

Cultura di Inclusione non un privilegio! Ma un diritto!
Il problema
*IL PROBLEMA*
Cultura di Inclusione non è un privilegio, ma un diritto da esercitare... solo se è esercitabile. Affinché mai più nessuno sia lasciato indietro. Tutto muove oltre ogni ragionevole dubbio.
*COSA SI SEGNALA*
Si segnala quanto accade nei concorsi interni per le progressioni di carriera riservate al personale in servizio permanente in uniforme, disciplinati dai bandi di concorso interno pubblici emessi dall'Amministrazione di appartenenza sulla base delle norme vigenti, in particolare riguardo al personale divenuto inidoneo permanente parziale al Servizio Militare Incondizionato per causa di servizio riconosciuta.
I bandi (concorsi interni), sulla base delle norme vigenti, già ammettono in modo chiaro a partecipare e concorrere anche tale personale.
Il personale in questione (parzialmente inidoneo allo smi per causa di servizio) tutt'oggi è in servizio e svolge incarichi compatibili con la condizione di permanente inidoneità parziale acquisita nello svolgimento dei doveri di servizio.
Ciò nonostante, i bandi (progressioni di carriera, nello specifico concorsi interni per titoli ed esami) continuano a mantenere iter selettivi non adeguati a questa fattispecie, tenendone conto solo in minima parte, ovvero nella mera ammissione a partecipare.
Si evidenzia quindi una *disparità oggettiva e strutturale*, verificata sia nei bandi che sono pubblici e consultabili sul sito dei concorsi (concorsionline), sia attraverso esperienza diretta partecipando all'iter concorsuale.
La disparità rende improponibile riprovarci per la fattispecie rappresentata: concorrere risulta illogico, vano e fine a se stesso, ovvero fare un concorso per le progressione di carriera non per superarlo, ma soltanto per partecipare.
*IN PARTICOLARE SULL'ITER CONCORSUALE DEI CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAMI SI È CONSTATATO CHE:*
*1. PEFO (Prove di Efficienza Fisica Operativa):* Non costituiscono una prova solo a superamento. Per singola disciplina (corsa, flessioni, addominali...) tali pefo prevedono di fatto l’attribuzione di *punteggi incrementali *. Il personale con limitazione accertata, per *impossibilità oggettiva e permanente certificata e non per scelta o demerito*, non può svolgere le PEFO. Eppure le PEFO costituiscono una prova concorsuale prevista anche per questa fattispecie che consegue quindi ZERO PUNTI e non potrà mai raggiungere il tetto massimo per questa prova, in un concorso che si supera, tra l’altro per sommatoria di punteggi tra tutte le prove concorsuali previste dal concorso interno.
L'inidoneo permanente parziale allo smi per causa di servizio non viene escluso, ma viene considerato con prove fisiche superate a sbarramento, senza percepire punti incrementali. L'incongruenza è che tale prova risulta come se fosse superata pur non avendola sostenuta per impossibilità. L'aver superato con zero punti determina un disallineamento strutturale: chi le supera al meglio invece ( personale idoneo allo smi) con i punteggi incrementali fa la differenza.
*2. MISSIONI: Punteggio titoli fino a un tetto massimo. L'impiego in operazioni/missioni richiede piena idoneità d'impiego. Il personale divenuto parzialmente inidoneo è bloccato al punteggio maturato prima dell'evento lesivo, per impossibilità oggettiva e permanente certificata. Il personale pienamente idoneo, anche con poche missioni per reparto meno operativo, ha tutta la carriera davanti per raggiungere quel tetto massimo proponendosi volontario con altri reparti.
Ciascuna prova ha un tetto massimo. Per l'idoneo, il tetto massimo per tutte le prove è potenzialmente raggiungibile nel tempo. Per il personale parzialmente inidoneo invece, il tetto massimo è raggiungibile soltanto per parte delle prove ( test cultura generale, rapporti informativi e basta) , mentre risulta irraggiungibile per PEFO e titoli riguardanti missioni e i conseguenti riconoscimenti ( questi ultimi maggiormente conseguibili per operazioni in quanto collegati all'impiego).
Pur volendo ammettere tutta la buona fede che si voglia diventa assai difficile per la fattispecie in questione gareggiare e concorrere alla pari senza riserve di posti
L'operatività è e resta requisito per il personale idoneo. È il principio generale questo.
