ISTITUIRE UN OSSERVATORIO ED UN GARANTE PER LA MINORANZA ROMANI' IN PIEMONTE

Il problema

ISTITUIRE UN OSSERVATORIO ED UN GARANTE PER LA MINORANZA ROMANI' IN PIEMONTE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE


Negli anni '80 e '90 undici regioni Italiane hanno prodotto leggi regionali per le comunità romanès, tutte identiche, che nella loro impostazione non hanno prodotto i benefici sperati per le motivazioni che illustriamo di seguito.

Qualche mese fa la Regione Emilia Romagna ha approvato una legge per le comunità romanès in linea con il modello della precedente legge del 1988 ed altre regioni sono intenzionate a percorrere questo disastro documentato,

Il rischio di un altro disastro per le comunità romanès è concreto.

Una legge regionale per le comunità romanès è essenziale, ma è indispensabile evitare di ripetere gli errori del passato, e cercare uno schema di riferimento per la redazione di specifiche leggi regionali basato su considerazioni generali e trasversali circa la natura e i limiti delle leggi regionali in vigore o di recente abrogate, limiti che emergono dall'analisi degli esiti delle loro applicazioni.

Da qualche mese le associazioni LEM Italia, Fondazione Romanì Italia, Idea Rom Onlus, Lav Romanò, Romanipè Palermo, Eugema Onlus, singoli attivisti ed alcuni docenti di diverse Università degli studi, dopo aver definito e depositato il progetto di legge nazionale n. 3162 per il riconoscimento della minoranza romanì, sono impegnati nella definizione di un modello di proposta legge regionale per le comunità romanès.

La nostra attività ha portato alla stesura di una bozza di proposta di legge regionale che propone un metodo, una visione, un impianto testuale che vogliamo condividere e confrontarci con il maggior numero possibile di persone ed organizzazioni al fine di poterla definire con Vs. contribuiti e/o critiche.


Premessa

La presente proposta di legge intende essere uno schema di riferimento per la redazione di specifiche leggi regionali che tengano conto delle particolarità territoriali. Essa si basa infatti su considerazioni generali e trasversali circa la natura e i limiti delle leggi regionali in vigore o di recente abrogate, limiti che emergono dall'analisi degli esiti delle loro applicazioni.

Quanto proponiamo in questo documento è quindi soprattutto un metodo, una visione e un impianto testuale. Inoltre, questa proposta è in linea con una nostra proposta di legge, questa volta statale, per il riconoscimento della minoranza romanì come minoranza linguistica storica, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

Una nuova proposta è giustificata solo se si fonda sull'insoddisfazione rispetto all'esistente. In Italia esiste un corpus abbastanza nutrito di leggi regionali sui rom, variamente denominati (rom, zingari, nomadi, seminomadi ecc.), che sono state varate soprattutto nella seconda metà degli anni '80 e che oggi cominciano a essere abrogate e talvolta sostituite con nuove norme: Lazio (1985), Sardegna (1988), Emilia-Romagna (1988), Friuli Venezia Giulia (1988), Lombardia (1989), Veneto (1989), Umbria (1990), Piemonte (1993) Toscana (2000), Provincia autonoma di Trento (2009). La vicinanza temporale tra tali leggi lascia immaginare una comune temperie ideologica alla base delle stesse, e in effetti l'analisi dei documenti conferma alcune costanti sia a livello di organizzazione testuale sia a livello di formulazione di contenuti.

La costante più significativa è certamente l'equivalenza (ora implicita ora esplicita) tra «cultura rom» e «nomadismo». Questa equivalenza si lega a un'errata denominazione e rappresentazione etnica (quella riferibile all'idea che, per l'appunto, i rom siano una popolazione «nomade»), che ha condizionato la stesura dei testi normativi e giustificato politiche differenziate, segreganti ed assistenzialistiche.

Tale equivalenza ha portato infatti a ridurre in tali testi normativi la salvaguardia della cultura rom alla tutela del diritto al campo di sosta, solo in subordine incentivando le attività di artigianato tradizionale.
A questa impostazione di fondo si aggiunga la mancanza di qualsiasi riferimento alla lingua romanès – tout court e a fortiori come elemento centrale della cultura rom. Viene quindi da chiedersi cosa rimanga della cultura rom una volta archiviata la pratica del nomadismo.

