

Rischio salute-Incompatibilità ambientale impianto carburanti ENI via Terlizzi (MOLFETTA)
Il problema
L’impianto di erogazione carburanti ENI sito in MOLFETTA alla via Terlizzi civico 26 all’interno di una zona della città densamente popolata, determina una situazione di grossa criticità per la salute pubblica dei cittadini residenti e non.
Con un’area complessiva di circa 1.500mq2, è la più grossa stazione di rifornimento cittadina.
Essa confina per due lati con stabili di cui uno con balconi che si affacciano direttamente sull’area di rifornimento e da un altro con un istituto scolastico.
La distanza tra le abitazioni più vicine e le cisterne di carburante è di soli 14mt , dalle pompe di distribuzione di 24mt. mentre dagli apparati di carico del carburante di soli 12mt.
La distanza tra l’istituto scolastico e l’impianto è di circa 24mt.
Tale vicinanza provoca la persistenza, negli ambienti delle abitazioni e dell’istituto, di un forte odore di carburante nonché di un alto livello di inquinamento ambientale derivante dall’elevato numero di veicoli che quotidianamente affollano l’area creando lunghe code di stazionamento a motori accesi.
L’impianto opera con le sue 10 pompe di rifornimento 24H, sette giorni su sette. Dalle ore 5 del mattino alle ore 20 della sera con operatori e dalle 21 alle 4:00 in modalità self service. Per tale ragione, soprattutto in orari notturni, la stazione diviene area di sosta e bivacco per cittadini poco rispettosi della quiete pubblica.
CONSIDERATI
La compromessa qualità dell’aria, l’elevato grado di inquinamento acustico, il basso livello di sicurezza rappresentato dalla vicinanza dei serbatoi di carburante alle abitazioni e all’istituto scolastico
VISTO
che non può essere raccomandato nessun livello sicuro di esposizione al benzene e che per l’aria atmosferica esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008 il quale fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, par colato PM10, par colato PM2.5 e ozono.
VISTO
che il Tribunale amministrativo pugliese ha già evidenziato, in pronuncia, richiamando analoghi precedenti giurisprudenziali, come legittimamente “... sia il Prefetto, sia lo stesso Sindaco , competenti territorialmente, hanno la funzione , ai sensi dell’ art. 1 comma 4 t.u. 18 giugno 1931 n. 773, di autorità locale di pubblica sicurezza, e la relativa competenza a provvedere e vigilare (ex art. 152 t.u. n. 148 del 1915 e art. 1 t.u. n. 1265 del 1934) su tutto ciò che interessa la sicurezza, l’igiene e l’ordine pubblico; pertanto, deve ritenersi che rientrino tra le autorità competenti, in base all’art. 26 d.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, a disporre l’immediata sospensione dell’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico.”
In tal senso vedasi anche:
T.A.R. Piemonte, 04 maggio 1982, n. 214;
T.A.R. Puglia Bari, 24 ottobre 1983, n. 650;
T.A.R. Campania, 12 marzo 1980, n. 210).
VISTA
la disponibilità della A.R.P.A. Puglia a fornire gratuitamente i mezzi necessari per la rilevazione della qualità dell’aria in modo da eseguire un monitoraggio in varie fasi della giornata e della settimana richiedendo al Comune di Molfetta il solo allacciamento elettrico dei mezzi.
VISTO
il Regolamento Regionale della Puglia n. 2 del 10/01/2006 che prevede all'art. 4 che i Comuni effettuino, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, una verifica sui casi di incompatibilità degli impianti di erogazione dei carburanti esistenti, sulla base di quanto previsto all'art. 6 dello stesso regolamento.
VISTA
la normativa vigente sull’inquinamento acustico costituita a livello nazionale dalla Legge Quadro n. 447/95 e successivi decreti attuativi (in particolare dal D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) e a livello regionale dalla L.R. n. 3/2002, per cui in base all’art. 6 della Legge Quadro n. 447/95 e all’ art. 18, comma 2 della L.R. n. 3/2002, le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore sono in carico ai Comuni
VISTI
i risultati delle rilevazioni effettuate per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Molfetta.
VISTO
il regolamento comunale per l’adozione di aree verdi comunali e per la gestione e tutela del verde pubblico e privato (Approvato con delibera C. C. n. 08 DEL 13.03.2015)
CHIEDONO
Che sia richiesto all'ente regionale ARPA Puglia il monitoraggio della qualità dell'aria
Che sia verificata l’effettuazione da parte del Comune della valutazione della compatibilità dell’impianto secondo quanto specificato dal Regolamento Regionale della Puglia come riportato in precedenza.
Che sia individuato dall’Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (TCAA) un esperto che verifichi il livello di emissioni sonore legate alle tipologie segnalate in precedenza.
Che si proceda al più presto, al trasferimento in zona idonea quindi non popolata, dell’impianto di rifornimento come atto di salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica
Che a seguito dell’eventuale spostamento del suddetto impianto, nella stessa area, venga istituita una zona verde quale area di mitigazione dell’inquinamento veicolare prodotto dall’arteria stradale confinante (via Terlizzi) e che tale zona sia data in affidamento ai residenti secondo il regolamento comunale precedentemente citato.