Per il personale divenuto inidoneo parziale permanente per causa di servizio, la legge stessa ha previsto l'eccezione: può permanere in servizio e partecipare ai concorsi interni che hanno come fine le progressioni di carriera in incarichi compatibili.
Se la piena idoneità operativa fosse requisito assoluto senza eccezioni, il legislatore non avrebbe mai ammesso tale personale, tutt'oggi in servizio in incarichi compatibili.
Dunque il principio è già stabilito per legge: operatività è requisito, ma con eccezione prevista per chi ha assunto la posizione di inidoneo parziale per causa di servizio. È prova tangibile il fatto che in tale posizione si è partecipato a concorso interno oltre che a continuare ad essere in servizio.
Se è possibile servire in virtù dell'eccezione prevista, deve essere possibile anche la progressione di carriera a parità di condizioni, con criteri coerenti con l'incarico compatibile.
*IMPORTANTE QUESITO*
Se per avanzare di grado fosse davvero necessario essere pienamente operativi anche per il personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, per quale motivo i bandi stessi ammettono e, da anni, tale personale a partecipare ai concorsi interni?
A scanso di equivoci sul concetto di Cultura di Inclusione, il dato è pubblico e matematico: ogni prova ha un tetto massimo. Il personale al 100% idoneo può potenzialmente raggiungere tutti i tetti massimi di punteggio per ciascuna prova selettiva prevista dai concorsi interni per progressione di carriera. Il personale parzialmente inidoneo per impedimento certificato parte da zero nelle PEFO e resta bloccato nelle missioni, quindi non potrà mai raggiungere quei tetti. *La compensazione è quindi solo una questione teorica dimostrata di fatto, perché i tetti massimi di punteggio impediscono il cumulo!*
Pertanto:
- O il requisito operatività è assoluto senza eccezioni e allora questa categoria non dovrebbe nemmeno essere ammessa a partecipare, né a permanere in servizio.
- O il requisito operatività è principio generale con eccezione prevista dalla legge per il personale divenuto parzialmente inidoneo per causa di servizio, e infatti le norme vigenti e gli stessi bandi ammettono tale fattispecie in mansioni tecnico-amministrative compatibili.
Poiché i bandi di concorso interno (progressioni di carriera) la ammettono, hanno già riconosciuto l'eccezione: per questa specifica fattispecie la piena operatività non è requisito assoluto per la progressione di carriera in incarichi compatibil.
Se la ammetti in via di eccezione prevista dalla legge, la devi valutare in modo coerente con l'eccezione che ammetti, non con il requisito generale che per legge a questa specifica fattispecie non è più richiesto.
Non si può tenere in piedi il sistema su due principi totalmente opposti: si ammette che si può servire da parzialmente inidoneo in virtù dell'eccezione di legge, ma si valuta come se si dovesse essere pienamente operativi secondo il principio generale. Tenerli insieme rende l'inclusione formale e non sostanziale, un diritto teorico e non pratico ed esercitabile.
*PERCHÉ LO SI SEGNALA*
Perché è un dato pubblico, certo e verificabile. Non contro chi applica le norme, che le applica correttamente, ma per segnalare con spirito costruttivo un disallineamento paradossale tra platea ammessa in via di eccezione e strumenti selettivi rimasti invariati sul principio generale. Si parla di *vuoto normativo*, voluto o non voluto, di fatto è questo.
Per come è congegnata, la struttura dei concorsi interni per titoli ed esami ha allargato la platea al personale divenuto inidoneo permanente parziale allo SMI per causa di servizio, ma non ne ha adeguato gli strumenti: così non regge sul piano logico, non ha senso sul piano giuridico e rende l'inclusione solo formale e la dignità solo teorica.
*CHE COSA SI CHIEDE*
Non punteggi gratuiti e non corsie preferenziali, ma un adeguamento come già avviene in altre Amministrazioni dello Stato:
1. Sostituzione del punteggio PEFO non conseguibile per impedimento certificato con valutazione del rendimento e del merito nell'incarico compatibile effettivamente prestato.
2. Sostituzione del punteggio missioni non più conseguibile per impedimento certificato con valorizzazione del servizio continuativo prestato nell'incarico compatibile.