Un'altra costante di rilievo di tutti questi testi legislativi regionali è la previsione della creazione, da parte della Giunta regionale, di una Consulta regionale con compiti di consultazione e previsione / messa in opera di progetti volti a favorire l'inclusione sociale dei rom. Ora, quest'organo di consultazione e progettazione risulta essere composto da membri di nomina politica a opera della Giunta regionale stessa ed esclude sistematicamente la presenza della comunità scientifico-accademica (si parla genericamente, tutt'al più, di «esperti su problematiche dei nomadi», in ogni caso designati dalla Giunta regionale). Dato tale assetto, è evidente la mancanza di indipendenza e di terzietà di tale organo, cui si aggiunge la mancanza della valutazione scientifica ex post delle politiche attuate.

La conseguenza di queste distorsioni, mancanze e incomprensioni è che queste leggi, nel corso degli ultimi trent'anni, non hanno portato ai risultati sperati. Hanno consentito sì l'attuazione di numerosi progetti, talvolta validi, ma non hanno generalmente portato a soluzioni durevoli, strutturali, sostenibili e trasferibili e quindi a un miglioramento della qualità della vita delle comunità romanès.

In altri termini, la confusione e la scarsa o deformata conoscenza della minoranza romanì (pochi e poco precisi sono i dati riguardanti, ad esempio: la numerosità delle varie comunità rom e sinte; il loro grado di vitalità e il livello di trasmissione linguistico-culturale al loro interno; l'archivio storico dei progetti sulle comunità romanès e la valutazione rigorosa delle politiche messe in atto) ha impedito una seria diagnosi delle problematiche interne ed esterne a tale minoranza.

Ed è più che ragionevole ritenere che, quando la diagnosi non è possibile o è imprecisa, la terapia difficilmente può portare a un miglioramento delle condizioni di esistenza della minoranza romanì, come del resto di qualsiasi comunità. Guardando retrospettivamente al corpus di leggi regionali sui rom, si ha l'impressione che esso abbia più che altro contribuito a cristallizzare un'idea (deformata) della minoranza romanì rendendola vieppiù opaca e impermeabile alla dialettica sociale e culturale:

a) il mancato riconoscimento come minoranza linguistica storica ha contribuito a escludere la lingua romanì da qualsiasi politica volta all'inclusione dei rom e a favorire l'alienazione culturale della minoranza romanì;
b) l'elaborazione di politiche differenziate e la costruzione dei campi, luoghi per loro stessa natura portatori di opacità, ha accentuato la separazione della minoranza romanì nei confronti del tessuto socio-culturale circostante;
c) la scarsa e troppo spesso dequalificata partecipazione civica dei rom ai processi decisionali ha comportato la loro deresponsabilizzazione e quindi, di fatto, la loro esclusione dai processi stessi.

A queste derive opacizzanti ed escludenti occorre contrapporre oggi un approccio conoscitivo e dialettico che può riassumersi nelle parole-chiave riconoscimento, partecipazione, responsabilizzazione:

a' e b') Per riconoscimento intendiamo il riconoscimento della personalità culturale della comunità romanì, intesa non già come «comunità nomade» ma come «comunità linguistica di minoranza». Le politiche culturali devono oggi declinarsi principalmente nella direzione dello studio e della trasmissione del romanès alle nuove generazioni, affinché il patrimonio memoriale e narrativo della comunità contrasti la perdita d'identità foriera di disistima e, quindi, di devianza. Inoltre, lo studio del romanès (da intendersi come sistema linguistico unitario pur se articolato in diverse varianti), del suo lessico come della sua struttura, può contribuire a cogliere elementi non secondari della storia e della mentalità, della visione del mondo della comunità romanì, e quindi a favorire la dialettica sociale, culturale e politica con e all'interno di essa. Inoltre, per riconoscimento intendiamo anche il superamento non solo del concetto segregante e opacizzante di «campo», ma anche di quello, recentemente proposto, di «microarea», quando quest'ultima sia appannaggio esclusivo della comunità romanì e non generalizzato all'insieme della popolazione di un dato territorio bisognosa di alloggio.

c') Per partecipazione intendiamo una partecipazione attiva e qualificata dei rom nei vari processi consultivi e decisionali, laddove per «qualificata» si intende dotata di conoscenze-competenze professionali e requisiti morali. Questa partecipazione e il riconoscimento sopra indicato sono momenti di un unico movimento che si completa con la responsabilizzazione dei rom i quali diventano artefici del proprio destino e della difesa della propria identità nel pieno e aperto dialogo con il tessuto sociale e culturale del territorio in cui si trovano a vivere.