Il problema
L’impianto di erogazione carburanti ENI sito in MOLFETTA alla via Terlizzi civico 26 all’interno di una zona della città densamente popolata, determina una situazione di grossa criticità per la salute pubblica dei cittadini residenti e non.
Con un’area complessiva di circa 1.500mq2, è la più grossa stazione di rifornimento cittadina.
Essa confina per due lati con stabili di cui uno con balconi che si affacciano direttamente sull’area di rifornimento e da un altro con un istituto scolastico.
La distanza tra le abitazioni più vicine e le cisterne di carburante è di soli 14mt , dalle pompe di distribuzione di 24mt. mentre dagli apparati di carico del carburante di soli 12mt.
La distanza tra l’istituto scolastico e l’impianto è di circa 24mt.
Tale vicinanza provoca la persistenza, negli ambienti delle abitazioni e dell’istituto, di un forte odore di carburante nonché di un alto livello di inquinamento ambientale derivante dall’elevato numero di veicoli che quotidianamente affollano l’area creando lunghe code di stazionamento a motori accesi.
L’impianto opera con le sue 10 pompe di rifornimento 24H, sette giorni su sette. Dalle ore 5 del mattino alle ore 20 della sera con operatori e dalle 21 alle 4:00 in modalità self service. Per tale ragione, soprattutto in orari notturni, la stazione diviene area di sosta e bivacco per cittadini poco rispettosi della quiete pubblica.
CONSIDERATI
La compromessa qualità dell’aria, l’elevato grado di inquinamento acustico, il basso livello di sicurezza rappresentato dalla vicinanza dei serbatoi di carburante alle abitazioni e all’istituto scolastico
VISTO
che non può essere raccomandato nessun livello sicuro di esposizione al benzene e che per l’aria atmosferica esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008 il quale fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, par colato PM10, par colato PM2.5 e ozono.
VISTO
che il Tribunale amministrativo pugliese ha già evidenziato, in pronuncia, richiamando analoghi precedenti giurisprudenziali, come legittimamente “... sia il Prefetto, sia lo stesso Sindaco , competenti territorialmente, hanno la funzione , ai sensi dell’ art. 1 comma 4 t.u. 18 giugno 1931 n. 773, di autorità locale di pubblica sicurezza, e la relativa competenza a provvedere e vigilare (ex art. 152 t.u. n. 148 del 1915 e art. 1 t.u. n. 1265 del 1934) su tutto ciò che interessa la sicurezza, l’igiene e l’ordine pubblico; pertanto, deve ritenersi che rientrino tra le autorità competenti, in base all’art. 26 d.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269, a disporre l’immediata sospensione dell’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico.”
In tal senso vedasi anche:
T.A.R. Piemonte, 04 maggio 1982, n. 214;
T.A.R. Puglia Bari, 24 ottobre 1983, n. 650;
T.A.R. Campania, 12 marzo 1980, n. 210).
VISTA
la disponibilità della A.R.P.A. Puglia a fornire gratuitamente i mezzi necessari per la rilevazione della qualità dell’aria in modo da eseguire un monitoraggio in varie fasi della giornata e della settimana richiedendo al Comune di Molfetta il solo allacciamento elettrico dei mezzi.
VISTO
il Regolamento Regionale della Puglia n. 2 del 10/01/2006 che prevede all'art. 4 che i Comuni effettuino, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, una verifica sui casi di incompatibilità degli impianti di erogazione dei carburanti esistenti, sulla base di quanto previsto all'art. 6 dello stesso regolamento.
VISTA
la normativa vigente sull’inquinamento acustico costituita a livello nazionale dalla Legge Quadro n. 447/95 e successivi decreti attuativi (in particolare dal D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) e a livello regionale dalla L.R. n. 3/2002, per cui in base all’art. 6 della Legge Quadro n. 447/95 e all’ art. 18, comma 2 della L.R. n. 3/2002, le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore sono in carico ai Comuni
VISTI
i risultati delle rilevazioni effettuate per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Molfetta.
VISTO
il regolamento comunale per l’adozione di aree verdi comunali e per la gestione e tutela del verde pubblico e privato (Approvato con delibera C. C. n. 08 DEL 13.03.2015)
CHIEDONO
Che sia richiesto all'ente regionale ARPA Puglia il monitoraggio della qualità dell'aria
Che sia verificata l’effettuazione da parte del Comune della valutazione della compatibilità dell’impianto secondo quanto specificato dal Regolamento Regionale della Puglia come riportato in precedenza.
Che sia individuato dall’Elenco Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (TCAA) un esperto che verifichi il livello di emissioni sonore legate alle tipologie segnalate in precedenza.
Che si proceda al più presto, al trasferimento in zona idonea quindi non popolata, dell’impianto di rifornimento come atto di salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica
Che a seguito dell’eventuale spostamento del suddetto impianto, nella stessa area, venga istituita una zona verde quale area di mitigazione dell’inquinamento veicolare prodotto dall’arteria stradale confinante (via Terlizzi) e che tale zona sia data in affidamento ai residenti secondo il regolamento comunale precedentemente citato.

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Petizione creata in data 19 giugno 2017