

DOCENTI AFAM: ABROGARE L'OBBLIGO DI PERMANENZA QUINQUENNALE NELLA SEDE DI PRIMA NOMINA
Il problema
La Legge 23/02/2024 n.18 e il DPR 24/04/2024 n.83 hanno recentemente introdotto per i docenti e i ricercatori assunti con contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori e ISIA) l’obbligo di permanenza per un periodo non inferiore a cinque anni nella sede che ha bandito la procedura.
Tale obbligo, da applicarsi ai vincitori delle selezioni pubbliche di cui al D.M.180 e, in futuro, di quelle previste dal DPR 83/2024, crea evidenti discriminazioni tra categorie di docenti assunte attraverso canali diversi (concorsi per titoli ed esami, concorsi "riservati", graduatorie nazionali, “elenchi”) in tempi assai ravvicinati.
La prescrizione, che richiama quella del Decreto Legislativo 165/2001, risulta attualmente già attenuata o derogata per svariate categorie di dipendenti pubblici:
• direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative
• personale del Ministero del Beni e delle Attività Culturali
• personale degli Enti di Ricerca
• Vigili del Fuoco
• personale degli Enti Locali
• personale della Scuola
• docenti universitari
Pertanto, tenuto conto che:
· il personale docente AFAM appartiene tuttora a un ruolo nazionale, come ribadito dal DPR 83/2024 (art.17, c.18), e dunque le necessità lavorative spingono molti docenti a esperire procedure selettive dove vi siano posti vacanti, spesso molto lontano dalla propria residenza;
· l’inquadramento stipendiale, all’interno del Comparto Istruzione e Ricerca, prevede retribuzioni tuttora di poco superiori a quelle dei docenti di scuola secondaria (per i quali è comunque previsto un obbligo appena triennale), e ben al di sotto di quelle previste per i professori universitari, né sono alle viste adeguamenti;
· la distribuzione su scala nazionale degli Istituti e delle cattedre è assai poco omogenea, con zone del Paese ad alto numero di cattedre vacanti e basso numero di aspiranti, e viceversa;
· la discontinuità didattica (basti osservare i numeri dei trasferimenti effettuati annualmente) è stata prodotta in questi anni dalla crescita incontrollata del precariato, cui il DPR 83/2024 ora intenderebbe fornire risposte, nonché da continui ritardi nelle nomine del personale supplente, certo ben più che dalle fisiologiche richieste di avvicinamento alla propria sede di residenza espresse dai docenti di ruolo;
· il DPR 83/2024, attraverso la programmazione triennale del personale, e la previsione che i posti eventualmente lasciati vacanti per mobilità non siano disponibili per ulteriori successive procedure di mobilità (art.4, c.6), di fatto già riduce drasticamente la possibilità di trasferimento, vincolandola comunque a un meccanismo selettivo comparativo;
· la norma in oggetto, che peraltro impatta sui docenti più giovani in una fase assai delicata della vita personale e professionale, finisce per creare pure un’evidente differenza di trattamento anche “retributiva” tra docenti assunti con modalità diverse in periodi però assai vicini, finendo al momento per paradossalmente penalizzare i vincitori di concorsi per titoli ed esami,
SI CHIEDE UNA PRONTA CANCELLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PERMANENZA QUINQUENNALE NELLA SEDE DI PRIMA NOMINA ATTRAVERSO L'ABROGAZIONE DELL’ART.6, C.8, LETTERA B) DELLA LEGGE 23/02/2024 N.18, NONCHÉ DELL’ART. 6, C.1, LETTERA S) E DELL’ART. 8, C.1, LETTERA S) DEL DPR 24/04/2024 N.83.
PETIZIONE CHIUSA
Il problema
La Legge 23/02/2024 n.18 e il DPR 24/04/2024 n.83 hanno recentemente introdotto per i docenti e i ricercatori assunti con contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori e ISIA) l’obbligo di permanenza per un periodo non inferiore a cinque anni nella sede che ha bandito la procedura.
Tale obbligo, da applicarsi ai vincitori delle selezioni pubbliche di cui al D.M.180 e, in futuro, di quelle previste dal DPR 83/2024, crea evidenti discriminazioni tra categorie di docenti assunte attraverso canali diversi (concorsi per titoli ed esami, concorsi "riservati", graduatorie nazionali, “elenchi”) in tempi assai ravvicinati.
La prescrizione, che richiama quella del Decreto Legislativo 165/2001, risulta attualmente già attenuata o derogata per svariate categorie di dipendenti pubblici:
• direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative
• personale del Ministero del Beni e delle Attività Culturali
• personale degli Enti di Ricerca
• Vigili del Fuoco
• personale degli Enti Locali
• personale della Scuola
• docenti universitari
Pertanto, tenuto conto che:
· il personale docente AFAM appartiene tuttora a un ruolo nazionale, come ribadito dal DPR 83/2024 (art.17, c.18), e dunque le necessità lavorative spingono molti docenti a esperire procedure selettive dove vi siano posti vacanti, spesso molto lontano dalla propria residenza;
· l’inquadramento stipendiale, all’interno del Comparto Istruzione e Ricerca, prevede retribuzioni tuttora di poco superiori a quelle dei docenti di scuola secondaria (per i quali è comunque previsto un obbligo appena triennale), e ben al di sotto di quelle previste per i professori universitari, né sono alle viste adeguamenti;
· la distribuzione su scala nazionale degli Istituti e delle cattedre è assai poco omogenea, con zone del Paese ad alto numero di cattedre vacanti e basso numero di aspiranti, e viceversa;
· la discontinuità didattica (basti osservare i numeri dei trasferimenti effettuati annualmente) è stata prodotta in questi anni dalla crescita incontrollata del precariato, cui il DPR 83/2024 ora intenderebbe fornire risposte, nonché da continui ritardi nelle nomine del personale supplente, certo ben più che dalle fisiologiche richieste di avvicinamento alla propria sede di residenza espresse dai docenti di ruolo;
· il DPR 83/2024, attraverso la programmazione triennale del personale, e la previsione che i posti eventualmente lasciati vacanti per mobilità non siano disponibili per ulteriori successive procedure di mobilità (art.4, c.6), di fatto già riduce drasticamente la possibilità di trasferimento, vincolandola comunque a un meccanismo selettivo comparativo;
· la norma in oggetto, che peraltro impatta sui docenti più giovani in una fase assai delicata della vita personale e professionale, finisce per creare pure un’evidente differenza di trattamento anche “retributiva” tra docenti assunti con modalità diverse in periodi però assai vicini, finendo al momento per paradossalmente penalizzare i vincitori di concorsi per titoli ed esami,
SI CHIEDE UNA PRONTA CANCELLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PERMANENZA QUINQUENNALE NELLA SEDE DI PRIMA NOMINA ATTRAVERSO L'ABROGAZIONE DELL’ART.6, C.8, LETTERA B) DELLA LEGGE 23/02/2024 N.18, NONCHÉ DELL’ART. 6, C.1, LETTERA S) E DELL’ART. 8, C.1, LETTERA S) DEL DPR 24/04/2024 N.83.
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Petizione creata in data 20 luglio 2024