Alla luce di queste considerazioni, la nostra proposta di legge regionale è principalmente incentrata sulla creazione di un Osservatorio territoriale partecipativo sulle e delle comunità romanès che venga a compensare tutti i deficit conoscitivi e di partecipazione sin qui evidenziati, attraverso la creazione di sinergie virtuose e strutturali tra la sfera della pubblica amministrazione, la comunità scientifica, la società civile, la minoranza romanì.

Tale Osservatorio non dovrà ripetere gli errori della Consulta regionale. Struttura indipendente, quindi non di nomina politica, dovrà riservare uno spazio importante ai rappresentanti sia della comunità scientifica sia della minoranza romanì, attraverso il concetto di partecipazione attiva e qualificata da parte di questi ultimi. Inoltre dovrà non solo occuparsi di progettazione ma anche di valutazione delle politiche messe in opera, contribuendo così a un loro costante, sistematico monitoraggio, aggiornamento e miglioramento, anche grazie allo scambio di informazioni e buone pratiche con altri simili osservatori regionali. L'Osservatorio, infine, non dovrà avere la gestione diretta dei finanziamenti che saranno accantonati ai sensi di detta legge.

Il portavoce del OTP – Osservatorio Territoriale Partecipativo - è il Garante regionale dei diritti-doveri delle comunità romanès con ruolo e poteri definiti da questa legge per un'attività continua sia di vigilanza e di monitoraggio dei diritti fondamentali, sia di valutazione delle iniziative e dei progetti di interazione-integrazione culturale delle comunità romanès.

Infine, la creazione dell'Osservatorio risponde a una forte e generalizzata domanda di memoria storica. Nella contemporaneità “globalizzata” quest'ultima appare ridotta in brandelli funzionali al sapere economico.

La memoria storica come fonte di conoscenza non è stata produttrice di sapienza: l’uomo, impegnato nelle sue guerre politiche, religiose, territoriali ha dimostrato di non aver imparato ad evitare ciò che nel passato lo ha penalizzato. Non è importante solo ciò che si ricorda o l’atto di ricordare in sé: il nodo fondamentale è il motivo consapevole che porta un uomo a porsi davanti al passato e alla storia, cercando di trarre da essa una strategia di comportamento per la vita nel futuro.

Senza memoria storica, una comunità, un popolo rischia di perdere e smarrire il significato e il senso profondo della propria identità culturale.

Una data simbolica più di altre per ricordare le persecuzioni subite dalla minoranza romanì: il 2 agosto del 1944 quando, in quella notte, oltre tremila persone rom internate nel "Zigeunerlanger B III", un'intera sezione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, vennero sterminate tutte assieme nelle camere a gas e per giorni e giorni incenerite attraverso i forni crematori.

Un'altra data segna la storia della minoranza romanì: 8 aprile 1971, quando a Orpington - Chelsfield, nei pressi di Londra, si svolse il 1° Congresso Mondiale delle comunità romanès stabilendo la denominazione ufficiale “rom” per tutte le proprie comunità, il “romanés” per la lingua, la bandiera romanì (una ruota indiana rossa su sfondo verde-azzurro) e l’inno nazionale (“Gelem Gelem” composto nel 1969 da Zarko Jovanovic). Il giorno 8 aprile, divenne la giornata internazionale della popolazione romanì.


Proposta di legge regionale per l'inclusione e la promozione sociale della minoranza romanì

Art. 1 - Obiettivi generali

La Regione Piemonte, ispirandosi ai principi di pluralismo contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana, e segnatamente all'art. 6 («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»); ispirandosi altresì alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) e alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) del Consiglio d'Europa e alla risoluzione 2013/2007 del Parlamento europeo sulle lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità linguistica (nota come «Rapport Alfonsi»); ispirandosi ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011 («Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020»), nell'ambito delle proprie competenze riconosce la comunità romanì come minoranza linguistica e mette in opera opportune azioni volte alla sua integrazione e promozione nel territorio regionale.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente legge, per «minoranza romanì» si intende l’insieme di varietà socio-linguistiche, sufficientemente omogenee, proprio delle comunità romanì: rom, sinte, kalè, manousches, romanichels e relativi sottogruppi presenti nel territorio della Regione. La minoranza romanì è riconosciuta quale gruppo linguistico-culturale unitario.