3. Allineamento degli strumenti selettivi alla platea che le stesse norme vigenti e gli stessi bandi hanno ammesso in via di eccezione.
*A CHI È RIVOLTO*
Al Governo e al Parlamento, unici titolati a colmare il disallineamento. Adeguare le prove non è un privilegio. È rendere il diritto effettivamente esercitabile.
*DATO OGGETTIVO E CONCLUSIONE FINALE*
I bandi sono pubblici e consultabili da tutti (basta cercare concorsionline e nello specifico concorsi interni).
1. Ogni prova ha un tetto massimo di punteggio raggiungibile, oltre il quale ciò che è in più non conta, non viene pertanto conteggiato.
2. Chi non può sostenere le PEFO per impedimento certificato (fattispecie del personale divenuto parzialmente inidoneo permanente allo SMI per causa di servizio riconosciuta) parte da zero punti su questa prova e non potrà mai raggiungere il tetto massimo, chi può sostenerle può invece conseguire il punteggio massimo attraverso i punteggi incrementali. Pertanto non è possibile compensare tali punti con altre prove e/o titoli sia perché gli altri candidati possono fare lo stesso conseguendo il massimo su tutte le prove e sia perché ciascuna prova possiede il tetto massimo oltre il quale i punti in più non fanno cumulo.
3. Chi non può fare missioni per parziale inidoneità è bloccato al punteggio acquisito prima dell'evento lesivo e non potrà raggiungere il tetto massimo titoli attraverso operazioni/missioni e riconoscimenti.
4. L'idoneo invece ha tutta la carriera davanti per raggiungere qualsiasi tetto massimo di punteggi.
Se la legge ha previsto che si possa servire da parzialmente inidoneo allo SMI per causa di servizio in via di eccezione al principio generale di operatività, deve prevedere anche come si possa avanzare da parzialmente inidoneo. Altrimenti l'ammissione ai concorsi interni è solo formale, la contendibilità è negata ab origine.
Se i bandi ammettono in via di eccezione, devono valutare in modo coerente con l'eccezione che ammettono.

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Il problema
*IL PROBLEMA*
Cultura di Inclusione non è un privilegio, ma un diritto da esercitare... solo se è esercitabile. Affinché mai più nessuno sia lasciato indietro. Tutto muove oltre ogni ragionevole dubbio.
*COSA SI SEGNALA*
Si segnala quanto accade nei concorsi interni per le progressioni di carriera riservate al personale in servizio permanente in uniforme, disciplinati dai bandi di concorso interno pubblici emessi dall'Amministrazione di appartenenza sulla base delle norme vigenti, in particolare riguardo al personale divenuto inidoneo permanente parziale al Servizio Militare Incondizionato per causa di servizio riconosciuta.
I bandi (concorsi interni), sulla base delle norme vigenti, già ammettono in modo chiaro a partecipare e concorrere anche tale personale.
Il personale in questione (parzialmente inidoneo allo smi per causa di servizio) tutt'oggi è in servizio e svolge incarichi compatibili con la condizione di permanente inidoneità parziale acquisita nello svolgimento dei doveri di servizio.
Ciò nonostante, i bandi (progressioni di carriera, nello specifico concorsi interni per titoli ed esami) continuano a mantenere iter selettivi non adeguati a questa fattispecie, tenendone conto solo in minima parte, ovvero nella mera ammissione a partecipare.
Si evidenzia quindi una *disparità oggettiva e strutturale*, verificata sia nei bandi che sono pubblici e consultabili sul sito dei concorsi (concorsionline), sia attraverso esperienza diretta partecipando all'iter concorsuale.
La disparità rende improponibile riprovarci per la fattispecie rappresentata: concorrere risulta illogico, vano e fine a se stesso, ovvero fare un concorso per le progressione di carriera non per superarlo, ma soltanto per partecipare.
