salario medio italiano era di 608.000 lire e quindi la soglia era pari all’82% dello stipendio, tutelando un’ampia fetta di lavoratori. Oggi la paga media è di 1.300 euro: è evidente che la soglia di 258,23 euro è del tutto inadeguata. Richiediamo quindi un adeguamento del limite a 3.000 euro, ritenendo solo la quota eccedente come reddito imponibile.

I lavoratori tutti sono stati vittima di un improvviso ed incontrollato aumento del costo della vita nell’ultimo anno e di salari che, nonostante l’ultimo aumento contrattuale, restano decisamente inadeguati al fabbisogno odierno. A questo si aggiunge la tassazione sui prestiti agevolati, erroneamente considerati fringe benefit: l’impoverimento che ne deriva è tangibile poiché le famiglie, già vessate, si sono viste ridurre sensibilmente gli stipendi per effetto dell’applicazione di questa norma. E, a causa del già annunciato rialzo dei tassi, la situazione peggiorerà ulteriormente.

Si propongono le seguenti modifiche all’articolo 51 comma 3 e 4 b del TUIR:

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta AD EURO 3.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, CONCORRERA’ A FORMARE IL REDDITO SOLO LA QUOTA ECCEDENTE.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente ALL’ATTO DELL’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. IL PAGAMENTO SEGUIRA’ L’AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO E IL DEBITO RESIDUO DELLO STESSO. Tale disposizione non si applica PER I PRESTITI STIPULATI CON LA FINALITA’ DI ACQUISTO/COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER Sé O PER I FIGLI, nonché TUTTE LE SPESE AD ESSA CONNESSE, COMPRESI ONERI QUALORA INSERITI NEL FINANZIAMENTO IN OGGETTO, per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal  datore  di  lavoro  ai dipendenti in contratto  di  solidarieta'  o  in  cassa  integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai  sensi  della  legge  7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,  convertito  con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

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Il problema

L’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi regola la determinazione del reddito da lavoro dipendente, introducendo nell’ambito dei proventi soggetti a tassazione anche i prestiti agevolati al personale (cfr. art. 51 comma 3 e 4 b TUIR). 
Tale norma, datata 1986, risulta molto lontana dalle attuali politiche di sviluppo del paese che tendono ad agevolare i giovani e le famiglie. E ciò in quanto va a colpire anche l’acquisto di un bene di prima necessità, ovvero la prima casa. Da analisi di mercato, infatti, si è rilevato che la fascia di età che maggiormente punta all’acquisto di un immobile mediante un finanziamento è quella tra i 36 e i 45 anni, seguita dalla fascia 26-35 anni, quindi le categorie più giovani, quelle che sono in procinto di mettere su famiglia e di gettare le basi per il proprio futuro.
 La giurisprudenza si è più volte pronunciata in tal senso:
•    «È doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione» (Corte Costituzionale, sent. n. 49/1987);
•    «Il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (Corte Costituzionale, sent. n. 217 del 1988);
•    «Il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona» (Corte Costituzionale, sent. n. 119 del 24 marzo 1999);
•    «Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso» (Corte Costituzionale, sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);
•    «Indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge» (Corte Costituzionale, sent. n. 252 del 1983).

Si evince quindi che è dovere del legislatore incentivare l’acquisto dell’abitazione principale nonché tutelare le fasce di popolazione più deboli, tra cui i giovani, che hanno i salari più bassi, nonostante siano il vero motore della produttività del nostro paese.

A questo si aggiunge l’errata modalità di calcolo del fringe benefit sui prestiti agevolati ai lavoratori dipendenti; infatti il TUIR recita: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. Si tratta di una grande stortura in quanto il finanziamento viene “pagato” dall’ente creditore all’atto dell’erogazione, pertanto il vero beneficio ottenuto dal debitore si riferisce ai tassi vigenti nel momento dell’erogazione stessa del finanziamento e non anno per anno. Parametrare il calcolo del fringe benefit al variare dei tassi al termine di ciascun anno significa aggiungere imprevedibili oneri per tutta la durata dell’ammortamento. 

Si segnala inoltre che la soglia limite di 258,23 euro (ovvero le ex 500.000 lire) è a dir poco anacronistica se pensiamo che è stata introdotta negli anni ’80, quando il salario medio italiano era di 608.000 lire e quindi la soglia era pari all’82% dello stipendio, tutelando un’ampia fetta di lavoratori. Oggi la paga media è di 1.300 euro: è evidente che la soglia di 258,23 euro è del tutto inadeguata. Richiediamo quindi un adeguamento del limite a 3.000 euro, ritenendo solo la quota eccedente come reddito imponibile.

I lavoratori tutti sono stati vittima di un improvviso ed incontrollato aumento del costo della vita nell’ultimo anno e di salari che, nonostante l’ultimo aumento contrattuale, restano decisamente inadeguati al fabbisogno odierno. A questo si aggiunge la tassazione sui prestiti agevolati, erroneamente considerati fringe benefit: l’impoverimento che ne deriva è tangibile poiché le famiglie, già vessate, si sono viste ridurre sensibilmente gli stipendi per effetto dell’applicazione di questa norma. E, a causa del già annunciato rialzo dei tassi, la situazione peggiorerà ulteriormente.

Si propongono le seguenti modifiche all’articolo 51 comma 3 e 4 b del TUIR:

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta AD EURO 3.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, CONCORRERA’ A FORMARE IL REDDITO SOLO LA QUOTA ECCEDENTE.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente ALL’ATTO DELL’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. IL PAGAMENTO SEGUIRA’ L’AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO E IL DEBITO RESIDUO DELLO STESSO. Tale disposizione non si applica PER I PRESTITI STIPULATI CON LA FINALITA’ DI ACQUISTO/COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER Sé O PER I FIGLI, nonché TUTTE LE SPESE AD ESSA CONNESSE, COMPRESI ONERI QUALORA INSERITI NEL FINANZIAMENTO IN OGGETTO, per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal  datore  di  lavoro  ai dipendenti in contratto  di  solidarieta'  o  in  cassa  integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai  sensi  della  legge  7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,  convertito  con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

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