La Regione Piemonte riconosce il giorno 2 agosto, data della «soluzione finale» con lo sterminio della minoranza romanì ad Auschwitz, Giorno del Porrajmos, al fine di ricordare questa tragedia e le leggi razziali che la resero possibile, e promuove iniziative pubbliche per non dimenticare.

La Regione Piemonte riconosce il giorno 8 aprile Giornata internazionale della popolazione romanì e promuove iniziative pubbliche

Art. 3 - Istituzione e funzioni di un Osservatorio territoriale partecipativo

Al fine di promuovere l'integrazione della minoranza romanì, la Regione Piemonte istituisce un «Osservatorio territoriale partecipativo» (di seguito denominato «OTP») sulle e delle comunità romanès con le seguenti funzioni:

a) effettuare studi di tipo quantitativo e qualitativo sulla natura e composizione della minoranza romanì presente nel territorio regionale;
b) effettuare analisi volte alla valutazione e al monitoraggio delle politiche attuate e in corso di attuazione intorno alla minoranza romanì presente sul territorio regionale;
c) fornire un supporto conoscitivo alla progettazione di azioni di promozione della minoranza romanì presente sul territorio regionale, ai sensi della presente legge;
d) realizzare, incoraggiare o supportare studi di tipo linguistico e culturale intorno alla comunità romanì presente sul territorio regionale;
e) realizzare, incoraggiare o supportare attività di formazione intorno alla comunità romanì e per sviluppare la partecipazione attiva e qualificata dei membri di tale comunità;
f) favorire la partecipazione attiva e qualificata della comunità romanì alle attività dell'OTP;
g) favorire le sinergie tra la sfera della pubblica amministrazione, la comunità scientifica, la società civile e la minoranza romanì presente sul territorio regionale;
h) attuare azioni di proficuo scambio e confronto con analoghi Osservatori regionali o altri istituti di ricerca.

Art. 4 - Struttura e composizione dell'Osservatorio territoriale partecipativo

L’OTP esercita i compiti indicati dall’art. 3 in posizione di indipendenza rispetto agli organi politici regionali. Il Direttivo dell'OTP non ha nomina politica diretta e i suoi membri sono selezionati in base a oggettivi criteri di merito, competenza nel campo oggetto della presente legge e requisiti morali. Il Direttivo dell'OTP è così composto:

1 membro della Giunta regionale;
2 membri della comunità scientifica di provata esperienza;
2 membri della comunità romanì;
2 membri della società civile.

Il funzionamento dell'OTP è regolamentato da apposito Statuto, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge. L'OTP non ha la gestione diretta dei finanziamenti che sono accantonati a suo favore ai sensi della presente legge.

I membri del OTP -osservatorio territoriale partecipativo- restano in carica per cinque anni.

Art. 5 - Garante regionale

Il portavoce del OTP – Osservatorio Territoriale partecipativo – è il Garante regionale per i diritti fondamentali delle comunità romanès, di seguito denominato Garante, nominato con bando meritocratico e rimane in carica per n. 5 anni non prorogabili.

Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali, nonché di mediazione e di persuasione rispetto alle segnalazioni dell'OTP o anche in via informale, e riguardino diritti/doveri violati o a rischio, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni e segnala ad esse il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti-doveri.

Il Garante è scelto tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, possiedano un’esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani

Il Garante non può ricoprire cariche elettive, governative o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi di responsabilità in partiti politici o in organizzazioni non profit.

Il garante è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, accertato impedimento fisico e psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, condanna penale definitiva per delitto.

E' istituto presso la Regione Piemonte l'ufficio regionale del OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità romanès, presso il quale sono impiegati 3 dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il servizio dei suddetti dipendenti è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e svolgono la loro attività sotto la esclusiva autorità del Garante.

Il Garante ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

Il Garante ogni anno entro il 30 Giugno presenta al Consiglio Regionale del Piemonte una relazione annuale sull'attività svolta dal OTP – Osservatorio Territoriale partecipativo – dell'anno precedente, indicando la natura degli interventi, gli esiti degli stessi, e le proposte per migliorare il processo di interazione-integrazione culturale delle comunità romanès, nonché dei diritti fondamentali. La relazione annuale è altresì trasmessa a tutti i consigli comunali dei comuni della regione.