*IN PARTICOLARE SULL'ITER CONCORSUALE DEI CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAMI SI È CONSTATATO CHE:*
*1. PEFO (Prove di Efficienza Fisica Operativa):* Non costituiscono una prova solo a superamento. Per singola disciplina (corsa, flessioni, addominali...) tali pefo prevedono di fatto l’attribuzione di *punteggi incrementali *. Il personale con limitazione accertata, per *impossibilità oggettiva e permanente certificata e non per scelta o demerito*, non può svolgere le PEFO. Eppure le PEFO costituiscono una prova concorsuale prevista anche per questa fattispecie che consegue quindi ZERO PUNTI e non potrà mai raggiungere il tetto massimo per questa prova, in un concorso che si supera, tra l’altro per sommatoria di punteggi tra tutte le prove concorsuali previste dal concorso interno.
L'inidoneo permanente parziale allo smi per causa di servizio non viene escluso, ma viene considerato con prove fisiche superate a sbarramento, senza percepire punti incrementali. L'incongruenza è che tale prova risulta come se fosse superata pur non avendola sostenuta per impossibilità. L'aver superato con zero punti determina un disallineamento strutturale: chi le supera al meglio invece ( personale idoneo allo smi) con i punteggi incrementali fa la differenza.
*2. MISSIONI: Punteggio titoli fino a un tetto massimo. L'impiego in operazioni/missioni richiede piena idoneità d'impiego. Il personale divenuto parzialmente inidoneo è bloccato al punteggio maturato prima dell'evento lesivo, per impossibilità oggettiva e permanente certificata. Il personale pienamente idoneo, anche con poche missioni per reparto meno operativo, ha tutta la carriera davanti per raggiungere quel tetto massimo proponendosi volontario con altri reparti.
Ciascuna prova ha un tetto massimo. Per l'idoneo, il tetto massimo per tutte le prove è potenzialmente raggiungibile nel tempo. Per il personale parzialmente inidoneo invece, il tetto massimo è raggiungibile soltanto per parte delle prove ( test cultura generale, rapporti informativi e basta) , mentre risulta irraggiungibile per PEFO e titoli riguardanti missioni e i conseguenti riconoscimenti ( questi ultimi maggiormente conseguibili per operazioni in quanto collegati all'impiego).
Pur volendo ammettere tutta la buona fede che si voglia diventa assai difficile per la fattispecie in questione gareggiare e concorrere alla pari senza riserve di posti
L'operatività è e resta requisito per il personale idoneo. È il principio generale questo.
Per il personale divenuto inidoneo parziale permanente per causa di servizio, la legge stessa ha previsto l'eccezione: può permanere in servizio e partecipare ai concorsi interni che hanno come fine le progressioni di carriera in incarichi compatibili.
Se la piena idoneità operativa fosse requisito assoluto senza eccezioni, il legislatore non avrebbe mai ammesso tale personale, tutt'oggi in servizio in incarichi compatibili.
Dunque il principio è già stabilito per legge: operatività è requisito, ma con eccezione prevista per chi ha assunto la posizione di inidoneo parziale per causa di servizio. È prova tangibile il fatto che in tale posizione si è partecipato a concorso interno oltre che a continuare ad essere in servizio.
Se è possibile servire in virtù dell'eccezione prevista, deve essere possibile anche la progressione di carriera a parità di condizioni, con criteri coerenti con l'incarico compatibile.
*IMPORTANTE QUESITO*
Se per avanzare di grado fosse davvero necessario essere pienamente operativi anche per il personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, per quale motivo i bandi stessi ammettono e, da anni, tale personale a partecipare ai concorsi interni?
A scanso di equivoci sul concetto di Cultura di Inclusione, il dato è pubblico e matematico: ogni prova ha un tetto massimo. Il personale al 100% idoneo può potenzialmente raggiungere tutti i tetti massimi di punteggio per ciascuna prova selettiva prevista dai concorsi interni per progressione di carriera. Il personale parzialmente inidoneo per impedimento certificato parte da zero nelle PEFO e resta bloccato nelle missioni, quindi non potrà mai raggiungere quei tetti. *La compensazione è quindi solo una questione teorica dimostrata di fatto, perché i tetti massimi di punteggio impediscono il cumulo!*
Pertanto:
- O il requisito operatività è assoluto senza eccezioni e allora questa categoria non dovrebbe nemmeno essere ammessa a partecipare, né a permanere in servizio.
- O il requisito operatività è principio generale con eccezione prevista dalla legge per il personale divenuto parzialmente inidoneo per causa di servizio, e infatti le norme vigenti e gli stessi bandi ammettono tale fattispecie in mansioni tecnico-amministrative compatibili.