Articolo 6 - Copertura finanziaria

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IDEA ROM onlusPromotore della petizione
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Il problema

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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE


Negli anni '80 e '90 undici regioni Italiane hanno prodotto leggi regionali per le comunità romanès, tutte identiche, che nella loro impostazione non hanno prodotto i benefici sperati per le motivazioni che illustriamo di seguito.

Qualche mese fa la Regione Emilia Romagna ha approvato una legge per le comunità romanès in linea con il modello della precedente legge del 1988 ed altre regioni sono intenzionate a percorrere questo disastro documentato,

Il rischio di un altro disastro per le comunità romanès è concreto.

Una legge regionale per le comunità romanès è essenziale, ma è indispensabile evitare di ripetere gli errori del passato, e cercare uno schema di riferimento per la redazione di specifiche leggi regionali basato su considerazioni generali e trasversali circa la natura e i limiti delle leggi regionali in vigore o di recente abrogate, limiti che emergono dall'analisi degli esiti delle loro applicazioni.

Da qualche mese le associazioni LEM Italia, Fondazione Romanì Italia, Idea Rom Onlus, Lav Romanò, Romanipè Palermo, Eugema Onlus, singoli attivisti ed alcuni docenti di diverse Università degli studi, dopo aver definito e depositato il progetto di legge nazionale n. 3162 per il riconoscimento della minoranza romanì, sono impegnati nella definizione di un modello di proposta legge regionale per le comunità romanès.

La nostra attività ha portato alla stesura di una bozza di proposta di legge regionale che propone un metodo, una visione, un impianto testuale che vogliamo condividere e confrontarci con il maggior numero possibile di persone ed organizzazioni al fine di poterla definire con Vs. contribuiti e/o critiche.


Premessa

La presente proposta di legge intende essere uno schema di riferimento per la redazione di specifiche leggi regionali che tengano conto delle particolarità territoriali. Essa si basa infatti su considerazioni generali e trasversali circa la natura e i limiti delle leggi regionali in vigore o di recente abrogate, limiti che emergono dall'analisi degli esiti delle loro applicazioni.

Quanto proponiamo in questo documento è quindi soprattutto un metodo, una visione e un impianto testuale. Inoltre, questa proposta è in linea con una nostra proposta di legge, questa volta statale, per il riconoscimento della minoranza romanì come minoranza linguistica storica, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

Una nuova proposta è giustificata solo se si fonda sull'insoddisfazione rispetto all'esistente. In Italia esiste un corpus abbastanza nutrito di leggi regionali sui rom, variamente denominati (rom, zingari, nomadi, seminomadi ecc.), che sono state varate soprattutto nella seconda metà degli anni '80 e che oggi cominciano a essere abrogate e talvolta sostituite con nuove norme: Lazio (1985), Sardegna (1988), Emilia-Romagna (1988), Friuli Venezia Giulia (1988), Lombardia (1989), Veneto (1989), Umbria (1990), Piemonte (1993) Toscana (2000), Provincia autonoma di Trento (2009). La vicinanza temporale tra tali leggi lascia immaginare una comune temperie ideologica alla base delle stesse, e in effetti l'analisi dei documenti conferma alcune costanti sia a livello di organizzazione testuale sia a livello di formulazione di contenuti.

La costante più significativa è certamente l'equivalenza (ora implicita ora esplicita) tra «cultura rom» e «nomadismo». Questa equivalenza si lega a un'errata denominazione e rappresentazione etnica (quella riferibile all'idea che, per l'appunto, i rom siano una popolazione «nomade»), che ha condizionato la stesura dei testi normativi e giustificato politiche differenziate, segreganti ed assistenzialistiche.

Tale equivalenza ha portato infatti a ridurre in tali testi normativi la salvaguardia della cultura rom alla tutela del diritto al campo di sosta, solo in subordine incentivando le attività di artigianato tradizionale.
A questa impostazione di fondo si aggiunga la mancanza di qualsiasi riferimento alla lingua romanès – tout court e a fortiori come elemento centrale della cultura rom. Viene quindi da chiedersi cosa rimanga della cultura rom una volta archiviata la pratica del nomadismo.

Un'altra costante di rilievo di tutti questi testi legislativi regionali è la previsione della creazione, da parte della Giunta regionale, di una Consulta regionale con compiti di consultazione e previsione / messa in opera di progetti volti a favorire l'inclusione sociale dei rom. Ora, quest'organo di consultazione e progettazione risulta essere composto da membri di nomina politica a opera della Giunta regionale stessa ed esclude sistematicamente la presenza della comunità scientifico-accademica (si parla genericamente, tutt'al più, di «esperti su problematiche dei nomadi», in ogni caso designati dalla Giunta regionale). Dato tale assetto, è evidente la mancanza di indipendenza e di terzietà di tale organo, cui si aggiunge la mancanza della valutazione scientifica ex post delle politiche attuate.

La conseguenza di queste distorsioni, mancanze e incomprensioni è che queste leggi, nel corso degli ultimi trent'anni, non hanno portato ai risultati sperati. Hanno consentito sì l'attuazione di numerosi progetti, talvolta validi, ma non hanno generalmente portato a soluzioni durevoli, strutturali, sostenibili e trasferibili e quindi a un miglioramento della qualità della vita delle comunità romanès.

In altri termini, la confusione e la scarsa o deformata conoscenza della minoranza romanì (pochi e poco precisi sono i dati riguardanti, ad esempio: la numerosità delle varie comunità rom e sinte; il loro grado di vitalità e il livello di trasmissione linguistico-culturale al loro interno; l'archivio storico dei progetti sulle comunità romanès e la valutazione rigorosa delle politiche messe in atto) ha impedito una seria diagnosi delle problematiche interne ed esterne a tale minoranza.

Ed è più che ragionevole ritenere che, quando la diagnosi non è possibile o è imprecisa, la terapia difficilmente può portare a un miglioramento delle condizioni di esistenza della minoranza romanì, come del resto di qualsiasi comunità. Guardando retrospettivamente al corpus di leggi regionali sui rom, si ha l'impressione che esso abbia più che altro contribuito a cristallizzare un'idea (deformata) della minoranza romanì rendendola vieppiù opaca e impermeabile alla dialettica sociale e culturale:

a) il mancato riconoscimento come minoranza linguistica storica ha contribuito a escludere la lingua romanì da qualsiasi politica volta all'inclusione dei rom e a favorire l'alienazione culturale della minoranza romanì;
b) l'elaborazione di politiche differenziate e la costruzione dei campi, luoghi per loro stessa natura portatori di opacità, ha accentuato la separazione della minoranza romanì nei confronti del tessuto socio-culturale circostante;
c) la scarsa e troppo spesso dequalificata partecipazione civica dei rom ai processi decisionali ha comportato la loro deresponsabilizzazione e quindi, di fatto, la loro esclusione dai processi stessi.

A queste derive opacizzanti ed escludenti occorre contrapporre oggi un approccio conoscitivo e dialettico che può riassumersi nelle parole-chiave riconoscimento, partecipazione, responsabilizzazione:

a' e b') Per riconoscimento intendiamo il riconoscimento della personalità culturale della comunità romanì, intesa non già come «comunità nomade» ma come «comunità linguistica di minoranza». Le politiche culturali devono oggi declinarsi principalmente nella direzione dello studio e della trasmissione del romanès alle nuove generazioni, affinché il patrimonio memoriale e narrativo della comunità contrasti la perdita d'identità foriera di disistima e, quindi, di devianza. Inoltre, lo studio del romanès (da intendersi come sistema linguistico unitario pur se articolato in diverse varianti), del suo lessico come della sua struttura, può contribuire a cogliere elementi non secondari della storia e della mentalità, della visione del mondo della comunità romanì, e quindi a favorire la dialettica sociale, culturale e politica con e all'interno di essa. Inoltre, per riconoscimento intendiamo anche il superamento non solo del concetto segregante e opacizzante di «campo», ma anche di quello, recentemente proposto, di «microarea», quando quest'ultima sia appannaggio esclusivo della comunità romanì e non generalizzato all'insieme della popolazione di un dato territorio bisognosa di alloggio.

c') Per partecipazione intendiamo una partecipazione attiva e qualificata dei rom nei vari processi consultivi e decisionali, laddove per «qualificata» si intende dotata di conoscenze-competenze professionali e requisiti morali. Questa partecipazione e il riconoscimento sopra indicato sono momenti di un unico movimento che si completa con la responsabilizzazione dei rom i quali diventano artefici del proprio destino e della difesa della propria identità nel pieno e aperto dialogo con il tessuto sociale e culturale del territorio in cui si trovano a vivere.