Poiché i bandi di concorso interno (progressioni di carriera) la ammettono, hanno già riconosciuto l'eccezione: per questa specifica fattispecie la piena operatività non è requisito assoluto per la progressione di carriera in incarichi compatibil.
Se la ammetti in via di eccezione prevista dalla legge, la devi valutare in modo coerente con l'eccezione che ammetti, non con il requisito generale che per legge a questa specifica fattispecie non è più richiesto.
Non si può tenere in piedi il sistema su due principi totalmente opposti: si ammette che si può servire da parzialmente inidoneo in virtù dell'eccezione di legge, ma si valuta come se si dovesse essere pienamente operativi secondo il principio generale. Tenerli insieme rende l'inclusione formale e non sostanziale, un diritto teorico e non pratico ed esercitabile.
*PERCHÉ LO SI SEGNALA*
Perché è un dato pubblico, certo e verificabile. Non contro chi applica le norme, che le applica correttamente, ma per segnalare con spirito costruttivo un disallineamento paradossale tra platea ammessa in via di eccezione e strumenti selettivi rimasti invariati sul principio generale. Si parla di *vuoto normativo*, voluto o non voluto, di fatto è questo.
Per come è congegnata, la struttura dei concorsi interni per titoli ed esami ha allargato la platea al personale divenuto inidoneo permanente parziale allo SMI per causa di servizio, ma non ne ha adeguato gli strumenti: così non regge sul piano logico, non ha senso sul piano giuridico e rende l'inclusione solo formale e la dignità solo teorica.
*CHE COSA SI CHIEDE*
Non punteggi gratuiti e non corsie preferenziali, ma un adeguamento come già avviene in altre Amministrazioni dello Stato:
1. Sostituzione del punteggio PEFO non conseguibile per impedimento certificato con valutazione del rendimento e del merito nell'incarico compatibile effettivamente prestato.
2. Sostituzione del punteggio missioni non più conseguibile per impedimento certificato con valorizzazione del servizio continuativo prestato nell'incarico compatibile.
3. Allineamento degli strumenti selettivi alla platea che le stesse norme vigenti e gli stessi bandi hanno ammesso in via di eccezione.
*A CHI È RIVOLTO*
Al Governo e al Parlamento, unici titolati a colmare il disallineamento. Adeguare le prove non è un privilegio. È rendere il diritto effettivamente esercitabile.
*DATO OGGETTIVO E CONCLUSIONE FINALE*
I bandi sono pubblici e consultabili da tutti (basta cercare concorsionline e nello specifico concorsi interni).
1. Ogni prova ha un tetto massimo di punteggio raggiungibile, oltre il quale ciò che è in più non conta, non viene pertanto conteggiato.
2. Chi non può sostenere le PEFO per impedimento certificato (fattispecie del personale divenuto parzialmente inidoneo permanente allo SMI per causa di servizio riconosciuta) parte da zero punti su questa prova e non potrà mai raggiungere il tetto massimo, chi può sostenerle può invece conseguire il punteggio massimo attraverso i punteggi incrementali. Pertanto non è possibile compensare tali punti con altre prove e/o titoli sia perché gli altri candidati possono fare lo stesso conseguendo il massimo su tutte le prove e sia perché ciascuna prova possiede il tetto massimo oltre il quale i punti in più non fanno cumulo.
3. Chi non può fare missioni per parziale inidoneità è bloccato al punteggio acquisito prima dell'evento lesivo e non potrà raggiungere il tetto massimo titoli attraverso operazioni/missioni e riconoscimenti.
4. L'idoneo invece ha tutta la carriera davanti per raggiungere qualsiasi tetto massimo di punteggi.
Se la legge ha previsto che si possa servire da parzialmente inidoneo allo SMI per causa di servizio in via di eccezione al principio generale di operatività, deve prevedere anche come si possa avanzare da parzialmente inidoneo. Altrimenti l'ammissione ai concorsi interni è solo formale, la contendibilità è negata ab origine.
Se i bandi ammettono in via di eccezione, devono valutare in modo coerente con l'eccezione che ammettono.

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Petizione creata in data 14 aprile 2026