Alla luce di queste considerazioni, la nostra proposta di legge regionale è principalmente incentrata sulla creazione di un Osservatorio territoriale partecipativo sulle e delle comunità romanès che venga a compensare tutti i deficit conoscitivi e di partecipazione sin qui evidenziati, attraverso la creazione di sinergie virtuose e strutturali tra la sfera della pubblica amministrazione, la comunità scientifica, la società civile, la minoranza romanì.

Tale Osservatorio non dovrà ripetere gli errori della Consulta regionale. Struttura indipendente, quindi non di nomina politica, dovrà riservare uno spazio importante ai rappresentanti sia della comunità scientifica sia della minoranza romanì, attraverso il concetto di partecipazione attiva e qualificata da parte di questi ultimi. Inoltre dovrà non solo occuparsi di progettazione ma anche di valutazione delle politiche messe in opera, contribuendo così a un loro costante, sistematico monitoraggio, aggiornamento e miglioramento, anche grazie allo scambio di informazioni e buone pratiche con altri simili osservatori regionali. L'Osservatorio, infine, non dovrà avere la gestione diretta dei finanziamenti che saranno accantonati ai sensi di detta legge.

Il portavoce del OTP – Osservatorio Territoriale Partecipativo - è il Garante regionale dei diritti-doveri delle comunità romanès con ruolo e poteri definiti da questa legge per un'attività continua sia di vigilanza e di monitoraggio dei diritti fondamentali, sia di valutazione delle iniziative e dei progetti di interazione-integrazione culturale delle comunità romanès.

Infine, la creazione dell'Osservatorio risponde a una forte e generalizzata domanda di memoria storica. Nella contemporaneità “globalizzata” quest'ultima appare ridotta in brandelli funzionali al sapere economico.

La memoria storica come fonte di conoscenza non è stata produttrice di sapienza: l’uomo, impegnato nelle sue guerre politiche, religiose, territoriali ha dimostrato di non aver imparato ad evitare ciò che nel passato lo ha penalizzato. Non è importante solo ciò che si ricorda o l’atto di ricordare in sé: il nodo fondamentale è il motivo consapevole che porta un uomo a porsi davanti al passato e alla storia, cercando di trarre da essa una strategia di comportamento per la vita nel futuro.

Senza memoria storica, una comunità, un popolo rischia di perdere e smarrire il significato e il senso profondo della propria identità culturale.

Una data simbolica più di altre per ricordare le persecuzioni subite dalla minoranza romanì: il 2 agosto del 1944 quando, in quella notte, oltre tremila persone rom internate nel "Zigeunerlanger B III", un'intera sezione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, vennero sterminate tutte assieme nelle camere a gas e per giorni e giorni incenerite attraverso i forni crematori.

Un'altra data segna la storia della minoranza romanì: 8 aprile 1971, quando a Orpington - Chelsfield, nei pressi di Londra, si svolse il 1° Congresso Mondiale delle comunità romanès stabilendo la denominazione ufficiale “rom” per tutte le proprie comunità, il “romanés” per la lingua, la bandiera romanì (una ruota indiana rossa su sfondo verde-azzurro) e l’inno nazionale (“Gelem Gelem” composto nel 1969 da Zarko Jovanovic). Il giorno 8 aprile, divenne la giornata internazionale della popolazione romanì.


Proposta di legge regionale per l'inclusione e la promozione sociale della minoranza romanì

Art. 1 - Obiettivi generali

La Regione Piemonte, ispirandosi ai principi di pluralismo contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana, e segnatamente all'art. 6 («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»); ispirandosi altresì alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) e alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) del Consiglio d'Europa e alla risoluzione 2013/2007 del Parlamento europeo sulle lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità linguistica (nota come «Rapport Alfonsi»); ispirandosi ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011 («Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020»), nell'ambito delle proprie competenze riconosce la comunità romanì come minoranza linguistica e mette in opera opportune azioni volte alla sua integrazione e promozione nel territorio regionale.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente legge, per «minoranza romanì» si intende l’insieme di varietà socio-linguistiche, sufficientemente omogenee, proprio delle comunità romanì: rom, sinte, kalè, manousches, romanichels e relativi sottogruppi presenti nel territorio della Regione. La minoranza romanì è riconosciuta quale gruppo linguistico-culturale unitario.

La Regione Piemonte riconosce il giorno 2 agosto, data della «soluzione finale» con lo sterminio della minoranza romanì ad Auschwitz, Giorno del Porrajmos, al fine di ricordare questa tragedia e le leggi razziali che la resero possibile, e promuove iniziative pubbliche per non dimenticare.

La Regione Piemonte riconosce il giorno 8 aprile Giornata internazionale della popolazione romanì e promuove iniziative pubbliche

Art. 3 - Istituzione e funzioni di un Osservatorio territoriale partecipativo

Al fine di promuovere l'integrazione della minoranza romanì, la Regione Piemonte istituisce un «Osservatorio territoriale partecipativo» (di seguito denominato «OTP») sulle e delle comunità romanès con le seguenti funzioni:

a) effettuare studi di tipo quantitativo e qualitativo sulla natura e composizione della minoranza romanì presente nel territorio regionale;
b) effettuare analisi volte alla valutazione e al monitoraggio delle politiche attuate e in corso di attuazione intorno alla minoranza romanì presente sul territorio regionale;
c) fornire un supporto conoscitivo alla progettazione di azioni di promozione della minoranza romanì presente sul territorio regionale, ai sensi della presente legge;
d) realizzare, incoraggiare o supportare studi di tipo linguistico e culturale intorno alla comunità romanì presente sul territorio regionale;
e) realizzare, incoraggiare o supportare attività di formazione intorno alla comunità romanì e per sviluppare la partecipazione attiva e qualificata dei membri di tale comunità;
f) favorire la partecipazione attiva e qualificata della comunità romanì alle attività dell'OTP;
g) favorire le sinergie tra la sfera della pubblica amministrazione, la comunità scientifica, la società civile e la minoranza romanì presente sul territorio regionale;
h) attuare azioni di proficuo scambio e confronto con analoghi Osservatori regionali o altri istituti di ricerca.

Art. 4 - Struttura e composizione dell'Osservatorio territoriale partecipativo

L’OTP esercita i compiti indicati dall’art. 3 in posizione di indipendenza rispetto agli organi politici regionali. Il Direttivo dell'OTP non ha nomina politica diretta e i suoi membri sono selezionati in base a oggettivi criteri di merito, competenza nel campo oggetto della presente legge e requisiti morali. Il Direttivo dell'OTP è così composto:

1 membro della Giunta regionale;
2 membri della comunità scientifica di provata esperienza;
2 membri della comunità romanì;
2 membri della società civile.

Il funzionamento dell'OTP è regolamentato da apposito Statuto, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge. L'OTP non ha la gestione diretta dei finanziamenti che sono accantonati a suo favore ai sensi della presente legge.

I membri del OTP -osservatorio territoriale partecipativo- restano in carica per cinque anni.

Art. 5 - Garante regionale

Il portavoce del OTP – Osservatorio Territoriale partecipativo – è il Garante regionale per i diritti fondamentali delle comunità romanès, di seguito denominato Garante, nominato con bando meritocratico e rimane in carica per n. 5 anni non prorogabili.

Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali, nonché di mediazione e di persuasione rispetto alle segnalazioni dell'OTP o anche in via informale, e riguardino diritti/doveri violati o a rischio, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni e segnala ad esse il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti-doveri.

Il Garante è scelto tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, possiedano un’esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani

Il Garante non può ricoprire cariche elettive, governative o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi di responsabilità in partiti politici o in organizzazioni non profit.

Il garante è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, accertato impedimento fisico e psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, condanna penale definitiva per delitto.

E' istituto presso la Regione Piemonte l'ufficio regionale del OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità romanès, presso il quale sono impiegati 3 dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il servizio dei suddetti dipendenti è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e svolgono la loro attività sotto la esclusiva autorità del Garante.

Il Garante ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

Il Garante ogni anno entro il 30 Giugno presenta al Consiglio Regionale del Piemonte una relazione annuale sull'attività svolta dal OTP – Osservatorio Territoriale partecipativo – dell'anno precedente, indicando la natura degli interventi, gli esiti degli stessi, e le proposte per migliorare il processo di interazione-integrazione culturale delle comunità romanès, nonché dei diritti fondamentali. La relazione annuale è altresì trasmessa a tutti i consigli comunali dei comuni della regione.

Articolo 6 - Copertura finanziaria

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IDEA ROM onlusPromotore della petizione

I decisori

Sergio Chiamparino
Presidente Regione Piemonte
Consiglio Regionale del Piemonte
Consiglio Regionale del Piemonte
Regione Piemonte
Monica Cerutti
Monica Cerutti
Assessore alle

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